§ 46.8.219 - Legge 24 febbraio 1953, n. 109.
Indennità di voto al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:24/02/1953
Numero:109


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nellalegge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della [...]
Art. 2.      Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei [...]


§ 46.8.219 - Legge 24 febbraio 1953, n. 109. [1]

Indennità di voto al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio.

(G.U. 20 marzo 1953, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nellalegge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennità di volo al personale della Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.

 

          Art. 2.

     Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

 

Capitolo

43

L.

2.000.000

Capitolo

51

"

100.000

Capitolo

52

"

40.000

Capitolo

59

"

20.000

Capitolo

76

"

20.000

Capitolo

126

"

1.500.000

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.