§ 17.2.80 - Regolamento 20 maggio 2015, n. 848.
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:20/05/2015
Numero:848


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenza giurisdizionale internazionale
Art. 4.  Verifica della competenza
Art. 5.  Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza
Art. 6.  Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente
Art. 7.  Legge applicabile
Art. 8.  Diritti reali dei terzi
Art. 9.  Compensazione
Art. 10.  Riserva di proprietà
Art. 11.  Contratto relativo a un bene immobile
Art. 12.  Sistemi di pagamento e mercati finanziari
Art. 13.  Contratti di lavoro
Art. 14.  Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri
Art. 15.  Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari
Art. 16.  Atti pregiudizievoli
Art. 17.  Tutela del terzo acquirente
Art. 18.  Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti
Art. 19.  Principio
Art. 20.  Effetti del riconoscimento
Art. 21.  Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza
Art. 22.  Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza
Art. 23.  Restituzione e imputazione
Art. 24.  Registri fallimentari
Art. 25.  Interconnessione dei registri fallimentari
Art. 26.  Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari
Art. 27.  Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione
Art. 28.  Pubblicazione in un altro Stato membro
Art. 29.  Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro
Art. 30.  Spese
Art. 31.  Prestazioni a favore del debitore
Art. 32.  Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni
Art. 33.  Ordine pubblico
Art. 34.  Apertura della procedura
Art. 35.  Legge applicabile
Art. 36.  Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza
Art. 37.  Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza
Art. 38.  Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza
Art. 39.  Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza
Art. 40.  Anticipo delle spese
Art. 41.  Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
Art. 42.  Cooperazione e comunicazione tra giudici
Art. 43.  Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici
Art. 44.  Spese per la cooperazione e comunicazione
Art. 45.  Esercizio dei diritti dei creditori
Art. 46.  Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo
Art. 47.  Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione
Art. 48.  Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza
Art. 49.  Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza
Art. 50.  Apertura successiva della procedura principale di insolvenza
Art. 51.  Conversione della procedura secondaria di insolvenza
Art. 52.  Provvedimenti conservativi
Art. 53.  Diritto di insinuazione dei crediti
Art. 54.  Obbligo di informare i creditori
Art. 55.  Procedura di insinuazione di crediti
Art. 56.  Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
Art. 57.  Cooperazione e comunicazione tra giudici
Art. 58.  Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici
Art. 59.  Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
Art. 60.  Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società
Art. 61.  Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo
Art. 62.  Regola di priorità
Art. 63.  Notifica da parte del giudice adito
Art. 64.  Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza
Art. 65.  Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo
Art. 66.  Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo
Art. 67.  Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto
Art. 68.  Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo
Art. 69.  Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza
Art. 70.  Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo
Art. 71.  Il coordinatore
Art. 72.  Compiti e diritti del coordinatore
Art. 73.  Lingue
Art. 74.  Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore
Art. 75.  Revoca della nomina del coordinatore
Art. 76.  Debitore non spossessato
Art. 77.  Spese e ripartizione
Art. 78.  Protezione dei dati
Art. 79.  Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali
Art. 80.  Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali
Art. 81.  Obblighi di informazione
Art. 82.  Conservazione dei dati personali
Art. 83.  Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica
Art. 84.  Applicazione nel tempo
Art. 85.  Rapporti con le convenzioni
Art. 86.  Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione
Art. 87.  Interconnessione dei registri
Art. 88.  Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi
Art. 89.  Procedura di comitato
Art. 90.  Clausola di riesame
Art. 91.  Abrogazione
Art. 92.  Entrata in vigore


§ 17.2.80 - Regolamento 20 maggio 2015, n. 848. [1]

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).

(G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,

b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure

c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b).

Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano:

a) le imprese assicuratrici;

b) gli enti creditizi;

c) le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure

d) gli organismi d'investimento collettivo.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) «procedura concorsuale», una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;

2) «organismi d'investimento collettivo», gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) «debitore non spossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;

4) «procedure d'insolvenza», le procedure elencate nell'allegato A;

5) «amministratore delle procedure di insolvenza», qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:

i) verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza;

ii) rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;

iii) amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;

iv) liquidare i beni di cui al punto iii); oppure

v) sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Le persone e organi di cui al primo comma sono elencati nell'allegato B;

6) «giudice»,

i) all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli 5 e 6, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, lettera j), agli articoli 36 e 39 nonché agli articoli da 61 a 77, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro;

ii) in tutti gli altri articoli, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

7) «decisione di apertura della procedura d'insolvenza»,

i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e

ii) la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;

8) «momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

9) «Stato membro in cui si trovano i beni»,

i) per le quote di partecipazione in società di capitali diverse da quelle previste al punto ii), lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede legale della società emittente;

ii) per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome («strumenti finanziari in forma scritturale»), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;

iii) per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra dipendenza;

iv) per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;

v) per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;

vi) per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede legale;

vii) per i beni materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv), lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;

viii) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto iii), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;

10) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;

11) «creditore locale», un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;
12) «creditore straniero», un creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri;

13) «gruppo di società», un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie;

14) «impresa madre», l'impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata quale impresa madre.

 

     Art. 3. Competenza giurisdizionale internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.

4. La procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:

a) in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure

b) l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza sia richiesta da:

i) un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure

ii) un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.

Se la procedura principale d'insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.

 

     Art. 4. Verifica della competenza

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fondi sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, l'amministratore delle procedure di insolvenza specifica nella decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

 

     Art. 5. Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza

1. Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.

2. La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il diritto nazionale lo preveda.

 

     Art. 6. Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l'amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest'ultimo di promuovere azioni per la massa fallimentare.

3. Ai fini del paragrafo 2, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

 

     Art. 7. Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;

g) i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

 

     Art. 8. Diritti reali dei terzi

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, sulla base del quale è consentito ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

 

     Art. 9. Compensazione

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito di un debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

 

     Art. 10. Riserva di proprietà

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità di inopponibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

 

     Art. 11. Contratto relativo a un bene immobile

1. Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

2. Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove

a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza, e

b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

 

     Art. 12. Sistemi di pagamento e mercati finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 8, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

 

     Art. 13. Contratti di lavoro

1. Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

2. I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Il primo comma si applica altresì a un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo.

 

     Art. 14. Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti di un debitore su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

 

     Art. 15. Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

 

     Art. 16. Atti pregiudizievoli

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

a) l'atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e

b) la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

 

     Art. 17. Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:

a) di un bene immobile,

b) di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o

c) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

 

     Art. 18. Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede il collegio arbitrale.

 

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA

 

     Art. 19. Principio

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del capo III.

 

     Art. 20. Effetti del riconoscimento

1. La decisione di apertura di una procedura di insolvenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, non è aperta alcuna procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 in tale altro Stato membro.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

 

     Art. 21. Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 8 e 10, l'amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. L'amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore delle procedure di insolvenza rispetta la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice di quello Stato membro, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.

 

     Art. 22. Prova della nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza

La nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio l'amministratore delle procedure di insolvenza esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

 

     Art. 23. Restituzione e imputazione

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni di un debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, restituisce all' amministratore delle procedure di insolvenza ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 10.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

 

     Art. 24. Registri fallimentari

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza («registri fallimentari»). Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 27, e includono quanto segue («informazioni obbligatorie»):

a) la data di apertura della procedura d'insolvenza;

b) il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;

c) il tipo di procedura d'insolvenza aperta di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;

d) se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2, o sull'articolo 3, paragrafo 4;

e) se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale;

f) se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, se del caso, e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita;

g) il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore, se del caso, nominato nella procedura;

h) il termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;

i) la data di chiusura della procedura principale di insolvenza, se del caso;

j) il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

3. Il paragrafo 2 non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.

4. Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo con riguardo alle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 54, degli elementi di cui al paragrafo 2, lettera j), del presente articolo.

Qualora uno Stato membro utilizzi la possibilità di cui al primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.

5. La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 55, paragrafo 6.

 

     Art. 25. Interconnessione dei registri fallimentari

1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 87:

a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

b) le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

c) i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;

d) i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;

e) le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e

f) un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

 

     Art. 26. Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di creazione e adattamento per l'interoperabilità dei propri registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.

 

     Art. 27. Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da a) a j), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.

2. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 24, paragrafo 3, attraverso il sistema dell'interconnessione dei registri fallimentari.

3. Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

4. Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Se è richiesto un interesse legittimo, è permesso al richiedente di giustificare la propria richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro tre giorni lavorativi.

Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta, né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

 

     Art. 28. Pubblicazione in un altro Stato membro

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato chiedono che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che nomina l'amministratore delle procedure di insolvenza. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità dell'amministratore delle procedure di insolvenza nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato lo ritengano necessario, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato membro.

 

     Art. 29. Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

1. Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.

2. L'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione.

 

     Art. 30. Spese

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 28 e 29 sono considerate spese della procedura.

 

     Art. 31. Prestazioni a favore del debitore

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell'amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 28 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

 

     Art. 32. Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 19, nonché le procedure di composizione approvate da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Tali decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

Il primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012, laddove applicabile.

 

     Art. 33. Ordine pubblico

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamenti o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

 

CAPO III

PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA

 

     Art. 34. Apertura della procedura

Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.

 

     Art. 35. Legge applicabile

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

 

     Art. 36. Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza

1. Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.

2. Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell'emissione dell'impegno.

3. L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza.

4. L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad eventuali altri requisiti di forma, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

5. L'impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza si applicano anche per l'approvazione dell'impegno. I creditori hanno facoltà di partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza, laddove consentito dal diritto nazionale. L'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all'impegno, alle regole e alle procedure per la sua approvazione e all'approvazione o al respingimento dell'impegno.

6. L'impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l'amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

7. Laddove abbia contratto un impegno, l'amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali in merito alle ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora tali informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all'impugnazione.

8. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale di insolvenza affinché sia imposto all'amministratore della procedura principale di insolvenza di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno previste dalla legge dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza.

9. I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

10. L'amministratore delle procedure di insolvenza è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo.

11. Ai fini del presente articolo, un'autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è considerata un creditore locale, laddove il diritto nazionale lo preveda.

 

     Art. 37. Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza

1. L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:

a) dall' amministratore della procedura principale di insolvenza;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza.

2. Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all'articolo 36, la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno.

 

     Art. 38. Decisione di aprire una procedura secondaria di insolvenza

1. Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria di insolvenza ne informa immediatamente l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato della procedura principale di insolvenza e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

2. Qualora l'amministratore della procedura principale di insolvenza abbia contratto un impegno a norma dell'articolo 36, il giudice di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su istanza dell'amministratore delle procedure di insolvenza, non apre la procedura secondaria di insolvenza se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.

3. Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del debitore non spossessato, può sospendere l'apertura della procedura secondaria di insolvenza per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali.

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare gli interessi dei creditori locali ingiungendo all'amministratore delle procedure di insolvenza o al debitore non spossessato di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.

La sospensione dell'apertura della procedura secondaria di insolvenza è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma.

La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.

4. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice di cui al paragrafo 1 può aprire uno dei tipi di procedura d'insolvenza elencati all'allegato A, diverso dal tipo inizialmente richiesto, a patto che le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa procedura sia la più idonea con riguardo agli interessi dei creditori locali e alla coerenza tra la procedura principale e quella secondaria. Si applica la seconda frase dell'articolo 34.

 

     Art. 39. Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza

L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 38.

 

     Art. 40. Anticipo delle spese

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

 

     Art. 41. Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza

1. L'amministratore della procedura principale di insolvenza e l'amministratore o gli amministratori delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili alle rispettive procedure. La cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

a) si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare,o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;

c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria di insolvenza o in una procedura territoriale d'insolvenza riguardante lo stesso debitore e pendenti contemporaneamente, il debitore non viene spossessato.

 

     Art. 42. Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali, territoriali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, ovvero che l'ha aperta, coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. Sono compresi in particolare:

a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;

d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

 

     Art. 43. Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore:

a) l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta;

b) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e

c) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta,

nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati all'articolo 42, paragrafo 3.

 

     Art. 44. Spese per la cooperazione e comunicazione

I requisiti stabiliti agli articoli 42 e 43 non comportano per i giudici l'addebito reciproco delle spese per la cooperazione e comunicazione.

 

     Art. 45. Esercizio dei diritti dei creditori

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.

2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3. L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

 

     Art. 46. Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo

1. A richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura secondaria di insolvenza sospende in tutto o in parte le operazioni di realizzo dell'attivo. In tal caso il giudice può esigere dal amministratore della procedura principale di insolvenza misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria di insolvenza e di taluni gruppi di creditori. La richiesta dell'amministratore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza. La sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.

