§ 6.2.355 - Direttiva 14 dicembre 2016, n. 2284.
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:14/12/2016
Numero:2284


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Impegni nazionali di riduzione delle emissioni
Art. 5.  Flessibilità
Art. 6.  Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
Art. 7.  Sostegno finanziario
Art. 8.  Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni,nonché relazioni d'inventario
Art. 9.  Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico
Art. 10.  Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
Art. 11.  Relazioni della Commissione
Art. 12.  Forum europeo «Aria pulita»
Art. 13.  Riesame
Art. 14.  Accesso alle informazioni
Art. 15.  Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali
Art. 16.  Esercizio della delega
Art. 17.  Procedura di comitato
Art. 18.  Sanzioni
Art. 19.  Modifica della direttiva 2003/35/CE
Art. 20.  Recepimento
Art. 21.  Abrogazione e disposizioni transitorie
Art. 22.  Entrata in vigore
Art. 23.  Destinatari


§ 6.2.355 - Direttiva 14 dicembre 2016, n. 2284.

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

(G.U.U.E. 17 dicembre 2016, n. L 344)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi venti anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropogeniche, in particolare attraverso una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 intitolata «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» («STIA»). La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha svolto un ruolo determinante con riferimento a tali progressi fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM) e ammoniaca (NH3). Di conseguenza, tra il 1990 e il 2010, nell'Unione, le emissioni di biossido di zolfo sono diminuite dell'82 %, le emissioni di ossidi di azoto del 47 %, le emissioni dei composti organici volatili non metanici del 56 % e le emissioni di ammoniaca del 28 %. Tuttavia, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013 intitolata «Aria pulita per l'Europa» («Nuova STIA»), sussistono significativi impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

(2) Il settimo programma d'azione per l'ambiente (5) conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica dell'aria, di ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare, in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(3) La nuova strategia stabilisce nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l'intento di progredire verso l'obiettivo di lungo termine dell'Unione relativo alla qualità dell'aria.

(4) Gli Stati membri e l'Unione hanno avviato le procedure di ratifica della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, firmata sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la quale è intesa a proteggere la salute umana e l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti nuove ed esistenti, affinché possa entrare in vigore nel 2017. La Commissione dovrebbe vigilare sulle emissioni dichiarate di questo inquinante.

(5) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 («convenzione LRTAP») e di molti suoi protocolli, tra cui il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico che è stato rivisto nel 2012 («protocollo di Göteborg rivisto»).

(6) Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e del particolato fine; promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione e la conservazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della convenzione LRTAP.

(7) È auspicabile pertanto rivedere il regime dei limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 di cui alla presente direttiva sono identici a quelli stabiliti nella versione rivista del protocollo di Göteborg.

(8) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla convenzione LRTAP.

(9) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, in modo economicamente vantaggioso, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici, oltre che al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale e a migliori sinergie con le politiche dell'Unione in materia di clima e di energia, evitando nel contempo duplicazioni della vigente legislazione dell'Unione.

(10) La presente direttiva contribuisce inoltre a ridurre i costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando il benessere dei cittadini dell'Unione, nonché ad agevolare la transizione verso un'economia verde.

(11) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico, basandosi sulle riduzioni realizzate dalla legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, intesa a ridurre le emissioni di determinate sostanze.

(12) La legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte dovrebbe realizzare efficacemente le riduzioni delle emissioni attese. Come dimostrato dalla discrepanza tra le emissioni di ossidi di azoto mondiali effettive e quelle risultanti dalle prove dei veicoli diesel Euro 6, per conseguire obiettivi di qualità dell'aria di portata più ampia è fondamentale individuare precocemente la legislazione inefficace in materia di controllo alla fonte e porvi rimedio.

(13) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero individuare nel 2025 livelli di emissione indicativi che siano tecnicamente fattibili e non comportino costi sproporzionati, e dovrebbero adoperarsi per rispettare detti livelli. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, è auspicabile che gli Stati membri spieghino i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurrebbero sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni previste dalla presente direttiva.

(14) Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva a partire dal 2030 sono basati sul potenziale di riduzione stimato di ciascuno Stato membro contenuto nella relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico («STIA 16») del gennaio 2015, sull'esame tecnico delle differenze tra le stime nazionali e quelle della suddetta relazione e sull'obiettivo politico di mantenere la riduzione complessiva dell'impatto sulla salute entro il 2030 (rispetto al 2005) il più vicino possibile a quella della proposta della Commissione per la presente direttiva. Per aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare le ipotesi di base utilizzate nella STIA16.

