§ 46.8.205 - Legge 29 marzo 1952, n. 338.
Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/03/1952
Numero:338


Sommario
Art. unico.      Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie [...]


§ 46.8.205 - Legge 29 marzo 1952, n. 338. [1]

Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.

(G.U. 24 aprile 1952, n. 97)

 

 

     Art. unico.

     Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.

     Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

     Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914. e successive modificazioni.

     Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.