§ 46.8.369 - Legge 5 giugno 1973, n. 339.
Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/06/1973
Numero:339


Sommario
Art. 1.      Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, quale risulta dalla tabella [...]
Art. 2.      I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio che non siano stati giudicati non idonei [...]
Art. 3.      Le aliquote di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio da valutare per la formazione [...]
Art. 4.      Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo [...]
Art. 5.      Negli anni 1972 e 1973, il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti [...]
Art. 6.      Negli anni 1972 e 1973, il numero dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non [...]
Art. 7.      Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1973 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, già formate alla data [...]
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 del secondo comma dei precedenti articoli 5 e 6, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento [...]
Art. 9.      All'onere di lire 24.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 46.8.369 - Legge 5 giugno 1973, n. 339. [1]

Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

(G.U. 23 giugno 1973, n. 159)

 

 

     Art. 1.

     Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio.

     Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 è fissato in 19 per il ruolo normale dell'Arma di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e in 44 per quello del genio.

     Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.

 

          Art. 2.

     I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, in possesso dei requisiti stabiliti al comma successivo, possono fare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     La domanda di trasferimento può essere presentata dai capitani provenienti dai concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo, riservati agli ufficiali di complemento che, alla data del 31 dicembre 1972, abbiano prestato almeno 20 anni di servizio militare.

     I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1° gennaio 1973 nel grado di capitano del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di cavalleria, a 80 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di artiglieria e a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma del genio.

     I trasferimenti avranno luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1973, con il grado di capitano e l'anzianità posseduta al 31 dicembre 1972. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità d'età, dall'ordine di ruolo.

     I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai sensi dei commi precedenti, potranno essere promossi maggiori nel predetto ruolo, sempre che ricorrano le condizioni previste dalle norme in vigore, con anzianità non anteriore al 1° gennaio 1973.

 

          Art. 3.

     Le aliquote di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1973 determinate sotto la data del 31 ottobre 1972 sono annullate e saranno nuovamente determinate sulla base di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo precedente, con riferimento alla data del 1° gennaio 1973.

     L'aliquota di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1973 sarà determinata dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo.

     Le vacanze che, per effetto dei trasferimenti di cui all'articolo precedente e delle promozioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, si formeranno nel grado di capitano dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per tali ruoli dall'art. 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

 

          Art. 4.

     Per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale stabilito dalla tabella n. 3, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, è aumentato di 5 unità.

 

          Art. 5.

     Negli anni 1972 e 1973, il numero dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un sesto dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

     Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di colonnello dell'Arma aeronautica ruolo servizi è aumentato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

          Art. 6.

     Negli anni 1972 e 1973, il numero dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, da ammettere annualmente a valutazione, è fissato in un decimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

     Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle promozioni tabellari al grado di maggiore dell'Arma aeronautica ruolo servizi è aumentato di 12 unità annuali.

 

          Art. 7.

     Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1973 dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1972 ai sensi dei precedenti articoli.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 del secondo comma dei precedenti articoli 5 e 6, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento.

     In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi che nelle graduatorie integrate con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei precedenti articoli 5 e 6, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari.

     Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi per l'anno 1973, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1° gennaio dello dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente già conferite.

     Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1975 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 24.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.