§ 46.1.81 - D.M. 23 febbraio 2007, n. 53.
Regolamento recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:23/02/2007
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo [...]
Art. 2.      1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 ha luogo secondo le modalità previste per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 [...]


§ 46.1.81 - D.M. 23 febbraio 2007, n. 53. [1]

Regolamento recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare.

(G.U. 24 aprile 2007, n. 95)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

     Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, che prevede la soppressione dell'Accademia di sanità militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con regolamenti adottati dal Ministro della difesa;

     Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante le norme di attuazione della citata legge n. 273 del 1968;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

     Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Le funzioni dell'Accademia di sanità militare interforze relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica sono attribuite all'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2007-2008 e sono svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attività.

 

     Art. 2.

     1. Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 1 ha luogo secondo le modalità previste per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

     2. Gli allievi ammessi all'Accademia aeronautica frequentano i corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea con indirizzo sanitario presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni, con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.

     3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo i programmi definiti dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.

     4. Agli allievi si applicano le disposizioni del regolamento dell'Accademia aeronautica.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.