§ 56.2.243 - D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:30/07/2020
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2.  Modifiche all'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 3.  Norme transitorie e finali
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 56.2.243 - D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

(G.U. 13 agosto 2020, n. 202)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonchè per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

     Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonchè il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la parte quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

     Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 268, comma 1:

     1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;»;

     2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

     «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;

     b) all'articolo 269:

     1) al comma 4, lettera b), in fine il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;

     2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis.»;

     3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

     «11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

     11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.

     11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.»;

     c) all'articolo 270:

     1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;

     2) al comma 8-bis, le parole «ulteriori disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;

     d) all'articolo 271:

     1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;

     2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272, comma 4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272, comma 4,»;

     3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;

     4) al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

     «Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.»;

     e) all'articolo 272:

     1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;

     2) al comma 1-bis, primo periodo, la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «può»;

     3) al comma 4, primo periodo, le parole «utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e dopo le parole «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» sono aggiunte le seguenti: «o quelle classificate estremamente preoccupanti,»;

     f) all'articolo 273-bis:

     1) al comma 6, secondo periodo, le parole «L'adeguamento può essere altresì» sono sostituite dalle seguenti: «L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì»;

     2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.»;

     3) al comma 10, alla fine della lettera q) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

     «q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.»;

     4) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

     «10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.»;

     5) al comma 11, primo periodo, le parole «Parte V» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»;

     6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 284, commi 2-bis e 2-ter»;

     7) al comma 20, ultimo periodo, le parole «quelli autorizzati del 19 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017»;

     g) all'articolo 279:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole «della prescritta autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro» e al terzo periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6»;

     3) al comma 4, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»;

     h) all'articolo 281, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

     «10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.»;

     i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis»;

     l) all'articolo 284:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2.»;

     2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola «quantomeno» è sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore a» e le parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis» e, dopo il secondo periodo, è, aggiunto, in fine, il seguente: «Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»;

     3) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole «allegato I, parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»;

     m) all'articolo 294:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.» ;

     2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»;

     2. Agli allegati IV, VI e IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'allegato IV, parte I, dopo la lettera kk-quinquies), è aggiunta la seguente:

     «kk-sexies) turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.»;

     b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) è sostituita dalla seguente:

     «ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»;

     c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni di esercizio più gravose» sono soppresse;

     d) all'allegato IX, prima tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» è sostituito dal seguente: «>0,15 ÷ ≤3»;

     e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «> 3» è sostituito dal seguente: «≤ 3».

 

     Art. 2. Modifiche all'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. All'allegato I, parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la parte III è modificata secondo quanto previsto all'allegato I al presente decreto.

 

     Art. 3. Norme transitorie e finali

     1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025.

     2. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

     3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

     6. Agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti: «ossidi di azoto (NOx)».

     7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato I

     MODIFICHE ALLA PARTE III DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

 

     1. All'allegato I, parte III, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi 1, 3, 4, le seguenti modifiche:

     a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», le righe relative a: «monossido di carbonio» e «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti:

 

monossido di carbonio (CO)

350 mg/Nm3

300 mg/Nm3

250 mg/Nm3

200 mg/Nm3

 

 

 

150 mg/Nm3

100 mg/Nm3

 

 

 

[2]

[2]

ossidi di azoto (NOX)

500 mg/Nm3

500 mg/Nm3

400 mg/Nm3

400 mg/Nm3

 

 

 

300 mg/Nm3

200 mg/Nm3

 

 

 

[2]

[2]

 

     a-bis) al paragrafo 1.1, alla seconda tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5)». Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.», alla riga «Potenza termica nominale (MW)» le parole «≤1 ÷ ≤5» sono sostituite dalle seguenti: «≥1 ÷ ≤5».

     b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la riga relativa a: «polveri» è sostituita dalla seguente:

 

polveri

5 mg/Nm3

[1]

[4]

5 mg/Nm3

[1]

[4]

 

c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi», la riga relativa a «polveri» è sostituita dalla seguente:

 

polveri

5 mg/Nm3

[3]

5 mg/Nm3

[3]

 

     d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a «polveri» è eliminata e la riga relativa a «composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI)» è sostituita dalla seguente:

     composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI);

     e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a «Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la nota «[4] 20 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.» è rinumerata come nota [6];

     f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a «Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a: «ossidi di azoto» è sostituita dalla seguente:

 

ossidi di azoto (NOx)

150 mg/Nm3

80 mg/Nm3

80 mg/Nm3