§ 77.6.41 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 653 .
Provvidenze a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/05/1948
Numero:653


Sommario
Art. 1.      E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare ai trattamenti di pensione a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (Direzione [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza di cui all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° marzo 1948, è concessa una anticipazione una [...]
Art. 3.      Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, [...]
Art. 4.      La Commissione di cui all'art. 1 dovrà proporre anche i provvedimenti finanziari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dagli adeguamenti proposti. Per intanto lo Stato [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 77.6.41 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 653 [1].

Provvidenze a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.

(G.U. 12 giugno 1948, n. 135).

 

     Art. 1.

     E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare ai trattamenti di pensione a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (Direzione generale degli Istituti di previdenza).

     I componenti la Commissione predetta saranno nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza di cui all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° marzo 1948, è concessa una anticipazione una volta tanto, di:

     lire 5000 se trattasi di pensione diretta;

     lire 3000 se trattasi di pensione indiretta o di reversibilità.

     La predetta anticipazione sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'anticipazione di cui all'art. 2, qualora vi sia quota di pensione a carico dello Stato, viene corrisposta dagli Istituti di previdenza in misura pari alla differenza fra l'importo previsto dal precedente art. 2 e l'anticipazione concessa dallo Stato; qualora viceversa non vi sia quota di pensione a carico dello Stato, l'anticipazione viene corrisposta per intero dagli Istituti di previdenza. In entrambi i casi gli Istituti di previdenza si rivalgono della quota di anticipazione che deve far carico agli enti diversi dallo Stato in proporzione della quota di pensione originaria a carico degli enti stessi, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti predetti.

     Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato, ed eventualmente altri enti, quando il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dallo Stato, gli Istituti di previdenza corrispondono agli aventi diritto soltanto una quota di anticipazione proporzionale alla quota di pensione originaria a loro carico, salvo arrotondamento per difetto a lire cento della quota risultante.

 

          Art. 4.

     La Commissione di cui all'art. 1 dovrà proporre anche i provvedimenti finanziari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dagli adeguamenti proposti. Per intanto lo Stato anticiperà la somma di lire duecentocinquanta milioni così ripartita a favore degli Istituti predetti:

     Monte pensioni degli insegnanti elementari, lire cento milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, lire trentacinque milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, lire cinque milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, lire cinquanta milioni;

     Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali, lire sessanta milioni.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 48.