§ 45.1.866 - Del.CIPE 10 agosto 2016, n. 43.
Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:10/08/2016
Numero:43

§ 45.1.866 - Del.CIPE 10 agosto 2016, n. 43. [1]

Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

(G.U. 27 dicembre 2016, n. 301)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1311/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla disciplina e alla quantificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria - per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

     Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento. per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede altresì l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle sue funzioni e di quelle del DPC;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 9/2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi operativi ed è stato disposto il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) per il triennio 2014-2016 per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

     Considerato che l'art. 1 della citata legge di stabilità 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 1, comma 674, che ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

     Vista la nota n. USS_De Vincenti 1150 del 6 giugno 2016, e la successiva USS_De Vicenti 2623 del 27 luglio 2016, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, e le allegate note informative predisposte dal Dipartimento per le politiche di coesione;

     Considerato che per quanto concerne lo stato di attuazione della suindicata Strategia, il processo di selezione è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni centrali presenti all'interno del Comitato tecnico aree interne e dalla regione o provincia autonoma interessata; istruttoria che si è conclusa con la selezione di 66 aree progetto, per un complesso di 995 comuni, e che ha visto l'individuazione di ulteriori 22 aree pilota, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano che non ha partecipato alla Strategia per le aree interne;

     Tenuto conto che la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 4 dicembre 2014 sul documento concernente la governance per l'impiego delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 e destinate alla realizzazione degli interventi attuativi della Strategia nazionale delle aree interne del Paese; e che inoltre la stessa Conferenza in data 3 agosto 2016 si è espressa favorevolmente sulla proposta;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista l'odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni da recepire nella presente delibera;

     Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. Riparto finanziario

     Le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 674) e destinate al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, pari a complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, sono ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto. In particolare l'importo di 86,02 milioni di euro è attribuito alle 23 aree-progetto in ragione di 3,74 milioni di euro ciascuna e l'importo di 3,98 milioni di euro è attribuito alle attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.

     2. Governance delle risorse, modalità di trasferimento e monitoraggio

     2.1 Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo e alla governance delle risorse di cui al punto 1 vengono applicati gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, come definiti nella delibera di questo Comitato n. 9/2015.

     2.2 Il termine per la conclusione del processo di selezione delle aree progetto di cui alla presente delibera è fissato al 30 settembre 2016.

     2.3 Il termine per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi della Strategia per le aree progetto, di cui alla presente delibera, di ciascuna Regione o Provincia autonoma è fissato al 30 settembre 2017 [2].

     2.4 Il Comitato tecnico aree interne, istituito con la citata delibera di questo Comitato n. 9/2015, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con la presente delibera nonchè con la citata delibera n. 9/2015, potrà assegnare le risorse, valutate le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro, alle aree progetto che rientrino tra quelle candidate dalle Regioni o Provincia autonoma in base all'ordine cronologico di approvazione del Preliminare di Strategia d'area.

     2.5 Le risorse di cui al punto 1 saranno trasferite con le medesime modalità indicate al punto 4 della citata delibera di questo Comitato n. 9/2015.

     2.6 Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio si applica quanto previsto dal punto 5 della citata delibera di questo Comitato n. 9/2015.

     3. Assistenza tecnica

     In ordine alle attività di assistenza tecnica e di rafforzamento amministrativo, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento pari a 3,98 milioni di euro, come già previsto dalla citata delibera di questo Comitato n. 9/2015, le amministrazioni di riferimento sono:

     in relazione alle attività di selezione delle aree e di programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     in relazione all'attuazione e alla gestione degli Accordi di programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale.

     I citati soggetti garantiranno il necessario coordinamento nella definizione delle iniziative da assumere nell'impiego delle risorse dedicate allo scopo.

     Per le spese di assistenza tecnica imputabili al budget allocato per ciascuna delle aree selezionate dalle regioni e provincie autonome, è fissato il limite massimo pari al 5% dello stesso budget.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 9/2015.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3109

 


[1] Per la proroga dei termini di cui alla presente Delibera, vedi la Del.CIPE 15 dicembre 2020, n. 76.

[2] Il termine di cui al presente punto è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2019 dal punto 2.2 della Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 52.