(15) La conformità con gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbe essere valutata facendo riferimento allo specifico status metodologico nel momento in cui l'impegno è stato stabilito.

(16) Gli obblighi di comunicazione e gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero basarsi sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili. Tuttavia, nell'ambito della convenzione LRTAP, alcuni Stati membri possono utilizzare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati nel settore dei trasporti su strada quale base per la verifica della conformità. Tale opzione dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e quello dell'Unione.

(17) Al fine di risolvere alcune delle incertezze connesse alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, il protocollo di Göteborg rivisto comprende meccanismi di flessibilità che dovrebbero essere integrati nella presente direttiva. In particolare, il protocollo di Göteborg rivisto istituisce un meccanismo per adattare gli inventari nazionali delle emissioni e per stabilire una media delle emissioni nazionali annue per un massimo di tre anni, ove siano soddisfatte determinate condizioni. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo di flessibilità qualora essa imponga un impegno di riduzione che superi la riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA16 e per aiutare gli Stati membri in caso di eventi improvvisi ed eccezionali legati alla produzione o alla fornitura di energia, purché siano soddisfatte specifiche condizioni. L'impiego di tali meccanismi di flessibilità dovrebbe essere monitorato dalla Commissione tenendo conto degli orientamenti elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP. Ai fini della valutazione delle domande di adattamento, gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo tra il 2020 e il 2029 si dovrebbero considerare fissati il 4 maggio 2012, data di revisione del protocollo di Göteborg.

(18) Al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che ogni Stato membro elabori, adotti e attui un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(19) Al fine di ridurre le emissioni da fonti antropogeniche, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero prendere in esame misure applicabili a tutti i settori pertinenti, tra cui agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali e di solventi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle misure da adottare per adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva.

(20) Nell'elaborazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle migliori prassi nell'affrontare, tra l'altro, gli inquinanti più nocivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana.

(21) L'agricoltura contribuisce notevolmente alle emissioni di ammoniaca e particolato fine nell'atmosfera. Al fine di ridurre tali emissioni, è auspicabile che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Tali misure dovrebbero essere efficienti in termini di costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenendo conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. La politica agricola comune offre agli Stati membri la possibilità di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. Una valutazione futura consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.

(22) Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate. Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che siano applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro impatti sulle piccole aziende agricole siano pienamente presi in considerazione, in modo da limitare quanto più possibile i costi aggiuntivi.

(23) Qualora talune misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di prevenire le emissioni nel settore agricolo siano ammissibili al sostegno finanziario, in particolare le misure applicate dalle aziende agricole che richiedono modifiche significative delle prassi o notevoli investimenti, è opportuno che la Commissione faciliti l'accesso a queste e ad altre fonti di finanziamento dell'Unione disponibili.

(24) Al fine di ridurre le emissioni, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame l'eventualità di sostenere lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. L'innovazione può contribuire a migliorare la sostenibilità e a risolvere i problemi alla radice, migliorando le risposte settoriali alle sfide in materia di qualità dell'aria.

(25) È opportuno aggiornare periodicamente i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, comprese le analisi per l'individuazione delle politiche e delle misure.

(26) Al fine di elaborare adeguati programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti più significativi, è opportuno che gli Stati membri sottopongano tali programmi e aggiornamenti al parere del pubblico e delle autorità competenti a tutti i livelli e in un momento in cui tutte le opzioni in materia di politiche e misure siano ancora percorribili. Gli Stati membri dovrebbero avviare consultazioni transfrontaliere qualora l'attuazione del loro programma rischi di avere un impatto sulla qualità dell'aria in un altro Stato membro o paese terzo, conformemente alle prescrizioni stabilite dal diritto dell'Unione e internazionale, tra cui la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero («convenzione Espoo») del 1991 e il relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica del 2003.

(27) La presente direttiva mira, fra l'altro, a proteggere la salute umana. Come ha ricordato più volte la Corte, è incompatibile con il carattere vincolante che l'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce alla direttiva escludere, in linea di principio, che l'obbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di controllare e ridurre l'inquinamento atmosferico e che mira, di conseguenza, a tutelare la salute umana.

