§ 46.8.276 - D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1099.
Norme per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/06/1960
Numero:1099


Sommario
Art. unico.      Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della legge [...]


§ 46.8.276 - D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1099. [1]

Norme per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 15 ottobre 1960, n. 253)

 

 

     Art. unico.

     Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente, previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, sia scaduto alla data di entrata in vigore di detta legge o venga a scadere nei quattro anni successivi alla data stessa, l'indennità supplementare, di cui alle rispettive leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, e 4 gennaio 1937, n. 35, è corrisposta entro i seguenti termini:

     Agli ufficiali dell'Esercito:

     entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1941 ed il 4 aprile 1954;

     entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 5 aprile 1954 ed il 4 aprile 1958.

     Agli ufficiali della Marina:

     entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1951 ed il 30 giugno 1954;

     entro il 30 giugno 1961, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1954 ed il 30 giugno 1956;

     entro il 5 aprile 1962, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1956 ed il 4 aprile 1958.

     Agli ufficiali dell'Aeronautica:

     entro il 30 giugno 1960, se cessati dal servizio permanente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 31 dicembre 1955.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.