§ 46.3.99 - Legge 3 novembre 1980, n. 707.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:03/11/1980
Numero:707


Sommario
Art. 1.  Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola.
Art. 2.  Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'università.
Art. 3.  Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5.
Art. 4.      Con le stesse misure, modalità e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente art. 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo [...]
Art. 5.      I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente art. 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 46.3.99 - Legge 3 novembre 1980, n. 707.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato.

(G.U. 4 novembre 1980, n. 302)

 

 

     Art. 1. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola.

     E' autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600.400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 2. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale non docente dell'università.

     E' autorizzata la spesa di lire 8.400 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 36.000 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI per la corresponsione al personale delle università, indicato nel decreto medesimo, di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a partire dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 3. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale dei Ministri e per quello contemplato dai successivi articoli 4 e 5.

     E' autorizzata la spesa di lire 73.900 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 320.400 milioni per l'anno finanziario 1980 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle confederazioni sindacali autonome e dalla CISNAL, per la concessione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980;

     b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Con le stesse misure, modalità e decorrenze stabilite dal decreto di cui al precedente art. 3, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 5.

     I benefici di cui al decreto richiamato nel precedente art. 3 sono corrisposti, con le stesse misure, modalità e decorrenze, anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali delle stesse armi e corpi e del Corpo forestale dello Stato, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.143.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.