§ 67.4.507 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 194.
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/11/2021
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 6.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 7.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 8.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 9.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 10.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 11.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 12.  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 13.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 14.  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 15.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 16.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 17.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 18.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 19.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 20.  Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Art. 21.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 67.4.507 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 194.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

(G.U. 30 novembre 2021, n. 285)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28;

     Vista la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

     Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

     Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11;

     Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007;

     Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al 25 giugno 2010 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), in particolare le Risoluzioni 1 e 2;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;

     b) alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»;

     c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

     «qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;

     qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»;

     d) alla lettera fff), le parole «dall'autorità marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»;

     e) alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»;

     f) dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti:

     «qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;

     qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:

     1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

     2) ore diurne;

     3) visibilità buona;

     4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;

     5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

     6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

     qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» è sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»;

     b) al comma 4, le parole «, università e ricerca» sono soppresse;

     c) al comma 7, le parole «Le autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed è redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»;

     b) al comma 4, lettera b), secondo periodo, le parole «una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati»;

     c) al comma 5, dopo la parola «rilasciano» sono inserite le seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»;

     d) al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»;

     b) al comma 12, le parole «dalle autorità consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»;

     c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

     «12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

     12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis è certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»;

     d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed è rilasciata previa verifica dell'autenticità del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»;

     e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano e comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «commi 1, 2,» è inserita la seguente: «4,»;

     b) al comma 2, dopo le parole «commi 1, 2,» è inserita la seguente: «4,»;

     c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,»;

     2) alla lettera b), le parole «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»;

     3) alla lettera d), dopo le parole «del codice STCW» sono inserite le seguenti: «con le modalità stabilite con provvedimento delle autorità competenti di cui all'articolo 3»;

     b) al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola «può» è sostituita dalle seguenti: «e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, alinea, dopo le parole «ad esclusione di quelli di cui» sono inserite le seguenti: «al capitolo V, regola V/3 e»;

     b) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW»;

     c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'organizzazione del lavoro a bordo».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole «dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271».

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o di un Paese terzo».

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la parola «rilasciati» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale»;

     b) le parole «, V/1-2 e VII» sono sostituite dalle seguenti: «e V/1-2»;

     c) dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento».

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»;

     b) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entità di cui al comma 11.».

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalità di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è sostituito dal seguente:

     «Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:

     a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;

     b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».

 

     Art. 20. Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

     1. All'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la regola V/2 è sostituita dalla regola V/2 di cui all'allegato I del presente decreto;

     b) dopo la regola V/2 sono inserite le regole V/3 e V/4 di cui all'allegato II del presente decreto.

 

     Art. 21. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato I [1]

     (articolo 20)

     Regola V/2

     Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri

     1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

     2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.

     3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

     4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

     5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.

     6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.

     7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.

     8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.

     9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

     10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.

 

     Allegato II

     (articolo 20)

     Regola V/3

     Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

     1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

     2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

     3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 15, comma 1, lettera d), del presente decreto legislativo.

     4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.

     5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

     6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

     7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

     8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

     8.1. deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

     8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

     9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

     9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;

     9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

     9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

     9.3.1. navi soggette al codice IGF;

     9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

     9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

     10. Gli Stati membri provvedono affinchè alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

     11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

     Regola V/4

     Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

     1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

     2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

     3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

     4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve:

     4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

     4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

     4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

     5. Gli Stati membri provvedono affinchè alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

     6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

     6.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

     6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari.

     7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 può dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

     7.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

     7.2. avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.


[1] Gli allegati sono stati aggiunti con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2021, n. 307.