§ 46.8.163 - Legge 19 agosto 1948, n. 1186.
Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/08/1948
Numero:1186


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico [...]
Art. 2.      L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 è concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro [...]
Art. 3.      Le provincie, i comuni, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad [...]
Art. 4.      L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e fino a quando non sarà [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 46.8.163 - Legge 19 agosto 1948, n. 1186.

Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.

(G.U. 29 settembre 1948, n. 227)

 

 

     Art. 1.

     Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, è concesso un aumento provvisorio di:

     L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;

     L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità.

     Il predetto aumento provvisorio è concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3, primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

 

          Art. 2.

     L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 è concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza.

     Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

 

          Art. 3.

     Le provincie, i comuni, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facoltà di contenere la concessione in misura inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

 

          Art. 4.

     L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e fino a quando non sarà diversamente disposto.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.