§ 94.1.h65 - L. 22 giugno 2016, n. 110.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/06/2016
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Quota di partecipazione
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.h65 - L. 22 giugno 2016, n. 110.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

(G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Quota di partecipazione

     1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.

     2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

     a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     BANCA ASIATICA PER GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ACCORDO ISTITUTIVO [1]

 

     Gli Stati a nome dei quali è firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

     considerando l'importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conseguenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri shock esterni nel contesto della globalizzazione;

     riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture nell'espandere la connettività della regione e nel migliorare l'integrazione regionale, consentendo così di promuovere la crescita economica e sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici, e contribuire al dinamismo dell'economia globale;

     consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (denominata di seguito «Banca») consentirà di soddisfare in modo più adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia;

     convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture come la Banca contribuirà a mobilitare risorse supplementari urgenti all'interno e all'esterno dei confini dell'Asia e a eliminare gli ostacoli che le singole economie asiatiche incontrano per il loro finanziamento, e farà da complemento all'operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia;  hanno convenuto di istituire la Banca, che opererà come segue:

 

     Capitolo I SCOPO, FUNZIONI E MEMBRI

 

     Art. 1.

     Scopo

 

     (1) Lo scopo della Banca è di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.

     (2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.

 

     Art. 2.

     Funzioni

 

     Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:

     i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;

     ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;

     iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e

     iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.

 

     Art. 3.

     Membri

 

     (1) La partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo.

     a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.

     b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all'articolo 57 hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione.

     (2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'articolo 28.

     (3) Se un candidato non è un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.

 

     Capitolo II CAPITALE

 

     Art. 4.

     Capitale autorizzato

 

     (1) Il capitale sociale autorizzato della Banca è di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5.

     (2) Il capitale sociale autorizzato iniziale è suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare è di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e quello delle azioni a chiamata è di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000$).

     (3) Il capitale sociale autorizzato della Banca può essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonchè secondo le modalità e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata.

     (4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.

 

     Art. 5.

     Sottoscrizione di azioni

 

     (1) Ogni membro sottoscrive azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 58 è stabilito nell'allegato A.

     (2) Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 è deciso dal Consiglio dei Governatori; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (3) Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le modalità e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28; non può tuttavia essere autorizzato alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro è offerta un'opportunità ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalità e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva immediatamente prima dell'aumento. Nessun membro è tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento del capitale sociale.

 

     Art. 6.

     Pagamento delle sottoscrizioni

 

     (1) Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca versato, sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo oppure, se posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 58 paragrafo 1. La seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente.

     (2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale del capitale sociale iniziale versato è pagata in dollari o in un'altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo.

     (3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale a chiamata della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per far fronte ai suoi impegni. In caso di chiamata, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per far fronte agli impegni della Banca all'origine della chiamata. La chiamata per le sottoscrizioni non versate è ripartita uniformemente su tutte le azioni a chiamata.

     (4) La Banca decide il luogo di ogni versamento ai sensi del presente articolo; fino all'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata di cui al paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.

     (5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:

     a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; o

     b) in parte in dollari o in un'altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale, conformemente al programma di rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:

     i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti da effettuare nella valuta nazionale;

     ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo sarà dell'importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata da versare. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale versamento;

     iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

     iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;

     v) la Banca può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iii e il membro può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iv.

     (6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5, lettera b, titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, invece dell'importo pagabile nella valuta nazionale, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.

 

     Art. 7.

     Condizioni applicabili alle azioni

 

     (1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni.

     (2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno nè gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.

     (3) La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.

     (4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.

 

     Art. 8.

     Risorse ordinarie

 

     Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:

     i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5;

     ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3;

     iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse;

     iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e

     v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

 

     Capitolo III OPERAZIONI DELLA BANCA

 

     Art. 9.

     Impiego delle risorse

 

     Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.

 

     Art. 10.

     Operazioni ordinarie e speciali

 

     (1) Le operazioni della Banca comprendono:

     i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all'articolo 8; e

     ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

     I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.

     (2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente.

     (3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attività per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, nè possono essere impiegate per la loro copertura.