(28) È opportuno che gli Stati membri elaborino e trasmettano, per tutti gli inquinanti atmosferici disciplinati dalla presente direttiva, inventari delle emissioni, proiezioni e relazioni d'inventario nazionali che dovrebbero inoltre consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della convenzione LRTAP e dei relativi protocolli.

(29) Al fine di preservare la coerenza complessiva per l'Unione nel suo insieme, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro comunicazioni alla Commissione sui propri inventari nazionali delle emissioni, e sulle proiezioni nonché sulle relazioni di inventario siano pienamente coerenti con le informazioni comunicate ai sensi della convenzione LRTAP.

(30) Al fine di valutare l'efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici e riferiscano in merito a tali impatti. Per garantire un approccio efficiente sotto il profilo dei costi, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui alla presente direttiva e dovrebbero assicurare un coordinamento con i programmi di monitoraggio istituiti a norma delle direttive collegate e, se del caso, della convenzione LRTAP.

(31) Dovrebbe essere istituito un Forum europeo «Aria pulita» che riunisca tutti gli attori, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, per procedere a uno scambio di esperienze e buone prassi, in particolare per fornire un contributo a fini di orientamento e facilitare l'attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell'Unione relative al miglioramento della qualità dell'aria.

(32) In linea con la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'attiva e sistematica diffusione delle informazioni al pubblico per via elettronica.

(33) È necessario modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 («convenzione di Aarhus»).

(34) Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I, dell'allegato III, parte 2, e dell'allegato IV per adeguarli agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP, nonché riguardo alle modifiche dell'allegato V per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei meccanismi di flessibilità e dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(36) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(37) Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell'aria, gli Stati membri dovrebbero rispettare i limiti di emissione nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 dalla presente direttiva.

(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un elevato livello di sicurezza della salute umana e dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Obiettivi e oggetto

1. Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti.

2. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire:

a) gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione, nonché progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7° programma d'azione per l'ambiente;

c) un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

2. La presente direttiva non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «emissione»: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

2) «emissioni antropogeniche»: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;

3) «precursori dell'ozono»: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;

4) «obiettivi di qualità dell'aria»: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione per la qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

5) «biossido di zolfo» o «SO2»: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido solforico (H2SO4), e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri dimetile;

6) «ossidi di azoto» o «NOx»: ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

7) «composti organici volatili non metanici» o «COVNM»: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

8) «particolato fine» o «PM2,5»: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);

9) «particolato carbonioso» (black carbon o «BC»): particolato carbonioso che assorbe la luce;

10) «impegno nazionale di riduzione delle emissioni»: obbligo degli Stati membri di ridurre le emissioni di una sostanza; esso specifica la riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espresso in percentuale del totale delle emissioni nel corso dell'anno di riferimento (2005);

11) «ciclo di atterraggio e decollo»: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che avvengono a un'altitudine inferiore a 3000 piedi;

12) «traffico marittimo internazionale»: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

13) «zona di controllo dell'inquinamento»: una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti;

14) «legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte»: la legislazione dell'Unione intesa a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva mediante misure di mitigazione alla fonte.

 

     Art. 4. Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell'allegato II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. I livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.

Gli Stati membri possono seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e a condizione che, a partire dal 2025, essa converga progressivamente con la traiettoria lineare delle riduzioni e che non pregiudichi alcun impegno di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri fissano la traiettoria e le motivazioni per seguirla nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri spiegano i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni d'inventario fornite alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Le seguenti emissioni non sono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

b) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale;

d) emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività che rientrano nelle categorie 3B (gestione del letame) e 3D (suoli agricoli) della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati (NFR) stabilita dalla convenzione LRTAP.

 

     Art. 5. Flessibilità

1. Gli Stati membri possono istituire, conformemente all'allegato IV, parte 4, inventari nazionali annuali di emissione adattati per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Al fine di determinare se le condizioni pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, sono soddisfatte, gli impegni di riduzione delle emissioni per gli anni dal 2020 al 2029 si considerano fissati al 4 maggio 2012.

