§ 46.7.b - Legge 20 dicembre 1932, n. 1613.
Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:20/12/1932
Numero:1613


Sommario
Art. 1.      Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e le varianti, di cui agli articoli [...]
Art. 2.      La lettera g) dell'art. 16, comma A, è così modificata
Art. 3.      L'art. 24 modificato con l'art. 21 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo comma
Art. 4.      Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello) fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata [...]
Art. 5.      Ai quadri organici degli ufficiali del genio navale fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è apportato l'aumento di posti appresso indicato
Art. 6.      L'organico degli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi fissato dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 12 del regio [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione degli ufficiali del C.R.E.M. nei vari ruoli, in relazione alle necessità di servizio, e saranno [...]
Art. 8.      L'art. 35 è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 9.      I commi terzo e quarto dell'art. 36 sono così modificati
Art. 10.      All'art. 37 sono apportate le seguenti varianti
Art. 11.      All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      Nell'art. 39 l'età di anni "30" è ridotta ad anni "27"
Art. 13.      Nell'art. 40 l'età di anni "28" è ridotta ad anni "25"
Art. 14.      Nell'art. 41, ultimo alinea del comma A), le parole che seguono a "presso le capitanerie di porto" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "per la durata complessiva [...]
Art. 15.      L'art. 45 è così modificato
Art. 16.      L'art. 47 è così modificato
Art. 17.      L'art. 48 è così modificato
Art. 18.      All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 19.      I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi [...]


§ 46.7.b - Legge 20 dicembre 1932, n. 1613. [1]

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali.

(G.U. 24 dicembre 1932, n. 296).

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e le varianti, di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     La lettera g) dell'art. 16, comma A, è così modificata:

     "g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

     "Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale".

 

          Art. 3.

     L'art. 24 modificato con l'art. 21 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo comma.

 

          Art. 4.

     Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello) fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata dall'art. 8 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2483, sono apportate le seguenti varianti:

     A) - Diminuzioni.

     E' ridotto un posto di ammiraglio di armata.

     In tempo di pace, agli ammiragli di squadra può essere conferita la carica di ammiragli di squadra designati di armata in numero non superiore però a quello dei posti vacanti nel grado di ammiraglio di armata.

     B) - Aumenti:

     Sono aumentati i posti qui appresso indicati:

L'organico degli ammiragli di squadra è aumentato di

N.

1

L'organico dei contrammiragli è aumentato di

"

1

L'organico dei capitani di vascello è aumentato di

"

2

L'organico dei capitani di fregata è aumentato di

"

17

L'organico dei capitani di corvetta è aumentato di

"

19

L'organico dei tenenti di vascello è aumentato di

"

45

L'organico dei sottotenenti di vascello è aumentato di

"

35

L'organico dei guardiamarina è aumentato di

 

 

Totale

N.

120

 

     Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI

Esercizio 1932-33

Esercizio 1933-34

Esercizio 1934-35

Esercizio 1935-36

Esercizio 1936-37

Totale

Ammiraglio di squadra

1

-

-

-

-

1

Contrammiraglio

1

-

-

-

-

1

Capitani di vascello

1

1

-

-

-

2

Capitani di fregata

3

3

4

4

3

17

Capitani di corvetta

4

4

4

4

3

19

Tenenti di vascello

9

9

9

9

9

45

Sottotenenti di vascello e Guardia-marina

7

7

7

7

7

35

Totale

26

24

24

24

22

120

 

          Art. 5.

     Ai quadri organici degli ufficiali del genio navale fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è apportato l'aumento di posti appresso indicato:

L'organico dei maggiori generali è aumentato di

N.

1

L'organico dei tenenti colonnelli è aumentato di

"

1

L'organico dei maggiori è aumentato di

"

8

L'organico dei capitani è aumentato di

"

6

L'organico dei tenenti è aumentato di

"

4

Totale

N.

20

 

     Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI

Esercizio 1932-33

Esercizio 1933-34

Esercizio 1934-35

Esercizio 1935-36

Esercizio 1936-37

Totale

Maggior generale

1

-

-

-

-

1

Tenenti colonnelli

-

1

-

-

-

1

Maggiori

3

1

2

1

1

8

Capitani

-

2

1

2

1

6

Tenenti

-

-

1

1

2

1

Totale

4

4

4

4

4

20

 

          Art. 6.

     L'organico degli ufficiali del corpo reale equipaggi marittimi fissato dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 12 del regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, è ridotto come segue:

Capitani

n.

121

Subalterni

"

204

Totale

n.

325

     Tale riduzione sarà gradualmente effettuata dando corso ad una promozione per ogni due vacanze che si verificheranno, fino a raggiungere l'organico innanzi indicato.

     La prima vacanza dà luogo alla promozione.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione degli ufficiali del C.R.E.M. nei vari ruoli, in relazione alle necessità di servizio, e saranno apportate ad essa le eventuali successive varianti, fermo restando in ogni caso il numero totale fissato dall'articolo precedente.

     Con decreto del Ministro per la marina saranno ugualmente dettate le norme per l'assegnazione degli attuali ufficiali del C.R.E.M. nei ruoli di cui alla lettera g) dell'art. 16, comma A, modificata con l'art. 2 della presente legge e quello per raggiungere, nella ripartizione di cui al precedente comma, le eventuali successive varianti.

