§ 46.7.5 - R.D.L. 19 aprile 1934, n. 730 .
Varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:19/04/1934
Numero:730


Sommario
Art. 1.      Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 35, modificato con l'art. 8 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      La lettera A) dell'art. 41, modificato con i regi decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, 8 novembre 1928, n. 2482, e con la legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogata e [...]
Art. 4.      L'art. 56, modificato con il regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e con la legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      L'organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella C allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificato come segue [...]
Art. 6.      Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. [...]


§ 46.7.5 - R.D.L. 19 aprile 1934, n. 730 [1] .

Varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina.

(G.U. 9 maggio 1934, n. 110)

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 35, modificato con l'art. 8 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     La lettera A) dell'art. 41, modificato con i regi decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, 8 novembre 1928, n. 2482, e con la legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogata e sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 56, modificato con il regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, e con la legge 20 dicembre 1932, n. 1613, è abrogato e sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella C allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro per la marina è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 4 giugno 1934, n. 1043. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.