A partire dal 2025, nel caso di fattori di emissione o metodologie per determinare le emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche notevolmente diversi da quelli attesi quali risultati dell'attuazione di una determinata norma o standard ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, ai sensi dell'allegato IV, parte 4, punto 1, lettera d), punti ii) e iii), agli adattamenti si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a) lo Stato membro interessato, dopo aver tenuto conto dei risultati dei programmi nazionali di ispezione e di esecuzione volti a monitorare l'efficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, dimostra che i fattori di emissione molto diversi non derivano dall'attuazione o dall'esecuzione di detta legislazione a livello nazionale;

b) lo Stato membro interessato informato della significativa differenza del fattore di emissione la Commissione la quale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, valuta la necessità di interventi ulteriori.

2. Lo Stato membro che, in un dato anno, a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di un'estate eccezionalmente secca, non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, può adempiere a tali impegni calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l'anno in questione, l'anno precedente a tale anno e l'anno successivo, a condizione che tale media non superi il livello delle emissioni nazionali annuali determinate nell'impegno di riduzione dello Stato membro.

3. Lo Stato membro, per cui uno o più impegni di riduzione stabiliti all'allegato II sono fissati a un livello più rigoroso rispetto alla riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA 16, che, in un dato anno, non può rispettare il pertinente impegno di riduzione delle emissioni dopo aver attuato tutte le misure efficienti sotto il profilo dei costi, è ritenuto in conformità con il pertinente impegno di riduzione delle emissioni per un massimo di cinque anni, a condizione che per ciascuno di tali anni compensi la non conformità con una riduzione equivalente delle emissioni di un altro inquinante di cui all'allegato II.

4. Si ritiene che uno Stato membro soddisfi i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 4 per un massimo di tre anni, qualora il mancato rispetto dei suoi impegni di riduzione delle emissioni per i pertinenti inquinanti risulti da una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e/o calore, che non avrebbe potuto ragionevolmente essere prevista, e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro interessato ha dimostrato che tutti gli sforzi ragionevoli, ivi compresa l'attuazione di nuove misure e politiche, sono stati profusi per garantire la conformità, e che continueranno a essere profusi per rendere il periodo di non conformità quanto più breve possibile; e

b) lo Stato membro interessato ha dimostrato che l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto a quelle di cui alla lettera a) causerebbe costi sproporzionati, comprometterebbe in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o comporterebbe un rischio sostanziale di povertà energetica per una parte significativa della popolazione.

5. Gli Stati membri che intendono applicare il paragrafo 1, 2, 3 o 4 ne informano la Commissione entro il 15 febbraio dell'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

6. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa le condizioni applicabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, se del caso.

Se la Commissione ritiene che l'uso di un determinato meccanismo di flessibilità non sia conforme con le pertinenti condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, adotta una decisione entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, in cui informa lo Stato membro interessato che l'uso di tale meccanismo di flessibilità non può essere accettato e dichiara i motivi di tale rifiuto. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lo Stato membro interessato considera che l'uso di tale meccanismo di flessibilità sia valido e sia stato accettato per tale anno.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

8. La Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di cui ai paragrafi 6 e 7, tiene conto dei pertinenti documenti di orientamento elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP.

 

     Art. 6. Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Gli Stati membri elaborano, adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue a norma dell'articolo 4 e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della presente direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

2. In sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando, se del caso, dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) a norma del protocollo della convenzione LRTAP sul finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per il monitoraggio e la valutazione della trasmissione di inquinanti atmosferici di lungo raggio in Europa;

b) tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

c) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il particolato carbonioso, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato fine;

d) garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione.

Ai fini del rispetto dei pertinenti impegni nazionali di riduzione delle emissioni, gli Stati membri includono nei loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 2, e possono comprendere, in detti programmi, misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all'allegato III, parte 2, o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione.

3. Gli Stati membri aggiornano i loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico almeno ogni quattro anni.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro un periodo di 18 mesi dalla presentazione dell'ultimo inventario nazionale delle emissioni o delle proiezioni nazionali delle emissioni se in base ai dati presentati gli obblighi di cui all'articolo 4 non sono rispettati o sussiste il rischio che non siano rispettati.

5. Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del completamento di tali programmi.

6. Se del caso, sono condotte consultazioni transfrontaliere.

7. La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone prassi.

8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato III, parte 2, agli sviluppi, compresi i progressi tecnici, nel quadro della convenzione LRTAP.

