§ 46.3.135 - D.M. 8 ottobre 2001, n. 412.
Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:08/10/2001
Numero:412


Sommario
Art. 1.      1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema [...]
Art. 2.      1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in [...]
Art. 3.      1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata [...]
Art. 4.      1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, [...]
Art. 5.      1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente
Art. 6.      1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale [...]
Art. 7.      1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto
Art. 8.      1. In materia di inidoneità al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della [...]
Art. 9.      1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti [...]
Art. 10.      1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Art. 11.      1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto
Art. 12.      1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto
Art. 13.      1. Le disposizioni interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed [...]
Art. 14.      1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere indossata anche sull'abito civile.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà [...]


§ 46.3.135 - D.M. 8 ottobre 2001, n. 412. [1]

Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri

(G.U. 26 novembre 2001, n. 275)

 

 

     Art. 1.

     1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

     a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;

     b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;

     c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.

     2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.

     3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

 

          Art. 2.

     1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite.

     2. In mancanza del coniuge l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

     3. E' data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

     4. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene è necessario aver tenuto un comportamento valutato come consono ai valori morali e civili.

 

          Art. 3.

     1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.

     2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

     3. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri può essere concessa "alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.

 

          Art. 4.

     1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 5.

     1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

     a) dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;

     b) dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico in caso di atti ed attività compiuti dal militare in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;

     c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

     2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

     3. Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine suindicato è di un anno mentre per i fatti avvenuti all'estero non è prescritto termine alcuno.

 

          Art. 6.

     1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:

     a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;

     b) un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;

     c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

     2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri.

     3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile. [2]

 

          Art. 7.

     1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto.

     2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione o, in caso di diniego, della comunicazione fatta all'interessato.

     3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva. [3]

 

          Art. 8.

     1. In materia di inidoneità al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330.

 

          Art. 9.

     1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 del regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa dell'Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da Generali di corpo d'armata o da altra autorità designata dal Ministro della difesa. [4]

 

          Art. 10.

     1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

     3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

          Art. 11.

     1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:

     a) ha un diametro di 33 millimetri;

     b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda "Al valore dell'Arma dei carabinieri" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

     c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri;

     d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

     e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

 

          Art. 12.

     1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:

     a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

     b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda "Al merito dell'Arma dei carabinieri"; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;

     c) è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre millimetri;

     d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

     e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed alle croci al merito dell'Arma dei carabinieri.

     2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d'oro al valore, la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.

     3. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente, d'oro e d'argento.

 

          Art. 14.

     1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere indossata anche sull'abito civile.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Quadro A

 

     MEDAGLIE AL VALORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Omissis).

 

     Quadro B

 

     CROCI AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 maggio 2002, n. 111.

[3]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 maggio 2002, n. 111.

[4]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 maggio 2002, n. 111.