§ 46.8.236 - Legge 9 novembre 1955, n. 1176.
Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/11/1955
Numero:1176


Sommario
Art. unico.      Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, [...]


§ 46.8.236 - Legge 9 novembre 1955, n. 1176. [1]

Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale.

(G.U. 13 dicembre 1955, n. 286)

 

 

     Art. unico.

     Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465, il decennio di servizio di cui all'art. 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è elevato di cinque anni.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.