     (4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono imputate alle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono imputate come stabilito dalla Banca.

 

     Art. 11.

     Beneficiari e modalità operative

 

     (1) a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonchè ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.

     b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.

     (2) La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:

     i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;

     ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;

     iii) garantendo parzialmente o integralmente - come garante primario o secondario - prestiti per lo sviluppo economico;

     iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;

     v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o

     vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.

 

     Art. 12.

     Limiti delle operazioni ordinarie

 

     (1) L'importo totale dei prestiti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. Malgrado le previsioni del periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca.

     (2) L'importo delle partecipazioni azionarie versate della Banca non può superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.

 

     Art. 13.

     Principi operativi

 

     Le operazioni della Banca sono realizzate conformemente ai seguenti principi:

     1. le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria;

     2. le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti o programmi d'investimento specifici, partecipazioni azionarie e assistenza tecnica secondo l'articolo 15;

     3. la Banca non finanzia alcuna operazione sul territorio di un membro se quest'ultimo si oppone;

     4. la Banca si assicura che ciascuna delle sue operazioni sia conforme alle sue politiche operative e finanziarie, comprese, senza alcuna limitazione, quelle in materia di impatto sociale e ambientale;

     5. nell'esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti;

     6. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alla possibilità che il beneficiario e, se del caso, il garante, sarà in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento;

     7. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca si assicura che le condizioni finanziarie, come il tasso d'interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale, siano commisurate al finanziamento in questione e al rischio per la Banca;

     8. la Banca non impone alcuna restrizione in relazione al Paese di origine sull'acquisto di beni e servizi a valere sui proventi di qualsiasi finanziamento nell'ambito delle operazioni ordinarie o speciali della Banca;

     9. la Banca adotta tutte le misure necessarie per garantire che i proventi di qualsiasi finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanziamento, prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia ed efficienza;

     10. la Banca presta la dovuta attenzione al desiderio di evitare che una parte sproporzionata delle sue risorse sia impiegata a profitto di uno qualsiasi dei membri;

     11. la Banca cerca di mantenere una diversificazione ragionevole nelle sue partecipazioni azionarie. Nell'ambito di queste ultime, non assume alcuna responsabilità per la gestione di qualsiasi ente o impresa in cui investe e non cerca di ottenere il controllo sull'ente o sull'impresa in questione, salvo laddove necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.

 

     Art. 14.

     Termini e condizioni di finanziamento

 

     (1) In caso di concessione o garanzia di prestiti nonchè di partecipazione a prestiti da parte della Banca, il contratto stabilisce i termini e le condizioni del prestito o della garanzia, conformemente ai principi di cui all'articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali termini e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessità di salvaguardare il suo reddito e la sua situazione finanziaria.

     (2) Se il beneficiario di un prestito o della garanzia di un prestito non è esso stesso un membro, la Banca può richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territorio del quale è realizzato il progetto, o un'agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al prestito conformemente alle modalità stabilite.

     (3) L'importo di qualsiasi partecipazione azionaria non può superare la percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.

     (4) Nell'ambito delle sue operazioni, la Banca può fornire un finanziamento nella valuta nazionale del paese interessato, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi di cambio.

 

     Art. 15.

     Assistenza tecnica

 

     (1) La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.

     (2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.

 

     Capitolo IV FINANZE DELLA BANCA

 

     Art. 16.

     Poteri generali

 

     Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:

     1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili;

     2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;

     3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;

     4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;

     5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;

     6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sarà così specificato;

     7. può istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;

     8. può istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;

     9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.

 

     Art. 17.

     Fondi speciali

 

     (1) La Banca può accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientrano nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalità delle spese di gestione di ogni Fondo speciale è a carico del Fondo medesimo.

     (2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalità e a condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca, nonchè all'accordo relativo a ciascun fondo.

     (3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l'istituzione, l'amministrazione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Tali regole e regolamenti devono essere conformi alle disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca.

     (4) L'espressione «risorse dei Fondi Speciali» si riferisce alle risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende:

     i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale;

     ii) i fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie e i proventi di qualsiasi partecipazione azionaria finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano;

     iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi Speciali; e

     iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.