9. La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

10. Mediante atti di esecuzione, la Commissione specifica altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

 

     Art. 7. Sostegno finanziario

La Commissione si adopera per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione esistenti, in conformità delle disposizioni giuridiche che disciplinano tali fondi, al fine di sostenere le misure che devono essere adottate per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

Sono inclusi in tali fondi dell'Unione i finanziamenti disponibili presenti e futuri, tra cui quelli previsti, tra l'altro, da:

a) il programma quadro di ricerca e innovazione;

b) i fondi strutturali e d'investimento europei, compresi i pertinenti finanziamenti a titolo della politica agricola comune;

c) gli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, quale il programma LIFE.

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le parti interessate possano facilmente verificare la disponibilità di fondi dell'Unione, e le relative procedure di accesso, per progetti volti ad affrontare problematiche connesse all'inquinamento atmosferico.

 

     Art. 8. Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni,nonché relazioni d'inventario

1. Gli Stati membri elaborano, e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Gli Stati membri possono elaborare, e aggiornare annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

2. Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali e, ogni due anni, le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

3. Gli Stati membri elaborano una relazione d'inventario che accompagna gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla tabella D dell'allegato I.

4. Gli Stati membri che optano per un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5 inseriscono le informazioni che dimostrano che l'uso del meccanismo di flessibilità è conforme alle condizioni applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato IV, parte 4, o se del caso all'articolo 5, paragrafi 2, 3 o 4, nella relazione d'inventario dell'anno in questione.

5. Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni, compresi se del caso gli inventari nazionali adattati delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario che li accompagnano in conformità dell'allegato IV.

6. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, elabora e aggiorna annualmente gli inventari delle emissioni, a livello dell'Unione e una relazione d'inventario nonché proiezioni biennali delle emissioni su scala dell'Unione e, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali per tutti gli inquinanti di cui all'allegato I, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato I e l'allegato IV agli sviluppi, compresi i progressi tecnici e scientifici, nel quadro della convenzione LRTAP.

 

     Art. 9. Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico

1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio.

A tal fine, gli Stati membri si coordinano con gli altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14) e, ove opportuno, la convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei dati raccolti nell'ambito di tali programmi.

Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui all'allegato V.

2. Le metodologie stabilite nella convenzione LRTAP e i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale possono essere utilizzati per la rilevazione e la comunicazione delle informazioni elencate nell'allegato V.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato V al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP.

 

     Art. 10. Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono il loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1 aprile 2019.

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato fornisce il programma aggiornato alla Commissione entro due mesi.

La Commissione esamina i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti alla luce dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6.

2. Gli Stati membri forniscono i rispettivi inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni nazionali, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Questa comunicazione di dati è coerente con le informazioni comunicate al segretariato della convenzione LRTAP.

3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina i dati dell'inventario delle emissioni nazionali nel primo anno di comunicazione, e successivamente a intervalli periodici. Tale esame prevede:

a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati d'inventario sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione LRTAP;

c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche necessarie, in consultazione con lo Stato membro interessato.

Qualora lo Stato membro interessato e la Commissione non riescano a raggiungere un accordo sulla necessità o sul contenuto delle correzioni tecniche di cui alla lettera c), la Commissione adotta una decisione che stabilisce le correzioni tecniche che lo Stato membro interessato deve applicare.

4. Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni di cui all'articolo 9 alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente:

a) entro il 1 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati utilizzati per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico; e

b) entro il 1 luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio di cui all'articolo 9.

 

     Art. 11. Relazioni della Commissione

1. La Commissione trasmette, entro il 1 aprile 2020 e successivamente ogni quattro anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ivi inclusi:

a) i progressi compiuti verso:

i) i livelli indicativi delle emissioni e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 4 e, se del caso, le ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi;

ii) livelli di qualità dell'aria ambiente in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

iii) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente;

b) l'individuazione delle misure supplementari necessarie a livello dell'Unione e degli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c) il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva;

d) i risultati dell'esame svolto dalla Commissione sui programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e sui relativi aggiornamenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma;

e) una valutazione degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici della presente direttiva.

2. Se la relazione indica che il mancato conseguimento dei livelli indicativi delle emissioni e il mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 4 potrebbero essere dovuti all'inefficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, nonché alla sua attuazione a livello degli Stati membri, la Commissione esamina, se del caso, l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione. Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative, fra cui nuova legislazione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, al fine di garantire il rispetto degli impegni della presente direttiva.

