§ 46.6.99 - Legge 20 novembre 1970, n. 963.
Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:20/11/1970
Numero:963


Sommario
Art. 1.  Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore.
Art. 2.  Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti.
Art. 3.  Requisiti di comando o di servizio.
Art. 4.  Disposizioni transitorie.
Art. 5.  Quadri di avanzamento.
Art. 6.  Abrogazioni e modifiche.


§ 46.6.99 - Legge 20 novembre 1970, n. 963.

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

(G.U. 14 dicembre 1970, n. 315)

 

 

     Art. 1. Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore.

     L'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 2. Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti.

     L'art. 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 3. Requisiti di comando o di servizio.

     L'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue (Omissis).

 

          Art. 4. Disposizioni transitorie.

     Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

     Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

     Anche per la formazione dei gradi di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

 

          Art. 5. Quadri di avanzamento.

     Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

     Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità dell'anno 1970.

     I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri di avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perché sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dall'impiego o perché temporaneamente non idonei per infermità dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

     Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'art. 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.

 

          Art. 6. Abrogazioni e modifiche.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 5 ed il secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonché l'art. 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

     Il terzo comma dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito (Omissis).