§ 46.8.181 - Legge 9 giugno 1950, n. 519.
Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1, 2 e 3 classe della categoria cannonieri, specialità "montatori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:09/06/1950
Numero:519


Sommario
Art. unico.      I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità "montatori - artificieri", sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo [...]


§ 46.8.181 - Legge 9 giugno 1950, n. 519. [1]

Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1, 2 e 3 classe della categoria cannonieri, specialità "montatori artificieri".

(G.U. 28 luglio 1950, n. 171)

 

 

     Art. unico.

     I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialità "montatori - artificieri", sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.