2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo:

a) a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza,

b) d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o della procedura secondaria di insolvenza.

 

     Art. 47. Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione

1. Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di ristrutturazione, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dall'amministratore della procedura principale di insolvenza conformemente alla procedura di quello Stato membro.

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria di insolvenza, non produce effetti nei confronti dei beni di un debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

 

     Art. 48. Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza

1. Fatto salvo l'articolo 49, la chiusura della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.

2. Laddove una procedura d'insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o l'amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento.

 

     Art. 49. Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza

Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.

 

     Art. 50. Apertura successiva della procedura principale di insolvenza

Qualora la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli 41, 45, 46, 47 e 49, ove lo stato della procedura lo consenta.

 

     Art. 51. Conversione della procedura secondaria di insolvenza

1. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza elencato all'allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di tale altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.

2. Quando esamina l'istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure.

 

     Art. 52. Provvedimenti conservativi

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni di un debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato membro, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

 

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI

 

     Art. 53. Diritto di insinuazione dei crediti

Un creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.

 

     Art. 54. Obbligo di informare i creditori

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito. La nota include inoltre copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui all'articolo 55 o le informazioni su dove reperire detto modulo.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica e reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. È trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

4. Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso del modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio se non è richiesto ai creditori di far verificare i loro crediti per l'accertamento degli stessi nella procedura.

 

     Art. 55. Procedura di insinuazione di crediti

1. Il creditore straniero può insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato a norma dell'articolo 88. Il modulo reca l'intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

2. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:

a) il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica, se del caso, il numero di identificazione personale, se del caso, nonché le coordinate bancarie del creditore straniero di cui al paragrafo 1;

b) l'importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;

c) in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi;

d) in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;

e) la natura del credito;

f) l'eventuale diritto di prelazione e il relativo fondamento;

g) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione; e

h) l'eventuale compensazione e, in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti e l'importo preteso al netto della compensazione.

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

3. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare. Ogni Stato membro indica se accetta qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell'insinuazione di crediti.

6. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato di apertura. Qualora uno Stato membro faccia assegnamento sull'articolo 24, paragrafo 4, tale termine non è inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui il creditore è stato informato ai sensi dell'articolo 54.

7. Qualora il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad un credito insinuato ai sensi del presente articolo, essi consentono al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.

 

CAPO V

PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO DI SOCIETÀ

SEZIONE 1

Cooperazione e comunicazione

 

     Art. 56. Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa a una società del gruppo coopera con l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace di tale procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:

a) si scambiano quanto prima ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

b) verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;

c) verificano la possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, in caso affermativo, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato.

Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

 

     Art. 57. Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo di società, il giudice che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra società dello stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo indipendente che agisca su loro istruzione, purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

a) il coordinamento nella nomina degli amministratori delle procedure di insolvenza;

b) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;

d) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

e) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, se necessario.

 

     Art. 58. Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo di società:

a) coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo di società o che l'abbia aperta; e

b) può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,

nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.

 

     Art. 59. Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 56 a 60 sostenute da un amministratore delle procedure di insolvenza o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.

 

     Art. 60. Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo di società

1. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo di società può, nella misura in cui serva a facilitare la gestione efficace della procedura:

a) essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;

b) chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché:

i) sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo;

ii) tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano di ristrutturazione;

iii) il piano di ristrutturazione sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e

iv) né la procedura d'insolvenza in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo;

c) chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 61.

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Prima di disporre la sospensione, il giudice sente l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.

Il giudice che dispone la sospensione può chiedere all'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a iv), continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.

SEZIONE 2

Coordinamento

Sottosezione 1

Procedura

 

     Art. 61. Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1. Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle procedure in cui l'amministratore delle procedure di insolvenza è stato nominato.

3. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:

a) una proposta relativa alla persona da nominare quale coordinatore di gruppo (il «coordinatore»), informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 71, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;

b) le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, sono soddisfatte;

c) un elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;

d) le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota di tali costi a carico di ciascuna società del gruppo.

