§ 67.1.13 - Legge 21 aprile 1949, n. 185.
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:21/04/1949
Numero:185


Sommario
Art. 1.      Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennità da [...]
Art. 2.      I primi due commi dell'art. 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio [...]
Art. 3.      L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 [...]
Art. 4.      L'indennità di volo di cui all'art. 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 [...]
Art. 5.      Le indennità di volo di cui all'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge [...]
Art. 6.      La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle n orme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio [...]
Art. 7.      Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° maggio [...]


§ 67.1.13 - Legge 21 aprile 1949, n. 185. [1]

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(G.U. 10 maggio 1949, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle A e B.

     Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera b) dei suddetti articoli 1 e 2 sono stabilite nella misura risultante dalle annesse tabelle C e D.

 

          Art. 2.

     I primi due commi dell'art. 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti:

     "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, la indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500.

     Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta la indennità mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500 fino alla nomina a sottotenente e L 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente".

 

          Art. 3.

     L'indennità di volo di cui all'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di L. 7500 mensili.

     Per avere diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato art. 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

 

          Art. 4.

     L'indennità di volo di cui all'art. 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di L. 4200 mensili.

 

          Art. 5.

     Le indennità di volo di cui all'art. 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo del voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure.

     (Omissis).

     Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennità di volo prevista dallo stesso art. 11 è stabilita nella misura di L. 3000 mensili.

 

          Art. 6.

     La tabella di cui al primo comma dell'art. 12 delle n orme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     Il terzo comma dell'art. 12 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

     " L'importo dell'indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di L. 4200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di L. 3600 per i sottufficiali , i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati ".

 

          Art. 7.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio 1948-49, sino all'importo di L. 957 milioni, quota parte dello stanziamento del capitolo n. 92-bis " Proventi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) " del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-49, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 30 novembre 1948, n. 173445.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° maggio 1948.

 

     Tabella

     Tabella A - Misura indennità di aeronavigazione normale

     (Omissis).

 

     Tabella B - Misura indennità di pilotaggio normale

     (Omissis).

 

     Tabella C - Misura indennità aeronavigazione per servizi speciali

     (Omissis).

 

     Tabella D - Misura indennità di pilotaggio per servizio speciali

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.