 

     Art. 12. Forum europeo «Aria pulita»

La Commissione istituisce un Forum europeo «Aria pulita» inteso a fornire un contributo a fini di orientamento e a facilitare l'attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell'Unione relative al miglioramento della qualità dell'aria, riunendo periodicamente tutte le parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum europeo «Aria pulita» procede a uno scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e la loro attuazione.

 

     Art. 13. Riesame

1. Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici e dell'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di clima e di energia.

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative per gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo successivo al 2030.

2. Per quanto riguarda l'ammoniaca, la Commissione, nel suo riesame, valuta in particolare:

a) le prove scientifiche più recenti;

b) gli aggiornamenti del documento d'orientamento dell'UNECE del 2014 relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti da fonti agricole («documento di orientamento sull'ammoniaca») (15) e del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca (16), da ultimo modificati nel 2014;

c) gli aggiornamenti delle migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

d) le misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune.

3. Sulla base delle emissioni nazionali dichiarate di mercurio, la Commissione valuta il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, e prende in esame misure volte a ridurre tali emissioni e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

 

     Art. 14. Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, provvedono a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole in un sito web accessibile a tutti:

a) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti;

b) gli inventari nazionali delle emissioni (compresi, se del caso, gli inventari nazionali adattati delle emissioni), le proiezioni nazionali delle emissioni, le relazioni d'inventario e le informazioni supplementari fornite alla Commissione a norma dell'articolo 10.

2. La Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), provvede a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle emissioni e delle proiezioni a livello dell'Unione, nonché delle relazioni d'inventario informative in un sito Internet accessibile al pubblico.

3. La Commissione pubblica sul suo sito web:

a) le ipotesi di base considerate per ciascuno Stato membro per la definizione del potenziale nazionale di riduzione delle emissioni utilizzato per redigere la STIA 16;

b) l'elenco della pertinente legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte; e

c) i risultati dell'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma.

 

     Art. 15. Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono, fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'UNECE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.

 

     Art. 16. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafo 7, e dell'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 17. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 18. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 19. Modifica della direttiva 2003/35/CE

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE è aggiunta la lettera seguente:

«g) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE a abroga la direttiva 2001/81/CE (*1).

 

     Art. 20. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2018.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 10, paragrafo 2, entro il 15 febbraio 2017.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 21. Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 2001/81/CE è abrogata a decorrere dal 1 luglio 2018.

In deroga al primo comma:

a) gli articoli 1 e 4 e l'allegato I della direttiva 2001/81/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019;

b) gli articoli 7 e 8 e l'allegato III della direttiva 2001/81/CE sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

2. Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva in relazione ai limiti di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva 2001/81/CE.

 

     Art. 22. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 31 dicembre 2016.

 

     Art. 23. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.

(2) GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

(4) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(5) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(6) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(7) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(8) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(12) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

(13) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15) Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.

(16) Decisione ECE/EB.AIR/127, paragrafo 36 sexies.

(17) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(18) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(19) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

 

ALLEGATO I - II

 

ALLEGATO III

 

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 10

 

PARTE 1

 

Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

 

1.

 

I programmi nazionali iniziali di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 devono riguardare almeno gli elementi seguenti:

a) il quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il programma è stato sviluppato, tra cui:

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti, compresi i cambiamenti climatici e, se del caso, l'agricoltura, l'industria e i trasporti;

 

ii) le responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali;

 

iii) i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione;

 

iv) l'evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti;

 

 

b) le opzioni strategiche considerate per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni nel periodo tra il 2020 e il 2029 e a partire dal 2030 e conseguire i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; ove possibile, l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

 

c) le misure e le politiche prescelte in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro adozione, la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;

 

d) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli indicativi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;

 

e) se del caso, un rendiconto dell'impiego di meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5 e delle eventuali conseguenze ambientali che scaturiscono da tale impiego;

 

f) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti.

 

2.

 

Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 riguardano quanto meno gli aspetti seguenti:

a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

 

b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

 

 

PARTE 2

Misure di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Gli Stati membri tengono conto del pertinente documento di orientamento sull'ammoniaca e impiegano le migliori tecniche disponibili conformemente alla direttiva 2010/75/UE.