 

     Art. 62. Regola di priorità

Fatto salvo l'articolo 66, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta dinanzi a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

 

     Art. 63. Notifica da parte del giudice adito

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), se ritiene che:

a) l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;

b) nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e

c) il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 71.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo elenca gli elementi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere da a) a d).

3. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il giudice adito dà agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti l'opportunità di essere sentiti.

 

     Art. 64. Contestazioni sollevate dagli amministratori delle procedure di insolvenza

1. Un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo può contestare:

a) l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato; o

b) la persona proposta al ruolo di coordinatore.

2. Le contestazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono presentate al giudice di cui all'articolo 63 entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dall'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La contestazione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 88.

3. Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, lettera a), un amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

 

     Art. 65. Conseguenze della contestazione all'inclusione nel coordinamento di gruppo

1. Qualora un amministratore delle procedure di insolvenza abbia contestato l'inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo.

2. I poteri del giudice di cui all'articolo 68 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.

 

     Art. 66. Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo

1. Qualora almeno due terzi di tutti gli amministratori nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro avente competenza sia il più appropriato per l'apertura delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva.

2. La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'articolo 68.

3. I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.

4. La domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo è presentata al giudice convenuto in conformità dell'articolo 61.

 

     Art. 67. Conseguenze delle contestazioni sollevate in relazione al coordinatore proposto

Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l'amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

 

     Art. 68. Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo

1. Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 64, paragrafo 2, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:

a) nomina un coordinatore;

b) decide le linee generali del coordinamento; e

c) decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.

2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata agli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti e al coordinatore.

 

     Art. 69. Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza

1. Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito della decisione del giudice di cui all'articolo 68, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:

a) siano state sollevate contestazioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o

b) la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori delle procedure di insolvenza interessati, qualora:

a) ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o

b) tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal rispettivo diritto nazionale.

3. Il coordinatore informa il giudice e gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati della sua decisione a norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata.

4. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante o qualunque amministratore delle procedure di insolvenza per cui sia stata respinta la richiesta di inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo può impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

 

     Art. 70. Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo

1. Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

2. Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo.

Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.

Sottosezione 2

Disposizioni generali

 

     Art. 71. Il coordinatore

1. Il coordinatore è una persona abilitata a svolgere la funzione di amministratore delle procedure di insolvenza ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

2. Il coordinatore non è uno degli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per qualsiasi delle società del gruppo.

 

     Art. 72. Compiti e diritti del coordinatore

1. Il coordinatore:

a) definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza;

b) propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:

i) le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;

ii) la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;

iii) gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo.

2. Il coordinatore può inoltre:

a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;

b) mediare nelle controversie tra due o più amministratori delle procedure di insolvenza di società del gruppo;

c) presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;

d) chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e

e) chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la revoca di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.

3. Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), non contiene raccomandazioni riguardo all'eventuale consolidamento della procedura o della massa fallimentare.

4. I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono al alcuna società del gruppo che non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo.

5. Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza.

6. Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10 % dei costi stimati, il coordinatore:

a) informa senza indugio gli amministratori delle procedure di insolvenza partecipanti; e

b) chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo.

 

     Art. 73. Lingue

1. Il coordinatore comunica con l'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante nella lingua concordata con l'amministratore delle procedure di insolvenza stesso o, in assenza di un accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo.

2. Il coordinatore comunica con un giudice nella lingua ufficiale applicabile a tale giudice.

 

     Art. 74. Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore

1. Gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per le società di un gruppo e il coordinatore cooperano nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla procedura in questione.

2. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza comunicano al coordinatore ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 75. Revoca della nomina del coordinatore

Il giudice revoca la nomina del coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delle procedure di insolvenza di una società del gruppo partecipante, se:

a) il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o

b) il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.

 

     Art. 76. Debitore non spossessato

Le disposizioni applicabili, nel presente capo, all'amministratore delle procedure di insolvenza si applicano anche, ove compatibili, al debitore non spossessato.

 

     Art. 77. Spese e ripartizione

1. La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionata alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli.

2. Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna società, e lo presenta a ciascun amministratore delle procedure di insolvenza partecipante e al giudice che apre la procedura di coordinamento.

3. Salvo contestazioni degli amministratori delle procedure di insolvenza entro 30 giorni dalla ricezione del resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento.

