§ 2.1.90 - L.R. 15 maggio 2019, n. 12.
Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/05/2019
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2001)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2001)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2001)
Art. 5.  (Invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.1.90 - L.R. 15 maggio 2019, n. 12.

Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione".

(B.U. 16 maggio 2019, n. 39)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 4 della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: "transazioni" è sostituita dalle seguenti: "di transazioni limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2001)

1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente:"(Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "i contratti" sono inserite le parole: ", comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile,".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 16 bis della l.r. 20/2001)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: "I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione, relativamente alle specifiche competenze, adottano gli atti e stipulano i contratti, comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile, nonché le convenzioni.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"2. L'incarico è conferito a dirigenti regionali; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.".

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole: "con riferimento ai requisiti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e con riferimento ai requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 28".

     Art. 5. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.