§ 31.1.205 - D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:04/10/2019
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 2.  Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 3.  Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 4.  Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 5.  Modifiche ad altre disposizioni vigenti
Art. 6.  Clausola di invarianza


§ 31.1.205 - D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE [1].

(G.U. 26 ottobre 2019, n. 252)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

     Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, l'articolo 15;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 3 luglio 2019;

     Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 luglio 2019;

     Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole «direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse;

     b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole «pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti dei predetti soggetti»;

     c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole «ai sensi dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»;

     d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

     «3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;»;

     e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un istituto giuridico affine»;

     f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonchè i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»;

     g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

     «ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»;

     h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole «non emessa» sono inserite le seguenti: «nè garantita» e dopo le parole «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalità di investimento»;

     i) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;

     l) all'articolo 3, comma 2:

     1) la lettera r), è soppressa;

     2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

     3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

     m) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonchè dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società»;

     n) all'articolo 3, comma 5:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»;

     2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

     «c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»;

     3) alla lettera e), dopo le parole «ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte le seguenti: «, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;»;

     4) alla lettera i), le parole «, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» sono soppresse;

     5) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

     «i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»;

     o) all'articolo 3, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

     «9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.».

     2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 3:

     1) dopo le parole «attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,»;

     2) alla lettera c), dopo le parole «attività principale» sono inserite le seguenti: «, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma»;

     b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole «e il seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte»;

     c) all'articolo 7, comma 2:

     1) alla lettera b), dopo le parole «per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa»;

     2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,» sono soppresse;

     d) all'articolo 7, comma 3, le parole «, ad accesso riservato,» sono soppresse;

     e) all'articolo 7, comma 4:

     1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro» sono inserite le seguenti: «nonchè sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro» e dopo le parole «dei predetti soggetti obbligati» sono aggiunte le seguenti: «o della società capogruppo»;

     2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:

     a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;

     b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.

     4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.

     4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

     4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

     4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;

     f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,» sono sostituite dalle seguenti: «371-bis del codice di procedura penale»;

     g) all'articolo 9, comma 4:

     1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;

     h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

     i) all'articolo 9, comma 7, le parole «delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;

     l) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

     m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni», sono inserite le seguenti: «e le attribuzioni»;

     n) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

     a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;

     b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

     c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.».

     3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.»;

     3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte le seguenti «nonchè eccettuati i casi in cui è in corso un'indagine di polizia per la quale è già stata trasmessa un'informativa all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorità non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»;

     4) al comma 7, dopo le parole «pregiudizio alle indagini. Le autorità di vigilanza di settore e la UIF» sono inserite le seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a),»;

     5) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.»;

     6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.»;

     b) l'articolo 13, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.

     2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.

     3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.»;

     c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13 bis. (Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

     2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2.

     5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.

 

     Art. 13 ter. (Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri). - 1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonchè con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

     2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.».

     4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «articoli 14 e 15.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;

     b) all'articolo 16 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle società di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la società capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonchè, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.».

 

     Art. 2. Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole «associato al cliente.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.»;

     b) all'articolo 19, comma 1:

     1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: «nonchè di un'identità digitale» sono inserite le seguenti: «di livello massimo di sicurezza» e le parole «EU n. 910/2014» sono sostituite dalle seguenti: «UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»;

     2) alla lettera b), all'ultimo periodo, dopo le parole «ai fiduciari di trust espressi» sono inserite le seguenti: «e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini»;

     c) all'articolo 19, comma 3, le parole «Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,» sono soppresse, le parole «i soggetti obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati» e le parole «del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione assicurativa»;

     d) all'articolo 20:

     1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

     «4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

     a) i fondatori, ove in vita;

     b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

     c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.»;

     2) il comma 5, è sostituito dal seguente:

     «5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.»;

     e) all'articolo 20, comma 6, dopo le parole «titolare effettivo» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo»;

     f) all'articolo 21, comma 1, le parole «ad accesso riservato» sono soppresse;

     g) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;

     h) all'articolo 21:

     1) al comma 3, primo periodo, le parole «22 gennaio 1986 n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 1986 n. 917 nonchè gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;

     2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana», e le parole «o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario» sono sostituite dalle seguenti: «o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini»;

     3) al comma 4, lettera b), le parole «alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e» sono soppresse;

     4) al comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;

     5) al comma 5, dopo le parole «il Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le seguenti «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;

     6) al comma 5, lettera a), dopo le parole «delle persone giuridiche private e dei trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;