4. In caso di contestazioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi amministratore delle procedure di insolvenza partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto della stima dei costi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e, in caso, all'articolo 72, paragrafo 6.

5. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI

 

     Art. 78. Protezione dei dati

1. Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito negli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

 

     Art. 79. Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.

2. Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24.

3. È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.

4. Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

5. Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.

 

     Art. 80. Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali

1. La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.

2. La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento.

3. La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.

4. Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.

 

     Art. 81. Obblighi di informazione

Fatte salve le informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.

 

     Art. 82. Conservazione dei dati personali

Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.

 

     Art. 83. Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica

I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 24 sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fino a che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 84. Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte a decorrere dal 26 giugno 2017. Gli atti compiuti dal debitore prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge a essi applicabile al momento del loro compimento.

2. In deroga all'articolo 91 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1346/2000 continua ad applicarsi alle procedure di insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che sono state aperte anteriormente al 26 giugno 2017.

 

     Art. 85. Rapporti con le convenzioni

1. Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

b) la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;

c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

d) il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;

e) la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;

f) la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

g) la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;

h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;

j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;

k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990;

l) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;

m) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;

n) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;

o) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;

p) la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;

q) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;

r) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;

s) il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;

t) il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia;

u) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;

v) l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

w) l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

x) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

y) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;

z) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;

a bis) l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;

a ter) l'accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

a quater) il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;

a quinquies) il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000,

b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.

 

     Art. 86. Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione

1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo7, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento.

 

     Art. 87. Interconnessione dei registri

La Commissione adotta atti di esecuzione che creano l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3.

 

     Art. 88. Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 27, paragrafo 4, agli articoli 54 e 55 e all'articolo 64, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

 

     Art. 89. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo; si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 90. Clausola di riesame

1. Entro il 27 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.

2. Entro il 27 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.

3. Entro il 1o gennaio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli amministratori.

4. Entro il 27 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulla questione relativa al forum shopping pretestuoso.

 

     Art. 91. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato D del presente regolamento.

 

     Art. 92. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017 fatta eccezione per:

a) l'articolo 86, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2016;

b) l'articolo 24, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2018, e

c) l'articolo 25, che si applica a decorrere dal 26 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

ALLEGATO A

Procedure d'insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite,

- De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

- De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

- De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

- De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l'article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност,

- Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs,

- Reorganizace,

- Oddlužení,

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren,

- Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

- Das Insolvenzverfahren,

EESTI

- Pankrotimenetlus,

- Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up by the court,

- Bankruptcy,

- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

- Winding-up in bankruptcy of partnerships,

- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

- Examinership,

- Debt Relief Notice,

- Debt Settlement Arrangement,

- Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση,

- Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

- Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

- Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

- Concurso,

- Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

- Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

- Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

- Sauvegarde,

- Sauvegarde accélérée,

- Sauvegarde financière accélérée,

- Redressement judiciaire,

- Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

- Stečajni postupak,

- Predstečajni postupak,

- Postupak stečaja potrošača,

- Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

- Fallimento,

- Concordato preventivo,

- Liquidazione coatta amministrativa,

- Amministrazione straordinaria,

- Accordi di ristrutturazione,

- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

- Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

- Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

- Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

- Tiesiskās aizsardzības process,

- Juridiskās personas maksātnespējas process,

- Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

- Įmonės restruktūrizavimo byla,

- Įmonės bankroto byla,

- Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

- Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

- Faillite,

- Gestion contrôlée,

- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

- Régime spécial de liquidation du notariat,

- Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás,

- Felszámolási eljárás,

MALTA

- Xoljiment,

- Amministrazzjoni,

- Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

- Stralċ mill-Qorti,

- Falliment f'każ ta' kummerċjant,

- Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

- Het faillissement,

- De surséance van betaling,

- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

- Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

- Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

- Das Schuldenregulierungsverfahren,

- Das Abschöpfungsverfahren,

- Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

- Upadłość,

- Postępowanie o zatwierdzenie układu,

- Przyspieszone postępowanie układowe,

- Postępowanie układowe,

- Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

- Processo de insolvência,

- Processo especial de revitalização,

- Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

- Procedura insolvenței,

- Reorganizarea judiciară,

- Procedura falimentului,

- Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

- Postopek preventivnega prestrukturiranja,

- Postopek prisilne poravnave,

- Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

- Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie,

- Reštrukturalizačné konanie,

- Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs,

- Yrityssaneeraus/företagssanering,

- Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

- Konkurs,

- Företagsrekonstruktion,

- Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court,

- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

- Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

- Voluntary arrangements under insolvency legislation,

- Bankruptcy or sequestration.

