§ 46.1.58 - D.M. 4 agosto 2000, n. 302.
Regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini"


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:04/08/2000
Numero:302


Sommario
Art. 1. Istituzione e scopo della scuola      1. E' istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole, parificato ad un istituto [...]
Art. 2. Comandante      1. Al comando della scuola è preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello
Art. 3. Vice comandante      1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e [...]
Art. 4. Organizzazione interna      1. La scuola è articolata nelle seguenti tre funzioni
Art. 5. Docente con funzioni vicarie del preside      1. Il docente con funzioni vicarie del preside è nominato dal comandante fra il personale docente della scuola, sentito il personale docente, ed assolve le funzioni [...]
Art. 6. Corpo insegnante      1. L'istruzione e l'educazione degli allievi è affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. [...]
Art. 7. Organismi scolastici      1. Presso la scuola sono costituiti gli organismi scolastici previsti dalla vigente normativa per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, che integrano [...]
Art. 8. Consiglio degli istruttori      1. Presso la scuola è costituito il consiglio degli istruttori, organo collegiale che ha il compito di valutare l'attitudine degli allievi e di pronunciarsi sulla loro [...]
Art. 9. Ammissione e concorso      1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale [...]
Art. 10. Passaggio di corso e graduatoria      1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti [...]
Art. 11. Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo      1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefici di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le [...]
Art. 12. Rinvio e ritiro      1. Il rinvio in famiglia è adottato su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere del consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere [...]
Art. 13. Ammissione volontaria alle Forze armate      1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parità di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti [...]
Art. 14. Allievi stranieri      1. Su determinazione del Ministero della difesa, è consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno [...]
Art. 15. Disciplina e doveri generali      1. Gli allievi della scuola sono obbligati all'osservanza
Art. 16. Personale civile      1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione può essere distaccato annualmente [...]
Art. 17. Gestione amministrativa      1. Ai fini della gestione amministrativa della scuola, si applica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e [...]
Art. 18. Applicazione      1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore


§ 46.1.58 - D.M. 4 agosto 2000, n. 302. [1]

Regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini"

(G.U. 25 ottobre 2000, n. 250)

 

 

     Art. 1. Istituzione e scopo della scuola

     1. E' istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole, parificato ad un istituto d'istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

     2. Presso la scuola si svolgono i programmi stabiliti per gli ultimi tre anni dei corsi di studio di durata quinquennale secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi effettuano addestramento di tipo militare, attività sportiva ed istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unità aeronavali e subacquee della Marina militare.

 

          Art. 2. Comandante

     1. Al comando della scuola è preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello.

     2. Il comandante svolge le funzioni di preside della scuola, sovrintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola.

     3. Per quanto attiene alle attività didattiche il comandante, nelle sue funzioni di preside della scuola, risponde ai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

 

          Art. 3. Vice comandante

     1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

     2. Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed i capi dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore della scuola.

 

          Art. 4. Organizzazione interna

     1. La scuola è articolata nelle seguenti tre funzioni:

     a) formazione, che provvede all'istruzione scolastica degli allievi ed all'educazione etica, militare, marinaresca e sportiva. Nel settore istruzione il docente vicario sostituisce il comandante in tutte le funzioni inerenti al settore; il settore educazione è diretto dal direttore dei corsi allievi, che ha alle proprie dipendenze i comandanti dei corsi;

     b) supporto, che provvede ai servizi generali e logistici. La funzione è diretta dal vice comandante, che ha alle proprie dipendenze i capi dei servizi;

     c) commissariato, che provvede alla gestione del denaro e dei materiali. La funzione è diretta dal direttore dei servizi di commissariato, che dipende dal comandante.

     2. Le norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma 1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria determinazione mediante l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.

 

          Art. 5. Docente con funzioni vicarie del preside

     1. Il docente con funzioni vicarie del preside è nominato dal comandante fra il personale docente della scuola, sentito il personale docente, ed assolve le funzioni previste per la carica di preside su delega del comandante e secondo le direttive da lui ricevute, salvo quanto previsto dal comma successivo.

     2. Il docente con funzioni vicarie del preside si attiene alle direttive del comandante della scuola per tutto quanto riguarda le attività generali non connesse con l'aspetto didattico.

 

          Art. 6. Corpo insegnante

     1. L'istruzione e l'educazione degli allievi è affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori militari.

     2. Riguardo al conferimento di incarichi, a docenti civili, si applica anche il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167.

     3. Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro permanente possono essere incaricati per l'insegnamento di materie inerenti alle loro cognizioni professionali.

