§ 46.8.300 - Legge 18 luglio 1962, n. 1112.
Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958-1959.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/07/1962
Numero:1112


Sommario
Art. 1.      I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958 e [...]
Art. 2.      La domanda di trasferimento deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 3.      Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data della entrata in vigore [...]
Art. 4.      Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro [...]


§ 46.8.300 - Legge 18 luglio 1962, n. 1112. [1]

Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958-1959.

(G.U. 11 agosto 1962, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958 e 1959, possono essere, nei limiti dei posti previsti per grado dalla tabella annessa all'art. 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, trasferiti a domanda nel ruolo naviganti speciale.

 

          Art. 2.

     La domanda di trasferimento deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data della entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro trasferimento.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.