§ 46.8.164 - Legge 23 ottobre 1948, n. 1413.
Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/10/1948
Numero:1413


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° luglio 1946


§ 46.8.164 - Legge 23 ottobre 1948, n. 1413.

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

(G.U. 13 dicembre 1948, n. 289)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle A e B per la determinazione delle misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico nei riguardi del personale militare e civile dello Stato, annesse alla legge 10 gennaio 1929, n. 59, e modificate dalla legge 4 giugno 1936, n. 1129, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° luglio 1946.

 

     Tabella A

     (Omissis).

 

     Tabella B

     (Omissis).