§ 46.6.86 - Legge 1 luglio 1966, n. 532.
Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:01/07/1966
Numero:532


Sommario
Art. 1.      Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un [...]
Art. 2.      Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonchè le [...]
Art. 3.      L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'art. 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966
Art. 5.      All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire [...]


§ 46.6.86 - Legge 1 luglio 1966, n. 532. [1]

Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia.

(G.U. 19 luglio 1966, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e cinquecentomila.

     L'assegno personale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

 

          Art. 2.

     Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, nonchè le pensioni indirette o di riversibilità a favore degli aventi diritto, sono computate sostituendo allo stipendio preso a base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde.

     L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, è determinata in relazione alla pensione calcolata sul nuovo stipendio indicato nel comma precedente.

 

          Art. 3.

     L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'art. 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966.

 

          Art. 5.

     All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.