§ 46.4.10 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 787.
Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:02/05/1957
Numero:787


Sommario
Art. 1.      Gli oggetti di corredo da fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, in [...]
Art. 2.      La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali provvede per la prima vestizione degli allievi all'inizio dei corsi di istruzione, e, per il tramite degli [...]
Art. 3.      Per ogni agente è tenuta in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dall'Ufficio matricola di [...]
Art. 4.      La rinnovazione degli oggetti di vestiario non ha luogo se alla scadenza del prescritto periodo minimo di uso il capo dell'Ispettorato regionale o un funzionario da lui [...]
Art. 5.      La riparazione delle divise e delle calzature, durante il periodo minimo di durata è a carico degli agenti che le hanno in dotazione, salvo per quanto riguarda eventuali [...]
Art. 6.      Il personale che cessa dal servizio deve restituire gli oggetti in dotazione, ad eccezione di una camicia e di un paio di calzature. Gli oggetti non restituiti sono [...]
Art. 7.      Gli oggetti sostituiti e quelli restituiti, a norma dei precedenti articoli 4 e 6, sono inviati al magazzino centrale vestiario presso la scuola allievi sottufficiali e [...]
Art. 8.      Le somme ricavate dalle vendite e dagli addebiti di cui ai precedenti articoli, saranno versate al cap. 184 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio [...]


§ 46.4.10 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 787.

Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 6 settembre 1957, n. 221)

 

 

     Art. 1.

     Gli oggetti di corredo da fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, in attuazione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e la durata minima di uso di ciascun oggetto sono determinati nella tabella annessa al presento decreto e vistata dai Ministri proponenti.

 

          Art. 2.

     La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali provvede per la prima vestizione degli allievi all'inizio dei corsi di istruzione, e, per il tramite degli ispettorati regionali delle foreste, alla rinnovazione del vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     Per ogni agente è tenuta in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dall'Ufficio matricola di ciascun ispettorato regionale, il secondo dal magazzino centrale vestiario.

     Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e le successive rinnovazioni, con le relative date.

     In caso di trasferimento ad altro ispettorato regionale, l'agente porta con sè gli oggetti di vestiario, e la sua scheda individuale è inviata, unitamente ai fascicoli matricolari e amministrativi, all'Ispettorato di nuova assegnazione.

 

          Art. 4.

     La rinnovazione degli oggetti di vestiario non ha luogo se alla scadenza del prescritto periodo minimo di uso il capo dell'Ispettorato regionale o un funzionario da lui delegato accerti che essi sono ancora in buono stato di conservazione. In tal caso il capo dell'Ispettorato assegna un nuovo termine d'uso.

     Quando la durata dell'oggetto sia inferiore al termine stabilito, esso viene rinnovato, addebitando all'agente, qualora la minore durata dipenda da sua negligenza, il valore risultante dall'inventario, ridotto in proporzioni dell'uso fatto, ma in ogni caso non più di due terzi del valore stesso. L'addebito dovrà essere verbalizzato in contraddittorio.

     Gli oggetti non restituiti all'atto della rinnovazione sono addebitati all'assegnatario per un terzo del loro valore d'inventario.

 

          Art. 5.

     La riparazione delle divise e delle calzature, durante il periodo minimo di durata è a carico degli agenti che le hanno in dotazione, salvo per quanto riguarda eventuali gravi deterioramenti dipendenti da forza maggiore.

 

          Art. 6.

     Il personale che cessa dal servizio deve restituire gli oggetti in dotazione, ad eccezione di una camicia e di un paio di calzature. Gli oggetti non restituiti sono addebitati ai termini del secondo comma del precedente art. 4.

 

          Art. 7.

     Gli oggetti sostituiti e quelli restituiti, a norma dei precedenti articoli 4 e 6, sono inviati al magazzino centrale vestiario presso la scuola allievi sottufficiali e guardie forestali, perchè siano venduti o riutilizzati ai sensi degli articoli 330, 331, 332, 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

 

          Art. 8.

     Le somme ricavate dalle vendite e dagli addebiti di cui ai precedenti articoli, saranno versate al cap. 184 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, riguardanti entrate eventuali e diverse dei Ministeri.

 

     Tabella degli oggetti di vestiario per i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato

     (Tabella omessa)