Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 17/12/2021 |
Numero: | 22134 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, relativa alle «Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli [...] |
Art. 2. Modifiche alla delibera del 15 dicembre 2020, n. 21640, relativa alle «Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti [...] |
Art. 3. Disposizioni finali |
§ 15.3.234 - Delibera 17 dicembre 2021, n. 22134.
Modifiche alla delibera 15 dicembre 2020, n. 21639 e alla delibera 15 dicembre 2020, n. 21640.
(G.U. 31 dicembre 2021, n. 310)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
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Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del
Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla parte II del TUF;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella parte II, titolo I, capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell'ambito delle sue competenze, «chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza»;
Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, che ha delegato la Consob ad adottare con proprio regolamento, sentita l'IVASS, «le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014»;
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Viste le «Istruzioni operative sull'accesso ai KID PRIIPs e relative informazioni», pubblicate sul sito internet della Consob;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste di concedere un ulteriore e limitato periodo transitorio, in continuità con quanto già previsto all'art. 2, comma 2, della
Ritenuto, altresì, opportuno riconoscere un ulteriore e limitato periodo transitorio, in continuità con quanto già previsto all'art. 3, commi 1 e 2, della
Considerato opportuno favorire un passaggio ordinato e uniforme al nuovo regime da parte di tutta l'industria;
Considerata la necessità per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'art. 4-sexies del TUF, di disporre di dati strutturati relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia;
Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, con riferimento alla modifica apportata alla
Delibera:
Art. 1. Modifiche alla
1. All'art. 2, comma 2, della delibera del 15 dicembre 2020, n. 21639, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «28 febbraio 2022».
Art. 2. Modifiche alla
1. All'art. 3 della
a) nel comma 1, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° marzo 2022»;
b) nel comma 2, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° marzo 2022».
Art. 3. Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 31 dicembre 2021.