§ 46.8.196 - Legge 10 agosto 1951, n. 475.
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/08/1951
Numero:475


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), [...]
Art. 2.      Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli [...]
Art. 3.      Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo [...]
Art. 4.      Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli [...]
Art. 5.      L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con R.D. 31 [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione [...]


§ 46.8.196 - Legge 10 agosto 1951, n. 475. [1]

Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

(G.U. 17 agosto 1981, n. 224)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

     La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità di impiego operativo di cui alla L. 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della L. 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 2.

     Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

     La suddetta indennità è elevata a L. 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

     L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile.

 

          Art. 3.

     Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.

 

          Art. 4.

     Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.

 

          Art. 5.

     L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

     La L. 9 novembre 1950, n. 978 è abrogata.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.