§ 57.4.290 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63.
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:13/04/2017
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Servizi
Art. 3.  Beneficiari
Art. 4.  Tasse scolastiche
Art. 5.  Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità
Art. 6.  Servizi di mensa
Art. 7.  Libri di testo e strumenti didattici
Art. 8.  Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Art. 9.  Borse di studio
Art. 10.  Potenziamento della Carta dello Studente
Art. 11.  Conferenza nazionale per il diritto allo studio
Art. 12.  Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio
Art. 13.  Accordi territoriali
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.4.290 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 3, 34, 76 e 117, secondo comma , lettere m) ed n) della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera f) e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

     Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

     Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.

 

     Art. 2. Servizi

     1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:

     a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

     b) servizi di mensa;

     c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;

     d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonchè per l'istruzione domiciliare.

 

     Art. 3. Beneficiari

     1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Tasse scolastiche

     1. Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite massimo di una prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto ad istanza di parte nella quale è indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

     3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

     4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 5. Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità

     1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

     2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

     3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

 

     Art. 6. Servizi di mensa

     1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.

     2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

 

     Art. 7. Libri di testo e strumenti didattici

     1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli enti locali.

     3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

 

     Art. 8. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

     1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.

     2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

     3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 9. Borse di studio

     1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonchè per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

     2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.

     4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonchè il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

     5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

 

     Art. 10. Potenziamento della Carta dello Studente

     1. «IoStudio - La Carta dello Studente -», di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.

     2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

     4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi.

     5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, nonchè le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo II

Governance e accordi territoriali

 

     Art. 11. Conferenza nazionale per il diritto allo studio

     1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.

     3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 12. Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio

     1. I compiti della Conferenza sono:

     a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;

     b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;

     c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole regioni.

 

     Art. 13. Accordi territoriali

     1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonchè le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello studente.

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.