 

ALLEGATO B

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5)

BELGIQUE/BELGIË

- De curator/Le curateur,

- De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

- De vereffenaar/Le liquidateur,

- De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик,

- Временен синдик,

- (Постоянен) синдик,

- Служебен синдик,

- Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Insolvenční správce,

- Předběžný insolvenční správce,

- Oddělený insolvenční správce,

- Zvláštní insolvenční správce,

- Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter,

- Vergleichsverwalter,

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

- Verwalter,

- Insolvenzverwalter,

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

- Treuhänder,

- Vorläufiger Insolvenzverwalter,

- Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

- Pankrotihaldur,

- Ajutine pankrotihaldur,

- Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

- Liquidator,

- Official Assignee,

- Trustee in bankruptcy,

- Provisional Liquidator,

- Examiner,

- Personal Insolvency Practitioner,

- Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

- Ο σύνδικος,

- Ο εισηγητής,

- Η επιτροπή των πιστωτών,

- Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

- Administrador concursal,

- Mediador concursal,

FRANCE

- Mandataire judiciaire,

- Liquidateur,

- Administrateur judiciaire,

- Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

- Stečajni upravitelj,

- Privremeni stečajni upravitelj,

- Stečajni povjerenik,

- Povjerenik,

- Izvanredni povjerenik,

ITALIA

- Curatore,

- Commissario giudiziale,

- Commissario straordinario,

- Commissario liquidatore,

- Liquidatore giudiziale,

- Professionista nominato dal Tribunale,

- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

- Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

- Επίσημος Παραλήπτης,

- Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

- Maksātnespējas procesa administrators,

- Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

- Bankroto administratorius,

- Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

- Le curateur,

- Le commissaire,

- Le liquidateur,

- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

- Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

- Vagyonfelügyelő,

- Felszámoló,

MALTA

- Amministratur Proviżorju,

- Riċevitur Uffiċjali,

- Stralċjarju,

- Manager Speċjali,

- Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,

- Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

- De curator in het faillissement,

- De bewindvoerder in de surséance van betaling,

- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

- Masseverwalter,

- Sanierungsverwalter,

- Ausgleichsverwalter,

- Besonderer Verwalter,

- Einstweiliger Verwalter,

- Sachwalter,

- Treuhänder,

- Insolvenzgericht,

- Konkursgericht,

POLSKA

- Syndyk,

- Nadzorca sądowy,

- Zarządca,

- Nadzorca układu,

- Tymczasowy nadzorca sądowy,

- Tymczasowy zarządca,

- Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

- Administrador da insolvência,

- Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

- Practician în insolvență,

- Administrator concordatar,

- Administrator judiciar,

- Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

- Upravitelj,

SLOVENSKO

- Predbežný správca,

- Správca,

SUOMI/FINLAND

- Pesänhoitaja/boförvaltare,

- Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

- Förvaltare,

- Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

- Liquidator,

- Supervisor of a voluntary arrangement,

- Administrator,

- Official Receiver,

- Trustee,

- Provisional Liquidator,

- Interim Receiver,

- Judicial factor.

 

ALLEGATO C

Regolamento abrogato con elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio

(GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 603/2005 del Consiglio

(GU L 100 del 20.4.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 694/2006 del Consiglio

(GU L 121 del 6.5.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 681/2007 del Consiglio

(GU L 159 del 20.6.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio

(GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 210/2010 del Consiglio

(GU L 65 del 13.3.2010, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2011 del Consiglio

(GU L 160 del 18.6.2011, pag. 52).

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 663/2014 del Consiglio

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 4).

