Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 15/12/2020 |
Numero: | 21640 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Obblighi di rendere accessibili informazioni e dati strutturati |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
§ 15.4.60 - Delibera 15 dicembre 2020, n. 21640.
Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIPs») da parte degli ideatori di PRIIPs.
(G.U. 28 dicembre 2020, n. 320)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la
Visto il
Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del
Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell'ambito delle sue competenze, «chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza»;
Visto il
Visto il
Vista la
Ritenuto necessario per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'art. 4-sexies del TUF, disporre di dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito «PRIIPs») commercializzati in Italia;
Valutate le osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione della Consob dei dati strutturati, in risposta alla consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, avviata in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa;
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si intendono per:
a) «regolamento (UE) n. 1286/2014»: il
b) «regolamento delegato (UE) n. 2017/653»: il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il
c) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3), del
d) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIPs»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
e) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'art. 5 del
f) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del
g) «dati strutturati dei PRIIPs»: informazioni attinenti ai PRIIPs rese disponibili in formato machine readable.
Art. 2. Obblighi di rendere accessibili informazioni e dati strutturati
1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob i seguenti dati e informazioni relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio:
a) informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP, quali:
1) la ragione sociale;
2) il codice LEI (Legal Entity Identifier);
3) l'indirizzo completo della sede legale;
b) indicazione delle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati, indicando l'eventuale coinvolgimento di fornitori di servizi nell'ambito del processo;
c) informazioni relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, quali:
1) indicazione del nome e cognome di un referente amministrativo nonchè l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione);
2) indicazione della presenza di eventuali accordi di esternalizzazione del processo relativo alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati alla Consob, indicando:
la ragione sociale del fornitore di servizi o soggetto delegato;
l'indirizzo completo della sede legale del fornitore di servizi o soggetto delegato;
3) indicazione del nome e cognome nonchè l'indirizzo email e il numero telefonico di un referente per eventuali richieste di informazioni e delucidazioni di tipo tecnico (cd Riferimento Tecnico). Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di esternalizzazione del processo di messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, tale referente deve essere relativo al fornitore di servizi o soggetto delegato;
d) elenco dei dati strutturati individuati dalla Consob con istruzioni operative.
2. Le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs di cui al comma 1 sono resi accessibili elettronicamente alla Consob prima dell'avvio della commercializzazione, secondo le modalità dalla medesima specificate con istruzioni operative.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob, con le modalità e la tempistica dalla medesima specificate con istruzioni operative:
a) l'aggiornamento delle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) i dati strutturati relativi ai PRIIPs prima della pubblicazione sul proprio sito internet delle versioni riviste del KID ai sensi dell'art. 16 del
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2022 [1].
2. Gli obblighi di cui all'art. 2 si applicano agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° marzo 2022 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli ideatori di PRIIPs che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dall'art. 34-bis.2 del regolamento emittenti come modificato dalla
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della