§ 46.6.8 - Legge 29 gennaio 1942, n. 64.
Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:29/01/1942
Numero:64


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Salve le eccezioni stabilite volta per volta, spettano al ministro per le finanze e al comando generale della regia guardia di finanza le attribuzioni che, per il [...]
Art. 3.      La gerarchia nei gradi di sottufficiale e di truppa nella regia guardia di finanza è la seguente
Art. 4.      L'art. 11 della legge 7 giugno 1937, n. 913-XV, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.  [1]
Art. 6.      Gli appuntati aventi almeno diciotto anni di servizio nel corpo, che si siano segnalati per servizi di speciale importanza e possiedano gli altri requisiti per [...]
Art. 7.      Per essere reclutati nel corpo della regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti
Art. 8.      Fermo restando il periodo di permanenza minima nel grado, previsto per l'avanzamento dall'art. 7, lettera b), della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, per partecipare agli [...]
Art. 9.      L'art. 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.  [4]
Art. 11.  [5]
Art. 12.      Gli art. 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono abrogati
Art. 13.      I sottufficiali e militari di truppa della regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado [...]
Art. 14.      In tempo di guerra gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta nei vari gradi di sottufficiale della regia guardia di finanza possono, con decreto del [...]
Art. 15.      Le disposizioni contenute nel precedente art. 10 non si applicano ai sottufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad [...]
Art. 16.      Le disposizioni di cui agli art. 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di truppa che, alla data di pubblicazione [...]
Art. 17.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 46.6.8 - Legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia guardia di finanza.

(G.U. 27 febbraio 1942, n. 48)

 

 

Disposizioni transitorie.

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Salve le eccezioni stabilite volta per volta, spettano al ministro per le finanze e al comando generale della regia guardia di finanza le attribuzioni che, per il personale militare del regio esercito, sono rispettivamente conferite al ministro e al ministero della guerra dalle leggi di cui all'articolo precedente e spettano al comandante generale le attribuzioni che le leggi medesime conferiscono ai comandanti di corpo d'armata o di difesa territoriale.

 

          Art. 3.

     La gerarchia nei gradi di sottufficiale e di truppa nella regia guardia di finanza è la seguente:

     aiutante di battaglia;

     maresciallo (maggiore, capo, ordinario);

     brigadiere;

     sottobrigadiere;

     appuntato;

     finanziere;

     Allievo finanziere.

     Il collocamento fuori dei quadri organici a disposizione di altre amministrazioni ed il ritorno nei quadri stessi dei militari di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 234, sono, sempre disposti distintamente per grado, con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti.

 

          Art. 4.

     L'art. 11 della legge 7 giugno 1937, n. 913-XV, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     Gli appuntati aventi almeno diciotto anni di servizio nel corpo, che si siano segnalati per servizi di speciale importanza e possiedano gli altri requisiti per l'avanzamento, possono essere promossi al grado di sottobrigadieri, previo apposito esperimento, nel limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti anno per anno nel grado suddetto.

     L'ammissione all'esperimento è decisa dal comandante generale, su conforme e concorde parere delle autorità incaricate di esprimere i giudizi d'avanzamento, le cui proposte devono essere accompagnate da apposita esauriente relazione.

 

          Art. 7.

     Per essere reclutati nel corpo della regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:

     1 essere cittadino italiano o cittadino albanese e non appartenere alla razza ebraica.

     Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;

     2 avere compiuto di diciottesimo anno di età e non avere oltrepassato il ventottesimo.

     I militari in congedo del corpo possono però ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, purché non sia trascorso un anno dalla data del congedo;

     3 essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non è richiesto per le riammissioni di militari del corpo in congedo, che abbiano superato ventotto anni di età [2] ;

     4 avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

     5 avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65;

     6 possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo [3] ;

     7 essere iscritto al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F., se cittadino italiano, al P.A.F., alla G.L.A. o al G.U.F. se cittadino albanese;

     8 ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la patria potestà ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono però essere dispensati, con autorizzazione del comando generale della regia guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.

     Allorchè l'esercente la patria potestà od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli art. 346 e 352 del codice civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore.

 

          Art. 8.

     Fermo restando il periodo di permanenza minima nel grado, previsto per l'avanzamento dall'art. 7, lettera b), della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, per partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento a scelta, i sottufficiali della regia guardia di finanza debbono trovarsi compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi.

 

          Art. 9.

     L'art. 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10. [4]

     Il brigadiere della guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.

 

          Art. 11. [5]

 

          Art. 12.

     Gli art. 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono abrogati.

 

          Art. 13.

     I sottufficiali e militari di truppa della regia guardia di finanza possono conseguire l'avanzamento per merito di guerra nei casi e nei modi stabiliti per i pari grado del regio esercito (arma dei CC.RR.).

     La promozione straordinaria per merito di guerra al grado di appuntato è conferita dai comandi di corpo d'armata mobilitati.

     Le altre promozioni sono conferite dal ministro per le finanze, sentito il parere di apposita commissione, nominata con decreto ministeriale e composta di ufficiali della regia guardia di finanza.

 

          Art. 14.

     In tempo di guerra gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta nei vari gradi di sottufficiale della regia guardia di finanza possono, con decreto del ministro per le finanze, essere sospesi.

 

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni contenute nel precedente art. 10 non si applicano ai sottufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno 1942.

     I sottufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno 1943 potranno conseguire tale iscrizione anche se in luogo dei requisiti di cui al precedente art. 10, posseggano quelli stabiliti dall'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, modificato dall'art. 7 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 11 non si applicano ai finanzieri iscritti sul quadro di avanzamento del 1942, anche se promossi in anni successivi.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni di cui agli art. 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di truppa che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.

 

          Art. 17.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1]  Articolo sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 165 e abrogato dall'art. 9 della L. 29 maggio 1967, n. 371. L’art. 9 della L. 29 maggio 1967, n. 371 è stato abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente punto, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole.

[3]  Numero così sostituito dall'art. 8 della L. 25 maggio 1989, n. 190.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 20 novembre 1970, n. 963.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 20 novembre 1970, n. 963.