§ 46.8.353 - Legge 24 dicembre 1969, n. 1015.
Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/12/1969
Numero:1015


Sommario
Art. 1.      Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della [...]
Art. 2.      All'onere annuo di lire 300.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.8.353 - Legge 24 dicembre 1969, n. 1015. [1]

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia.

(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, e 16 dicembre 1961, n. 1463, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1968, s'intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1969.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di lire 300.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.