§ 5.4.265 - Direttiva 22 ottobre 2008, n. 94.
Direttiva n. 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:22/10/2008
Numero:94


Sommario
Art. 1. 1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in [...]
Art. 2. 1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di [...]
Art. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da [...]
Art. 4. 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3
Art. 5. Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi
Art. 6. Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, [...]
Art. 7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere [...]
Art. 8. Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento [...]
Art. 9. 1. Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il [...]
Art. 10. 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 9, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati [...]
Art. 11. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati
Art. 12. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri
Art. 13. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le [...]
Art. 14. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
Art. 15. Entro l’ 8 ottobre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e applicazione degli articoli da 1 a 4, 9 e 10, dell’articolo 11, secondo comma, [...]
Art. 16. La direttiva n. 80/987/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di [...]
Art. 17. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 18. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 5.4.265 - Direttiva 22 ottobre 2008, n. 94.

Direttiva n. 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata)

(G.U.U.E. 28 ottobre 2008, n. L 283)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro [3], è stata modificata in modo sostanziale a più riprese [4]. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della normativa sul lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle in materia di fallimenti.

 

(3) Sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e per assicurare loro un minimo di tutela, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati, tenendo conto della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

 

(4) Per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo stato d’insolvenza alla luce delle tendenze legislative in materia negli Stati membri e includere nella definizione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica.

 

(5) È opportuno far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES [5], alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato [6], e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [7], non siano esclusi dall’ambito d’applicazione della presente direttiva.

 

(6) Per garantire la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza di imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno prevedere disposizioni che indichino esplicitamente l’organismo competente per il pagamento in tali casi delle spettanze pendenti dei lavoratori subordinati, oltre a fissare quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri la massima celerità nel pagamento ai lavoratori subordinati dei diritti non corrisposti loro. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.

 

(7) Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l’obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.

 

(8) Per facilitare l’individuazione delle procedure d’insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali è opportuno prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d’insolvenza che danno luogo all’intervento dell’organismo di garanzia.

 

(9) Poiché l’obiettivo dell’azione proposta con la presente direttiva non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(10) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e l’applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri.

 

(11) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in base all’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:

 

a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;

 

b) i pescatori retribuiti a percentuale.

 

     Art. 2.

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

 

a) ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

 

b) ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento.

 

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione".

 

Tuttavia gli Stati membri non possono escludere dall’ambito d’applicazione della presente direttiva:

 

a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;

 

b) i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;

 

c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 91/383/CEE.

 

3. Gli Stati membri non possono condizionare il diritto dei lavoratori subordinati ad avvalersi della presente direttiva ad una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

 

4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

 

Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dal capo IV.

 

CAPO II

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI GARANZIA

 

     Art. 3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

 

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

 

2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3, secondo comma.

 

Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

 

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare ad otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso, per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori subordinati.

 

3. Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

 

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

 

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest’ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

 

c) l’obbligo di pagamento a carico degli organismi prescinde dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 6.

Gli Stati membri possono prevedere che gli articoli 3, 4 e 5 non si applichino ai contributi dovuti a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale o dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il mancato pagamento ai loro organismi assicurativi di contributi obbligatori dovuti dal datore di lavoro prima dell’insorgere dell’insolvenza a titolo dei regimi legali nazionali di sicurezza sociale non leda i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati.

 

     Art. 8.

Gli Stati membri si accertano che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati e quelli delle persone che hanno già lasciato l’impresa o lo stabilimento del datore di lavoro alla data dell’insorgere della insolvenza di quest’ultimo, per quanto riguarda i diritti maturati o i diritti in corso di maturazione, in materia di prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, previste dai regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, diversi dai regimi legali nazionali di sicurezza sociale.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI TRANSNAZIONALI

 

     Art. 9.

1. Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

 

2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

 

     Art. 10.

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 9, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e gli organismi di garanzia menzionati all’articolo 3, primo comma, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell’organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori subordinati.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli estremi delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 11.

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati.

 

L’attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa.

 

     Art. 12.

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

 

a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

 

b) di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora risulti che l’esecuzione dell’obbligo non si giustifica per l’esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro;

 

c) di rifiutare o di ridurre l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 3 o l’obbligo di garanzia di cui all’articolo 7, qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.

 

     Art. 13.

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d’insolvenza che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano.

 

La Commissione provvede a pubblicare dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 14.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 15.

Entro l’ 8 ottobre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e applicazione degli articoli da 1 a 4, 9 e 10, dell’articolo 11, secondo comma, dell’articolo 12, lettera c), e degli articoli 13 e 14, negli Stati membri.

 

     Art. 16.

La direttiva n. 80/987/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte C.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

 

     Art. 17.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU C 161 del 13.7.2007, pag. 75.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 71) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

 

[3] GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

 

[4] Cfr. allegato I, parti A e B.

 

[5] GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

 

[6] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

 

[7] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva 80/987/CEE del Consiglio | (GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23) |

 

Direttiva 87/164/CEE del Consiglio | (GU L 66 dell’11.3.1987, pag. 11) |

 

Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio | (GU L 270 dell’8.10.2002, pag. 10) |

 

PARTE B

 

Atto di modifica non abrogato

 

(di cui all’articolo 16)

 

Atto d’adesione del 1994

 

PARTE C

 

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione |

 

 

 

80/987/CEE

23 ottobre 1983

|

 

 

 

87/164/CEE

 

1 gennaio 1986

 

 

 

2002/74/CE

7 ottobre 2005

|

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Direttiva 80/987/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4

Art. 4 |

 

 

Art. 5

Art. 5 |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7

Art. 7 |

 

 

Art. 8

Art. 8 |

 

 

Art. 8 bis

Art. 9 |

 

 

Art. 8 ter

Art. 10 |

 

 

Art. 9

Art. 11 |

 

 

Art. 10

Art. 12 |

 

 

Art. 10 bis

Art. 13 |

 

 

Art. 11, paragrafo 1

— |

 

 

Art. 11, paragrafo 2

Art. 14 |

 

 

Art. 12

— |

 

 

Art. 15 |

 

 

Art. 16 |

 

 

Art. 17 |

 

 

Art. 13

Art. 18 |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |