§ 5.4.22 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.
Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:24/02/1997
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Casi di esclusione.
Art. 5.  Modalità del procedimento di accesso.
Art. 6.  Tutela del diritto di accesso.
Art. 7.  Diffusione delle informazioni relative all'ambiente.
Art. 8.  Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale.
Art. 9.  Norme di rinvio.


§ 5.4.22 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39. [1]

Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno lo scopo di assicurare a chiunque la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, definendo i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali tali informazioni devono essere rese disponibili.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

     b) «autorità pubbliche», tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

 

     Art. 4. Casi di esclusione.

     1. Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:

     a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;

     b) l'ordine e la sicurezza pubblici;

     c) questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;

     d) la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

     e) la riservatezza dei dati o schedari personali;

     f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

     2. Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.

     3. Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.

     4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.

     5. L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.

     6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.

 

     Art. 5. Modalità del procedimento di accesso.

     1. L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilità, su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

     2. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Le autorità pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettività dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

     4. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali è subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.

 

     Art. 6. Tutela del diritto di accesso.

     1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale e nel caso previsto al comma 6 dell'articolo 4 è dato ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 7. Diffusione delle informazioni relative all'ambiente.

     1. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, viene diffusa e pubblicizzata dal Ministero dell'ambiente con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi idonei alla diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente in base a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

     Art. 8. Relazione sull'accesso all'informazione in materia ambientale.

     1. Il Ministro dell'ambiente presenta ogni anno una relazione al Parlamento per la verifica dello stato di attuazione delle norme previste nel presente decreto. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le autorità pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), trasmettono al Ministero dell'ambiente i dati degli archivi automatizzati, previsti dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

 

     Art. 9. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.