§ 56.1.39 - D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.1 inquinamento acustico
Data:17/02/2017
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 4.  Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 5.  Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 6.  Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 7.  Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
Art. 8.  Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico
Art. 9.  Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 10.  Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 11.  Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 12.  Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 13.  Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 14.  Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 15.  Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 16.  Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche
Art. 17.  Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive
Art. 18.  Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 19.  Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 20.  Tecnico competente
Art. 21.  Elenco dei tecnici competenti in acustica
Art. 22.  Requisiti per l'iscrizione
Art. 23.  Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Art. 24.  Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Art. 25.  Regime transitorio
Art. 26.  Criteri di sostenibilità economica
Art. 27.  Provvedimenti attuativi
Art. 28.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 56.1.39 - D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

(G.U. 4 aprile 2017, n. 79)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);

     Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

     Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;

     Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14, commi 24-bis e seguenti;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

     Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

     Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

     Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

     Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

     Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 dicembre 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

Art. 1. Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera aa), la parola: «comunale» è sostituita dalle seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;

     b) la lettera bb), è sostituita dalla seguente:

     «bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.».

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;

     c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonchè, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;

     d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.»;

     f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»;

     c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;

     d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorità individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse;

     e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»;

     f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;

     g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

     10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».

 

     Art. 4. Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonchè gli aeroporti principali;»;

     2) la lettera b) è soppressa;

     3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;

     4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;

     b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale nè di interesse di più regioni, nonchè per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

     a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonchè i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

     b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

     c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonchè i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

     2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».

 

     Art. 5. Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».

 

     Art. 6. Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;

     b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».

 

Capo II

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 7. Sostituzione dell'allegato 2 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla Direttiva 19 maggio 2015, n. 996.

 

     Art. 8. Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico

     1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

     2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

     a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;

     b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;

     c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;

     d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;

     e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

     3. La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

     4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.

     5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.

     6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Capo III

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera c),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 9. Modifiche dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;

     2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;

     3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;

     b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti: «, h) e h-bis)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.».

 

     Art. 10. Modifiche dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di modifiche normative».

 

     Art. 11. Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».

 

     Art. 12. Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;

     b) il comma 3-bis è abrogato;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 13. Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.»;

     c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.»;

     e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.»;

     f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonchè del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.»;

     g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;

     h) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

 

     Art. 14. Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonchè dagli impianti eolici.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonchè dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;

     c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.».

 

Capo IV

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera d),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 16. Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

     1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.

 

     Art. 17. Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive

     1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

 

Capo V

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera e),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono aggiunte le seguenti: «gli impianti eolici;».

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».

 

Capo VI

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera f),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 20. Tecnico competente

     1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

 

     Art. 21. Elenco dei tecnici competenti in acustica

     1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.

     3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonchè, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

     4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

     5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1 [1].

     6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

     7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

     8. Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonchè per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

 

     Art. 22. Requisiti per l'iscrizione

     1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

     b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

     c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

     d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

     2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

     a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

     1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

     2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

     3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

     4) redazione di piani di risanamento;

     5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

     b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

     3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.

     4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

 

     Art. 23. Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

     1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

     a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3;

     b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;

     c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

     2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

     3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.

     4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

     5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 24. Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447

     1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;

     c) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 25. Regime transitorio

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.

     3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.

     4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

 

Capo VII

Disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 2, lettera h),

della legge 30 ottobre 2014, n. 161

 

     Art. 26. Criteri di sostenibilità economica

     1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

     2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 27. Provvedimenti attuativi

     1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonchè dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

 

     Art. 28. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

     5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.

     6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.

 

     Allegato 1

     (artt. 21, 22 e 23)

 

     Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonchè per l'aggiornamento professionale

 

     1. Presentazione delle domande

     I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.

     I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23.

     I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonchè assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

     L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonchè gli eventuali dati da non rendere pubblici.

     2. Aggiornamento professionale [2]

     Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

     3. Compiti della regione

     La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonchè la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.

     4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

     Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

     Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

     In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

     Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

     La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

     Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

     Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.

 

     Allegato 2

     (art. 22)

 

     PARTE A. Classi di laurea e di laurea magistrale

     Articolo 22, comma 1  (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

     Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

     Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)

     Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)

     Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

     Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

     Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)  (classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto

     interministeriale 19 febbraio 2009)

     Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)  (classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto

     ministeriale 16 marzo 2007)

     LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

     LM-17 fisica

     LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica

     LM-21 ingegneria biomedica

     LM-22 ingegneria chimica

     LM-23 ingegneria civile

     LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi

     LM-25 ingegneria dell'automazione

     LM-26 ingegneria della sicurezza

     LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni

     LM-28 ingegneria elettrica

     LM-29 ingegneria elettronica

     LM-30 ingegneria energetica e nucleare

     LM-31 ingegneria gestionale

     LM-32 ingegneria informatica

     LM-33 ingegneria meccanica

     LM-34 ingegneria navale

     LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio

     LM-40 matematica

     LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria

     LM-53 scienza e ingegneria dei materiali

     LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

 

     PARTE B. Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica

 

     1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonchè da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

     2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente.

     3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).

     4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.

     5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

     a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;

     b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;

     c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

     6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

 

Schema di corso in acustica per tecnici competenti

 

 

     7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1143, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Punto così modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.