§ 15.3.209 - Delibera 15 febbraio 2018, n. 20307.
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:15/02/2018
Numero:20307


Sommario
Art. 1.  Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Inapplicabilità di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato [...]
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali


§ 15.3.209 - Delibera 15 febbraio 2018, n. 20307.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

(G.U. 19 febbraio 2018, n. 41 - S.O. n. 7)

 

     LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

 

     Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF») e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito «MiFID II»);

     Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito «regolamento MiFIR»);

     Viste le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della citata normativa europea;

     Vista la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

     Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

     Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

     Vista, in particolare, la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

     Visti gli orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (22 marzo 2016 ESMA/2015/1886 IT);

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 36;

     Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;

     Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari (di seguito «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;

     Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e successive modificazioni;

     Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 31 ottobre 2007 e le integrazioni apportate al medesimo con accordo stipulato tra le due autorità in data 15 febbraio 2018, in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF, limitatamente alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), del medesimo articolo;

     Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonchè alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 129/2017;

     Considerata altresì la necessità di attuare il nuovo riparto di competenze regolamentari tra la Consob e la Banca d'Italia delineato dall'art. 6, comma 2, lettera b-bis), del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 129/2017;

     Considerato inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, secondo cui «le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie», alcune disposizioni attualmente contenute nel regolamento congiunto che attengono ad aspetti della disciplina rimessi alla potestà regolamentare della Consob, non sono più applicabili;

     Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una abrogazione integrale delle disposizioni contenute nel regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo regolamento intermediari;

     Considerata, altresì, l'esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni relative all'autorizzazione delle SIM e all'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, ai requisiti di conoscenze e competenze dei membri del personale degli intermediari quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori e alla disciplina relativa all'albo e all'attività dei consulenti finanziari;

     Valutate le osservazioni pervenute in risposta ai seguenti documenti di consultazione:

     documento di consultazione concernente le modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 6 luglio 2017;

     documento di consultazione concernente le modifiche al libro VIII del regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 2017;

     documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 31 luglio 2017;

     documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti l'operatività in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 19 ottobre 2017;

     documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al regolamento intermediari in attuazione dell'art. 4-undecies del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 2017;

     Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies; 19, commi 3-ter e 4-ter; 25-bis, comma 2; 26, comma 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 201, comma 12, del TUF e ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 129/2017;

     Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

     1. È adottato l'allegato regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con Deliberazione 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni, è abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.

     2. Il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni, è abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.

     3. La comunicazione Consob n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento Consob n. 16190/2007, è abrogata.

 

     Art. 3. Inapplicabilità di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007

     1. Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a 63 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, cessano di essere applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1 della presente delibera.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

     1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

     2. Le disposizioni del libro II del regolamento previsto dall'art. 1 si applicano anche alle istruttorie in corso alla data dell'entrata in vigore della presente delibera.

     3. Fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte III, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.

     4. Fino alla data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte II, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.

     5. Fino alle date di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo resta in vigore il regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, e successive modificazioni.

 

     ALLEGATO [1]

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla Delibera 28 luglio 2022, n. 22430.