     4. Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1 è bandito per soli titoli ed è riservato ai docenti di ruolo di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

     5. Ai docenti collocati fuori ruolo a disposizione dell'amministrazione della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la scuola si applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli.

     6. Il servizio prestato presso la scuola è valutato come servizio utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 7. Organismi scolastici

     1. Presso la scuola sono costituiti gli organismi scolastici previsti dalla vigente normativa per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, che integrano quelli previsti dall'ordinamento della scuola.

 

          Art. 8. Consiglio degli istruttori

     1. Presso la scuola è costituito il consiglio degli istruttori, organo collegiale che ha il compito di valutare l'attitudine degli allievi e di pronunciarsi sulla loro idoneità alla vita militare. Il consiglio esprime parere motivato nei casi di rinvio d'autorità ovvero di riammissione di allievi alla frequenza dei corsi.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento del consiglio degli istruttori sono stabilite dalle disposizioni attuative del regolamento.

 

          Art. 9. Ammissione e concorso

     1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Gli esami consistono nella somministrazione di test con risposta multipla concernenti il programma di studio svolto nel primo biennio della scuola superiore.

     2. Con il bando di cui al comma 1 è stabilito il numero dei posti a concorso per ciascun corso di studio.

     3. I requisiti per la partecipazione al concorso, salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti:

     a) essere cittadini italiani;

     b) avere età minima compatibile con il livello scolastico di ammissione ed età massima non superiore ai diciassette anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di ammissione;

     c) essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia dei corsi di studio indicata dal bando di concorso;

     d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

     e) essere in possesso dei particolari requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.

     4. Gli aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito agli esami di cui al comma 1 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni precedenti a quello in corso sono iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.

     5. A parità di punti hanno la precedenza, nell'ordine:

     a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

     b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     c) i figli degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;

     d) i più giovani di età.

     6. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun ordine di studi.

     7. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della scuola e composta da altri due membri, nominata dal Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa.

     8. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della scuola. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.

     9. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di età contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potrà essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2 a classe e il trattamento economico è quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non è valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.

 

          Art. 10. Passaggio di corso e graduatoria

     1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti d'istruzione di secondo grado.

     2. L'idoneità per il passaggio alla frequenza dei corsi superiori è stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare.

     3. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il comandante della scuola, avvalendosi del consiglio degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci secondo le modalità esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18:

     a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

     b) attitudini intellettive;

     c) qualità d'animo e di carattere.

     4. Gli allievi promossi e sufficienti in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parità di punto di merito, è data la precedenza all'allievo che ha il più alto voto di attitudine. A parità anche di questo, è data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianità che avevano in precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalità esecutive per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18.

     5. Durante l'intera permanenza nella scuola non è consentito agli allievi di ripetere più di un corso. In caso diverso essi sono rinviati d'autorità.

     6. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine sono rinviati d'autorità.

     7. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti dell'istituto.

 

          Art. 11. Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo

     1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefici di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.

 

          Art. 12. Rinvio e ritiro

     1. Il rinvio in famiglia è adottato su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere del consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai casi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, esso può essere adottato nei confronti degli allievi:

     a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;

     c) per perdita dell'idoneità psico-fisica alla vita militare o per infermità incompatibile con la vita in comune;

     d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.

     2. Il rinvio in famiglia è altresì disposto, con provvedimento del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo di ferma.

     3. Il genitore o tutore di allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola.

     4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola cessa da ogni vincolo di ferma contratta.

     5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola viene consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

 

          Art. 13. Ammissione volontaria alle Forze armate

     1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parità di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, è previsto un punteggio aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di quello massimo attribuibile, correlato alla graduatoria al termine del ciclo di studi.

     2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione volontaria nelle Forze armate possono fruire di eventuali titoli preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 14. Allievi stranieri

     1. Su determinazione del Ministero della difesa, è consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti.

     2. I giovani stranieri che superano il previsto iter scolastico conseguono il diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 15. Disciplina e doveri generali

     1. Gli allievi della scuola sono obbligati all'osservanza:

     a) delle norme disciplinari previste per gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado;

     b) dei doveri previsti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal regolamento di disciplina militare, dal momento in cui contraggono l'arruolamento.

 

          Art. 16. Personale civile

     1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione può essere distaccato annualmente e con salvaguardia della titolarità presso la scuola, su richiesta avanzata dal comando al provveditorato agli studi, per sopperire alle esigenze funzionali scolastiche che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la scuola.

     2. Tale personale viene restituito alla amministrazione della pubblica istruzione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.

 

          Art. 17. Gestione amministrativa

     1. Ai fini della gestione amministrativa della scuola, si applica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

 

          Art. 18. Applicazione

     1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.

     2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.