§ 13.3.203 - Direttiva 7 settembre 2005, n. 45.
Direttiva n. 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:07/09/2005
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Riconoscimento dei certificati
Art. 4.  Modificazione della direttiva 2001/25/CE
Art. 5.  Attuazione
Art. 6.  Entrata in vigore
Art. 7.  Destinatari


§ 13.3.203 - Direttiva 7 settembre 2005, n. 45.

Direttiva n. 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) Nelle sue conclusioni del 5 giugno 2003 sul miglioramento dell'immagine del trasporto marittimo comunitario e sull'avvicinamento dei giovani alla professione marittima, il Consiglio ha sottolineato la necessità di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea, ponendo in particolare l'accento sulle procedure di riconoscimento dei certificati di abilitazione, e sull'esigenza di garantire nel contempo la stretta osservanza dei requisiti previsti dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, («convenzione STCW») nella sua versione aggiornata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1978.

      (2) Il trasporto marittimo è un settore in forte e rapida evoluzione, che presenta caratteristiche specificamente internazionali. Pertanto, data la crescente carenza di marittimi comunitari, l'equilibrio fra domanda e offerta di personale può essere mantenuto più facilmente a livello comunitario che a livello nazionale. Di conseguenza, è indispensabile ampliare l'ambito della politica comune dei trasporti nel settore marittimo per facilitare la circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

      (3) Con riferimento alle qualificazioni professionali, la Comunità ha stabilito una serie di requisiti minimi in materia di istruzione, formazione e certificazione dei lavoratori marittimi mediante la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Tale direttiva recepisce nell'ordinamento comunitario le norme internazionali in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia stabilite dalla convenzione STCW.

      (4) In base alla direttiva 2001/25/CE, ciascun marittimo deve essere in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato e convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva; tale certificato legittima il titolare a prestare servizio a bordo di una nave con le qualifiche, le funzioni ed i livelli di responsabilità specificati nel certificato medesimo.

      (5) A norma della direttiva 2001/25/CE il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi cittadini degli Stati membri o di paesi terzi è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE che stabiliscono, rispettivamente, un primo ed un secondo sistema generale per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale. Tali direttive non prevedono il riconoscimento automatico dei titoli di formazione dei marittimi, in quanto stabiliscono che nei confronti degli stessi possono essere applicate misure di compensazione.

      (6) È opportuno che ciascuno Stato membro riconosca i certificati e gli altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri a norma della direttiva 2001/25/CE. Pertanto ciascuno Stato membro dovrebbe consentire ai marittimi che abbiano ottenuto, in un altro Stato membro, un certificato di abilitazione che soddisfi i requisiti previsti da tale direttiva, di intraprendere o proseguire la professione marittima per la quale hanno conseguito l'abilitazione, senza ulteriori condizioni rispetto a quelle previste per i propri cittadini.

      (7) La presente direttiva è volta ad agevolare il reciproco riconoscimento dei certificati, quindi non disciplina le condizioni per l'accesso al lavoro.

      (8) La convenzione STCW specifica le competenze linguistiche richieste ai marittimi. Occorre recepire tali requisiti nell'ordinamento comunitario per assicurare un'efficace comunicazione a bordo delle navi e facilitare la libera circolazione dei marittimi all'interno della Comunità.

      (9) Attualmente il proliferare di certificati di abilitazione dei marittimi ottenuti in maniera fraudolenta comporta un serio pericolo per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino. Nella maggior parte dei casi i titolari di certificati di abilitazione ottenuti con la frode non posseggono i requisiti minimi di certificazione stabiliti dalla convenzione STCW. Tali marittimi potrebbero facilmente essere coinvolti in incidenti marittimi.

      (10) Gli Stati membri di conseguenza, dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione nonché proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'OMI per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale. Il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) è al riguardo un forum adeguato per lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi.

      (11) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: «l'Agenzia»), al fine di assicurare un elevato, efficace ed uniforme livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Uno dei compiti dell'Agenzia consiste nell'assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.

      (12) L'Agenzia dovrebbe pertanto assistere la Commissione nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva e dalla direttiva 2001/25/CE.

      (13) Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi aventi la cittadinanza degli Stati membri o di paesi terzi non dovrebbe più essere soggetto alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, bensì essere disciplinato dalla presente direttiva.

      (14) La direttiva 2001/25/CE dovrebbe essere pertanto modificata in conformità.

      (15) Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (16) Il Consiglio dovrebbe, conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva ed i provvedimenti di recepimento,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     La presente direttiva si applica ai marittimi che sono:

     a) cittadini degli Stati membri;

     b) cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) «marittimo»: la persona che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro che siano almeno conformi ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva n. 2001/25/CE;

     b) «certificato», un documento valido ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 2001/25/CE;

     c) «certificato adeguato»: il certificato, ai sensi dell'articolo 1, punto 27, della direttiva n. 2001/25/CE;

     d) «convalida»: il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 6, della direttiva n. 2001/25/CE;

     e) «riconoscimento»: l'accettazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

     f) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

     g) «convenzione STCW»: la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata;

     h) «codice STCW»: il codice sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;

     i) «Agenzia»: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

 

          Art. 3. Riconoscimento dei certificati

     1. Ciascuno Stato membro riconosce i certificati adeguati o altri certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità alla direttiva n. 2001/25/CE.

     2. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.

     3. Gli Stati membri assicurano il diritto di ricorso contro qualsiasi rifiuto di convalidare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali.

     4. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7 della direttiva n. 2001/25/CE, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regolamento VII/1, della direttiva n. 2001/25/CE.

     5. Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello manageriale posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

 

          Art. 4. Modificazione della direttiva 2001/25/CE

     La direttiva n. 2001/25/CE è così modificata:

     1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Certificato

     Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.»;

     2) è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 7 bis. Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

     1. Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

     2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.

     Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

     Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

     3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.»;

     3) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 sono soppressi con effetto dal 20 ottobre 2007;

     4) sono inseriti i seguenti articoli:

     «Articolo 21 bis. Controllo periodico dell'adempimento

     La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/ 2002, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

     Articolo 21 ter. Relazione sull'ottemperanza

     Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 21 bis. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.»;

     5) nell'allegato I, capo I, è inserito il seguente paragrafo:

     «1 bis. Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.»

 

          Art. 5. Attuazione

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 7. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.