A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

 

1.

 

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca del 2014, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

b) strategie di alimentazione del bestiame;

c) tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;

e) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

f) possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

 

2.

 

Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto (1).

 

3.

 

Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a) sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

b) quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30 % le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con fertilizzanti organici e, laddove si continuino ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

 

4.

 

Gli Stati membri possono ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i metodi seguenti:

a) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

i) spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;

ii) non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve;

iii) spandendo i liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a più o meno grande profondità;

iv) incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dallo spandimento;

 

b) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

i) per i depositi di liquame costruiti dopo il 1o gennaio 2022, utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40 %;

ii) coprendo i depositi di letame;

iii) assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture:

 

c) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

 

d) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10 % almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

 

B. Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato e di particolato carbonioso

 

1.

Fatto salvo l'allegato II relativo alle regole di condizionalità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri possono vietare l'incenerimento dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali.

Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto del divieto attuato in conformità del primo comma. Eventuali deroghe a tale divieto devo limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.

 

2.

 

Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, che si basa sui principi seguenti:

a) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto;

b) tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto;

c) uso alternativo dei residui del raccolto;

d) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

 

C. Prevenire gli impatti sulle piccole aziende agricole

Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione.

Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili.

(1) Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add 1.

(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

 

ALLEGATO IV

METODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI E DELLE PROIEZIONI NAZIONALI DELLE EMISSIONI, DELLE RELAZIONI D'INVENTARIO E DEGLI INVENTARI NAZIONALI DELLE EMISSIONI ADATTATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 8

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli Stati membri elaborano inventari nazionali delle emissioni, inventari nazionali delle emissioni adattati se del caso, proiezioni nazionali delle emissioni, inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, inventari delle grandi fonti puntuali e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione LRTAP (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA) ivi menzionata. Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni.

L'applicazione degli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati non incide sugli ulteriori modalità specificate nel presente allegato e sulle prescrizioni in materia di nomenclatura per la comunicazione dei dati, di serie temporali e di date della comunicazione di cui all'allegato I.

PARTE 1

Inventari nazionali delle emissioni annue

 

1.

 

Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi ed esatti.

 

.

 

Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate conformemente ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA e in vista dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato).

Gli Stati membri possono utilizzare altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

 

3.

 

Per quanto riguarda le emissioni del settore dei trasporti, gli Stati membri calcolano e comunicano emissioni coerenti con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.

 

4.

 

Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti (1) nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare le emissioni relative al trasporto su strada prendendo come riferimento il carburante utilizzato o i chilometri percorsi nello Stato membro.

 

 

 

Gli Stati membri comunicano le rispettive emissioni nazionali annue espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

 

PARTE 2

Proiezioni nazionali delle emissioni

 

1.

 

Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, complete ed esatte e le informazioni comunicate comprendono almeno i seguenti elementi:

a) una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate e previste utilizzate nelle proiezioni;

b) se del caso, i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata per le proiezioni;

c) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.

 

2.

 

Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. Gli Stati membri forniscono una proiezione «con misure» (misure adottate) e, se del caso, una proiezione «con misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.

 

3.

 

Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

 

PARTE 3

Relazione d'inventario

Le relazioni d'inventario sono elaborate conformemente agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e comunicate utilizzando il modello per le relazioni d'inventario ivi specificato. Tale relazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

a) descrizione, riferimenti e fonti d'informazione delle metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività nonché le ragioni della loro scelta;

b) descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione;

c) informazioni sulle incertezze, la garanzia della qualità e la verifica;

d) descrizione delle disposizioni istituzionali previste per la compilazione degli inventari;

e) ricalcoli e miglioramenti pianificati;

f) se del caso, informazioni sull'uso dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4;

g) ove pertinente, informazioni sui motivi dello scostamento dalla traiettoria di riduzione determinata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché sulle misure di riconduzione alla traiettoria;

h) sintesi.

 

PARTE 4

Adattamento degli inventari delle emissioni nazionali

 

1.