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

 

ALLEGATO D

Tabella di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1346/2000

Il presente regolamento

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 2, frase introduttiva

 

Articolo 2, frase introduttiva

 

Articolo 2, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 4

 

Articolo 2, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 5

 

Articolo 2, lettera c)

 

Articolo 2, lettera d)

 

Articolo 2, paragrafo 6

 

Articolo 2, lettera e)

 

Articolo 2, paragrafo 7

 

Articolo 2, lettera f)

 

Articolo 2, paragrafo 8

 

Articolo 2, lettera g), frase introduttiva

 

Articolo 2, paragrafo 9, frase introduttiva

 

Articolo 2, lettera g), primo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 9, punto vii)

 

Articolo 2, lettera g), secondo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 9, punto iv)

 

Articolo 2, lettera g), terzo trattino

 

Articolo 2, paragrafo 9, punto viii)

 

Articolo 2, lettera h)

 

Articolo 2, paragrafo 10

 

Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 11, 12 e 13

 

Articolo 2, paragrafo 9, lettere i), ii), iii), v) e vi)

 

Articolo 3

 

Articolo 3

 

Articolo 4

 

Articolo 5

 

Articolo 6

 

Articolo 4

 

Articolo 7

 

Articolo 5

 

Articolo 8

 

Articolo 6

 

Articolo 9

 

Articolo 7

 

Articolo 10

 

Articolo 8

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 2

 

Articolo 9

 

Articolo 12

 

Articolo 10

 

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

Articolo 11

 

Articolo 14

 

Articolo 12

 

Articolo 15

 

Articolo 13, primo trattino

 

Articolo 16, lettera a)

 

Articolo 13, secondo trattino

 

Articolo 16, lettera b)

 

Articolo 14, primo trattino

 

Articolo 17, lettera a)

 

Articolo 14, secondo trattino

 

Articolo 17, lettera b)

 

Articolo 14, terzo trattino

 

Articolo 17, lettera c)

 

Articolo 15

 

Articolo 18

 

Articolo 16

 

Articolo 19

 

Articolo 17

 

Articolo 20

 

Articolo 18

 

Articolo 21

 

Articolo 19

 

Articolo 22

 

Articolo 20

 

Articolo 23

 

Articolo 24

 

Articolo 25

 

Articolo 26

 

Articolo 27

 

Articolo 21, paragrafo 1

 

Articolo 28, paragrafo 2

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 22

 

Articolo 29

 

Articolo 23

 

Articolo 30

 

Articolo 24

 

Articolo 31

 

Articolo 25

 

Articolo 32

 

Articolo 26

 

Articolo 33

 

Articolo 27

 

Articolo 34

 

Articolo 28

 

Articolo 35

 

Articolo 36

 

Articolo 29

 

Articolo 37, paragrafo 1

 

Articolo 37, paragrafo 2

 

Articolo 38

 

Articolo 39

 

Articolo 30

 

Articolo 40

 

Articolo 31

 

Articolo 41

 

Articolo 42

 

Articolo 43

 

Articolo 44

 

Articolo 32

 

Articolo 45

 

Articolo 33

 

Articolo 46

 

Articolo 34, paragrafo 1

 

Articolo 47, paragrafo 1

 

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 47, paragrafo 2

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 48

 

Articolo 35

 

Articolo 49

 

Articolo 36

 

Articolo 50

 

Articolo 37

 

Articolo 51

 

Articolo 38

 

Articolo 52

 

Articolo 39

 

Articolo 53

 

Articolo 40

 

Articolo 54

 

Articolo 41

 

Articolo 55

 

Articolo 42

 

Articolo 56

 

Articolo 57

 

Articolo 58

 

Articolo 59

 

Articolo 60

 

Articolo 61

 

Articolo 62

 

Articolo 63

 

Articolo 64

 

Articolo 65

 

Articolo 66

 

Articolo 67

 

Articolo 68

 

Articolo 69

 

Articolo 70

 

Articolo 71

 

Articolo 72

 

Articolo 73

 

Articolo 74

 

Articolo 75

 

Articolo 76

 

Articolo 77

 

Articolo 78

 

Articolo 79

 

Articolo 80

 

Articolo 81

 

Articolo 82

 

Articolo 83

 

Articolo 43

 

Articolo 84, paragrafo 1

 

Articolo 84, paragrafo 2

 

Articolo 44

 

Articolo 85

 

Articolo 86

 

Articolo 45

 

Articolo 87

 

Articolo 88

 

Articolo 89

 

Articolo 46

 

Articolo 90, paragrafo 1

 

Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4

 

Articolo 91

 

Articolo 47

 

Articolo 92

Allegato A

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato B

Allegato C

Allegato D

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2017/353 e dal Regolamento 4 luglio 2018, n. 946.