§ 3.1.97 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:24/12/2019
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 44/1999)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 44/1999)
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 3.1.97 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: “da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500”;

b) alla lettera b), le parole: “da lire 500.000 a lire 1.500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 750”;

c) alla lettera c), le parole: “da lire 100.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 150”;

d) alla lettera d), le parole: “da lire 2.000.000 a lire 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 3.000”;

e) alla lettera e), le parole: “da lire 100.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 150”;

f) alla lettera f), le parole: “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500 a euro 1.500”.

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“ 2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.

2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate. ”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 44/1999)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all’articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.”.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021:

Esercizio 2020

Stato di previsione dell’entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 ”Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Esercizio 2021

Stato di previsione dell’entrata

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 500,00 (cinquecento/00) alla Missione 1 ”Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.