 

Uno Stato membro che propone un adattamento del suo inventario nazionale delle emissioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, allega alla sua proposta alla Commissione, quanto meno, i documenti giustificativi seguenti:

a) la prova che l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione sono superati;

b) la prova della misura in cui l'adattamento dell'inventario delle emissioni riduce il superamento e contribuisce al rispetto dell'impegno o degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione;

c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere conseguiti in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima dell'adattamento;

d) la prova che l'adattamento è coerente con una o più delle tre circostanze descritte qui di seguito. Si può fare riferimento, se del caso, ai pertinenti adattamenti precedenti:

i) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:

- la prova che la nuova categoria di fonti di emissione è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/EEA;

- la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nell'inventario nazionale delle emissioni storiche pertinente nel momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni;

- la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione utilizzati per giungere a tale conclusione;

 

ii) in caso di fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

- una descrizione dei fattori di emissione iniziali, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

- la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste sono state fissate;

- una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

- un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione iniziali e aggiornati da cui risulti che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione;

- i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative;

 

iii) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

- una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

- la prova che è stata utilizzata la metodologia iniziale per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui sono state fissate;

- una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata per la sua elaborazione;

- un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce allo Stato membro di rispettare il proprio impegno di riduzione;

- i criteri per decidere se le variazioni di metodologia sono significative.

 

2.

 

Gli Stati membri possono comunicare le medesime informazioni a sostegno delle procedure di adattamento fondate sulle stesse condizioni preliminari, purché ciascuno Stato membro presenti le informazioni specifiche per paese richieste come stabilito al punto 1.

 

3.

 

Gli Stati membri ricalcolano le emissioni adattate per assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie temporali per ogni anno in cui l'adattamento o gli adattamenti sono applicati.

 

(1) Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della convenzione LRTAP possono mantenere questa opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione.

(2) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

 

ALLEGATO V

INDICATORI FACOLTATIVI PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI ALL'ARTICOLO 9

a) per gli ecosistemi di acqua dolce: determinazione della portata dei danni biologici, ivi compresi i recettori sensibili (microfite, macrofite e diatomee) e diminuzione degli stock ittici o delle popolazioni di invertebrati:

 

indicatore chiave delle capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) e indicatori ausiliari di acidità (pH), solfato disciolto (SO4), nitrati (NO3) e carbonio organico disciolto:

 

frequenza di campionamento: da annuale (rimonta autunnale dei laghi) a mensile (corsi d'acqua).

 

b) per gli ecosistemi terrestri: valutazione dell'acidità del suolo, della perdita di elementi nutrienti del suolo, del bilancio dell'azoto e della perdita di biodiversità:

i) indicatore chiave dell'acidità del suolo: frazioni scambiabili di cationi basici (saturazione basica) e di alluminio scambiabile nei suoli:

frequenza di campionamento: ogni dieci anni;

indicatori ausiliari: pH, solfati, nitrati, cationi basici, concentrazioni di alluminio in una soluzione del suolo:

frequenza di campionamento: ogni anno (se opportuno);

 

ii) indicatore chiave della lisciviazione dei nitrati nel suolo (NO3,leach):

frequenza di campionamento: ogni anno;

 

iii) indicatore chiave del rapporto carbonio-azoto (C/N) e indicatore ausiliario dell'azoto totale nel suolo (Ntot):

frequenza di campionamento: ogni dieci anni;

 

iv) indicatore chiave del bilancio dei nutrienti nelle foglie (N/P, N/K, N/Mg):

frequenza di campionamento: ogni quattro anni.

 

c) per gli ecosistemi terrestri: determinazione dei danni alla vegetazione e della perdita di biodiversità dovuti all'ozono:

i) indicatore chiave della crescita della vegetazione e dei danni fogliari e indicatore ausiliario del flusso di carbonio (Cflux):

frequenza di campionamento: ogni anno;

 

ii) indicatore chiave del superamento dei livelli critici in termini di flusso:

frequenza di campionamento: ogni anno durante la stagione di crescita.

 

 

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 2001/81/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma, e secondo comma, lettere c), d) ed e)

Articolo 2

Articolo 3, lettera e)

Articolo 3, punto1)

Articolo 3, punti 2), 3), 4), 5), 8), 9), 12) e 13)

Articolo 3, lettera i)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 3, lettera h)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 3, lettera g)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2 e da 5 a 10

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, paragrafi da 2 a 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 8, paragrafo 1, e allegato III

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegati III, V e VI

Allegato III

Allegato IV

 

Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale.

La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell''ambito in questione.