 

          Art. 8.

     L'art. 35 è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i Corpi, eccetto che per i Corpi del Genio navale e delle Armi navali, pei quali la ferma decorrerà dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria e dal conseguimento della laurea per quelli provenienti dalla Regia Accademia navale, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

     "Sarà titolo di preferenza in tutti i corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore".

 

          Art. 9.

     I commi terzo e quarto dell'art. 36 sono così modificati:

     "Possono altresì essere reclutati per concorso fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che siano in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche, risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia navale.

     I vincitori saranno ammessi al corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avrà luogo dopo esito favorevole di tale corso.

     La commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il corso superiore, fisserà la loro sede di anzianità con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.

     La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avrà luogo per determinazione del ministro della marina.

     Gli ufficiali riprovati agli esami, potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti".

 

          Art. 10.

     All'art. 37 sono apportate le seguenti varianti:

     1) In fine del comma a) sono aggiunti i seguenti alinea:

     "Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'età e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica.

     Il ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali".

     2) Nel comma b):

     A) il primo comma è così modificato: "dai giovani laureati in ingegneria civile, industria, o navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale ed in ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età;

     B) nell'ultimo comma, dopo le parole "presso le università del Regno" sono aggiunte le parole "o altri Enti o Istituti".

     C) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti alinea:

     "Detti corsi sono però obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di regie navi, della durata di un anno.

     Dopo ultimati i corsi di cui ai commi precedenti, la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classifica definitiva di tutti gli ufficiali provenienti dallo stesso concorso di ammissione, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso, dei risultati dei corsi per coloro che li hanno seguiti, nonchè delle note caratteristiche e degli altri elementi".

     3) Nel comma c), dopo le parole: "laurea in ingegneria industriale", sono aggiunte le seguenti altre: "o navale e meccanica".

 

          Art. 11.

     All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) l'età di anni "30" è ridotta ad anni "27".

     2) alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ed un corso presso la scuola di sanità militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguìti".

 

          Art. 12.

     Nell'art. 39 l'età di anni "30" è ridotta ad anni "27".

 

          Art. 13.

     Nell'art. 40 l'età di anni "28" è ridotta ad anni "25".

     Inoltre, nel secondo comma, le parole che seguono a "sono promossi tenenti" sono abrogate e sostituite come appresso: "secondo è stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007".

 

          Art. 14.

     Nell'art. 41, ultimo alinea del comma A), le parole che seguono a "presso le capitanerie di porto" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "per la durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti, secondo è stabilito dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007".

     Inoltre, nel comma B) sono soppresse le parole "di idoneità" dopo la parola "esame".

 

          Art. 15.

     L'art. 45 è così modificato:

     "Per il passaggio degli ufficiali del soppresso Corpo per la direzione delle macchine nel Corpo del genio civile sono attualmente applicabili le seguenti norme:

     a) i capitani e i tenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale, che, avendo già frequentato il corso superiore, sono stati iscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, passeranno nel corpo del genio navale quando avranno seguìto con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;

     "b) i tenenti e sottotenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che non hanno frequentato il corso superiore, non lo dovranno più frequentare e faranno passaggio nel genio navale dopo aver seguìto con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

     c) gli allievi della regia accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'art. 37.

     Gli ufficiali di cui ai commi a) e b) dovranno compiere i loro studi in ingegneria nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina.

     Gli ufficiali già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del Genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovrà essere preceduto dal parere favorevole di un Comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina, e dal sottocapo di stato maggiore della regia marina, il quale, prima di esprimere il suo giudizio, prenderà in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire".

 

          Art. 16.

     L'art. 47 è così modificato:

     "Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina è costituito da:

     a) i maggiori ed i capitani del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano già superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di età del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianità;

     b) i capitani già appartenenti al corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma a) dell'art. 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma a) per passare nel corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

     c) i tenenti e sottotenenti del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera b) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma per passare nel Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneità alla fine di tali corsi si applicherà il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

     d) i capitani del soppresso corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del genio navale".

 

          Art. 17.

     L'art. 48 è così modificato:

     "Gli ufficiali del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione macchine che, dal ruolo transitorio, fanno passaggio nel Genio navale sono classificati secondo le norme dell'art. 92 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007".

 

          Art. 18.

     All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

     A) Il n. 3 del primo comma è così modificato:

     "N. 3. - I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore e del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore.

     Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

     Il numero degli ufficiali così trasferito sarà determinato dal ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

     Tale norma avrà vigore fino al 1° gennaio 1936".

     B) L'ultimo comma è così modificato:

     "Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel corpo delle armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno ad personam le denominazioni di grado degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo corpo".

     C) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Gli ufficiali di stato maggiore trasferiti nel corpo delle armi navali in base all'art. 11 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale Regio decreto-legge, conservano l'anzianità assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilirà l'anzianità nel nuovo corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonchè di tutti gli elementi di giudizio prescritto dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007".

 

          Art. 19.

     I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reali Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge.

     Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.