§ 1.4.233 - Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/11/2019
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 8 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 16 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 9.  Altre modifiche al Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Art. 10.  Norma finale.


§ 1.4.233 - Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

(G.U.R. 13 dicembre 2019, n. 56 - S.O. n. 1)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3, recante norme sull'ordinamento degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto l'articolo 18 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 che prevede che il regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Considerato che occorre modificare il regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a seguito delle modifiche normative intervenute successivamente;

Visto il parere n. 48/2019 del 7 maggio 2019 reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la D.G.R. n. 341 del 26 settembre 2019;

Emana

il seguente regolamento

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. L'art. 2 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 - Denominazione

1. Il "Fondo" è un ente pubblico non economico, avente natura previdenziale e dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. Al "Fondo" si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale e, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e in quanto compatibili, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotte dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il Decreto Presidenziale 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e le altre norme in materia di trasparenza introdotte da altre fonti legislative nazionali e regionali.

3. Il "Fondo" assume in forza del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione regionale.".

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. L'articolo 3 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Sede

1. Il "Fondo" ha sede legale in Palermo.

2. Il "Fondo" può istituire "Sportelli Fondo Pensioni Sicilia" in sinergia e d'intesa con l'amministrazione regionale, per assicurare una maggiore prossimità all'utenza.

3. L'istituzione è determinata dal Presidente su proposta del direttore del Fondo previo parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza. La relativa delibera è soggetta ad approvazione dell'amministrazione regionale.

4. L'istituzione degli Sportelli è subordinata all'assenza di maggiori costi per l'ente e per l'amministrazione regionale e garantisce l'elevazione della qualità del servizio con miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza ed elevazione dell'efficacia del servizio.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. All'articolo 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Presso il "Fondo" sono costituiti il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione", ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. All'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive.

2-ter. Le convocazioni degli organi del "Fondo", complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al quale sono altresì trasmessi, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. All'articolo 6, comma 1, del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, la lett. d) è sostituita dalla seguente:

"d) il collegio dei sindaci;".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 8 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. All'articolo 8, comma 2, del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 sono aggiunte le seguenti lettere:

"l) delibera, su proposta del direttore generale del "Fondo", le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall'articolo 11, comma 60, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, nonché dei prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio, previsti dall'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. L'articolo 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione;

b) dall'Assessore per l'economia;

c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di 4 anni.".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. All'articolo 16 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, personale dell'Ente acquedotti siciliani, per l'espletamento delle attività discendenti dalle competenze attribuite dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commi 1 e 2.".

 

     Art. 9. Altre modifiche al Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

1. Dopo l'articolo 17 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"Art. 17 bis. Organismo indipendente di valutazione

1. È istituito, in forma monocratica, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

2. L'incarico è attribuito con provvedimento del Presidente del "Fondo".

3. Per la misurazione e valutazione della perfomance si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 10. Norma finale.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.