§ 46.3.77 - Legge 18 dicembre 1973, n. 855.
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:18/12/1973
Numero:855


Sommario
Art. 1.      Il comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la [...]
Art. 2.      In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'art. 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero [...]


§ 46.3.77 - Legge 18 dicembre 1973, n. 855. [1]

Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo.

(G.U. 2 gennaio 1974, n. 1)

 

 

     Art. 1.

     Il comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei rispettivi ruoli organici, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo, che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

     Il suindicato limite di età non si applica ai militari dell'Arma richiamati, che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per ottenere la riammissione, i militari ammogliati devono aver compiuto l'età prevista dalle disposizioni per contrarre matrimonio.

 

          Art. 2.

     In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'art. 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità ed alle condizioni previste dal primo e terzo comma del precedente articolo per i militari dell'Arma dei carabinieri.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.