§ 93.15.75 - D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.
Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:29/10/2016
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
Art. 3.  Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
Art. 6.  Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime
Art. 7.  Ambito di operatività dell'opzione di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 8.  Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione
Art. 9.  Disposizioni finali e transitorie


§ 93.15.75 - D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.

Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

(G.U. 26 novembre 2016, n. 277)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 e, in particolare, l'articolo 24, commi 11 e 12, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;

     Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 13, che prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al citato comma 11, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi;

     Visto, altresì, l'articolo 24, comma 15, che stabilisce che dall'attuazione della citata delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonchè che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al citato comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

     Visti, in particolare, gli articoli 155 e 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativi alla determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

     Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     Il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione

     1. All'articolo 152, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorità marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potrà essere superiore a sessanta giorni e dovrà riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sarà rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

     1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

     b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

     1. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

     «1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

     1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»;

     b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

     «2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

     1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».

 

     Art. 6. Semplificazione in materia di determinazione di base imponibile per alcune imprese marittime

     1. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio.».

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1.

     3. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 7. Ambito di operatività dell'opzione di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

     1. L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

     2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione

     1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera d) le parole: «39,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25.»;

     b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.».

 

     Art. 9. Disposizioni finali e transitorie

     1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

     2. L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonchè gli effetti sulla finanza pubblica. Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.