     7) al comma 5, lettera b), dopo le parole «delle persone giuridiche private e dei trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;

     8) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonchè i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente;»;

     9) al comma 5, alla lettera e), dopo le parole «le basi di dati» sono inserite le seguenti: «, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonchè quelle»;

     10) al comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela;

     e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.»;

     11) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.»;

     i) all'articolo 22:

     1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole, «a cura degli amministratori,» sono inserite le seguenti: «richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;

     2) al comma 4, dopo le parole, «l'amministrazione dell'ente,» sono inserite le seguenti: «richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;

     3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     «I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonchè le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.»;

     4) al comma 5, secondo periodo, le parole «I fiduciari di trust espressi conservano» sono sostituite dalle seguenti: «I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano»;

     5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

     5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»;

     l) all'articolo 23:

     1) al comma 2, lettera c), le parole «indici di rischio relativi ad aree geografiche quali» sono sostituite dalle seguenti: «indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole «all'articolo 7, comma 1, lettera c)», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;

     3) al comma 3, secondo periodo, la parola «individuano» è sostituita dalle seguenti: «possono individuare»;

     4) al comma 3, alle lettere a) e b), le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro»;

     5) al comma 3, lettera f), le parole «100 euro,» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro,»;

     6) al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro.»;

     m) all'articolo 24, comma 2, lettera b):

     1) il numero 3 è sostituito dal seguente:

     «3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;

     2) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonchè avorio e specie protette»;

     n) all'articolo 24, comma 4, le parole «all'articolo 7, comma 1, lettera c)», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;

     o) all'articolo 24, al comma 5:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;»;

     2) alla lettera b) dopo le parole «rapporti di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che comportano l'esecuzione di pagamenti,»;

     3) alla lettera c), dopo le parole «che siano persone politicamente esposte» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»;

     p) all'articolo 24, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     «6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.»;

     q) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che comportano l'esecuzione di pagamenti,» e dopo le parole «oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,» sono inserite le seguenti: «al momento dell'avvio del rapporto»;

     r) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:

     a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

     b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;

     c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

     d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;

     e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.

     4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonchè limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

     4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:

     a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

     b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;

     c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;

     d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.»;

     s) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) è soppressa;

     t) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»;

     u) all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;

     b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;

     c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.»;

     v) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.».

     2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, comma 2, lettera b), dopo le parole «dati identificativi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale,»;

     b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;»;

     c) all'articolo 33, comma 1, le parole «lettere i), o), p) e q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i), o), p), q) e v)».

     3. Al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole «di finanziamento del terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

     b) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole «tra gli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «, a condizione che appartengano allo stesso gruppo,»;

     c) all'articolo 40, comma 1, lettera d), dopo le parole «anche sulla base di protocolli di intesa, le segnalazioni» sono inserite le seguenti: «di operazioni» e dopo le parole «ai reati presupposto associati» sono inserite le seguenti: «nonchè le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi».

     4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 47, al comma 2, le parole «per l'approfondimento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo» e dopo le parole «di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.».

 

     Art. 3. Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 50, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»;

     b) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonchè l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi»;

     c) all'articolo 50, comma 2, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonchè l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi» e dopo la parola «aperti» sono inserite le seguenti: «o emessi»;

     d) all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.».

 

     Art. 4. Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili»;

     b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16»;

     c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2»;

     d) all'articolo 62, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.»;

     e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole «sottoposti a regime intermedio» sono inserite le seguenti: «nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» e le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»;

     f) all'articolo 65, comma 1:

     1) alla lettera a) dopo le parole «intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»;

     2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle» sono sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito delle» e le parole «titolari di» sono sostituite dalle seguenti: «responsabili degli incarichi di revisione nonchè ai titolari di»;

     3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.»;

     g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite le seguenti «e di cui agli articoli»;

     h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»;

     i) all'articolo 65, comma 9, primo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono inserite le seguenti: «All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.»;

     l) all'articolo 65, comma 11, le parole «provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei confronti dei soggetti obbligati» è aggiunta la seguente «vigilati»;

     m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,».

 

     Art. 5. Modifiche ad altre disposizioni vigenti

     1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»;

     b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di portafoglio digitale».

     2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro trentasei mesi».

     3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

     4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dopo le parole «il procedimento sanzionatorio» sono inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e».

 

     Art. 6. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicati nella G.U. 28 ottobre 2019, n. 253 e nella G.U. 29 ottobre 2019, n. 254.