 

     Art. 18.

     Destinazione e distribuzione del reddito netto

 

     (1) Almeno una volta all'anno, il Consiglio dei Governatori determina, previa deduzione della parte destinata alla riserva, la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi è presa mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 è effettuata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalità e la valuta dei pagamenti.

 

     Art. 19.

     Valute

 

     (1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.

     (2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.

 

     Art. 20.

     Metodi per adempiere agli impegni della Banca

 

     (1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.

     (2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:

     i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;

     ii) in secondo luogo, al reddito netto;

     iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;

     iv) in quarto luogo, al capitale versato; e

     v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sarà chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.

 

     Capitolo V GOVERNO DELL'ISTITUZIONE

 

     Art. 21.

     Struttura

 

     La Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.

 

     Art. 22.

     Consiglio dei Governatori: composizione

 

     (1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.

     (2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore.

     (3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.

 

     Art. 23.

     Consiglio dei Governatori: poteri

 

     (1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.

     (2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:

     i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione;

     ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca;

     iii) sospendere un membro;

     iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione;

     v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese da rimborsare agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro remunerazione, se del caso, secondo l'articolo 25 paragrafo 6;

     vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua remunerazione e le altre condizioni di servizio;

     vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca;

     viii) determinare le riserve nonchè la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca;

     ix) emendare il presente Accordo;

     x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e

     xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori.

     (3) Il Consiglio dei Governatori mantiene il pieno potere di esercitare la sua autorità su ogni materia delegata al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.

 

     Art. 24.

     Consiglio dei Governatori: procedura

 

     (1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in Assemblea Annuale e ogni qualvolta lo giudichi opportuno o quando sia convocato dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo convoca il Consiglio dei Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca.

     (2) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale dei membri.

     (3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare una riunione e, in circostanze particolari, organizzare riunioni virtuali del Consiglio dei Governatori.

     (4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di amministrazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per la gestione della Banca.

 

     Art. 25.

     Consiglio di amministrazione: composizione

 

     (1) Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici (12) membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui:

     i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e

     ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali.

     Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nelle materie finanziarie ed economiche e sono eletti conformemente all'Allegato B. Gli Amministratori rappresentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonchè i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti.

     (2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, può aumentarne o ridurne l'effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome, in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta le regole che permettono a un Amministratore eletto da più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente.

     (4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o più Amministratori, come pure due o più supplenti, non possono avere la stessa nazionalità. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare.

     (5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleggibili.

     a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti ed entrano in carica.

     b) Se un posto di Amministratore diviene vacante più di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato, viene scelto un successore, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno già eletto il precedente Amministratore, conformemente all'allegato B. Per questa elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi da tali Governatori. I Governatori che hanno eletto un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un successore anche se il posto di Amministratore diviene vacante meno di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato.

     c) Durante la vacanza, un suo supplente esercita i poteri dell'ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente.

     (6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può tuttavia rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.

 

     Art. 26.

     Consiglio di amministrazione: poteri

 

     Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:

     i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;

     ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;

     iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;

     iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità;

     v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;

     vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e

     vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.

 

     Art. 27.

     Consiglio di amministrazione: procedura

 

     (1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Amministratori.

     (2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri.

     (3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare.

     (4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su una questione senza convocare una riunione.

 

     Art. 28.

     Votazioni

 

     (1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue azioni e, nel caso dei membri fondatori, dei voti di membro fondatore.

     i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento della somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle azioni e dei voti dei membri fondatori.

     ii) Il numero dei voti determinati in base alle azioni di ogni membro è uguale al numero di azioni del capitale sociale della Banca in suo possesso.

     iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fondatore.

     Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell'importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle azioni da versare di cui all'articolo 6, il numero dei voti determinati in base alle azioni spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persiste, proporzionalmente alla percentuale che l'importo dovuto e non versato rappresenta del valore nominale totale delle azioni da versare da esso sottoscritte.

     (2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta.

     i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

     ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Super richiede l'approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri.

     iii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Speciale richiede l'approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino almeno la maggioranza del potere totale di voto dei membri.

     (3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l'hanno eletto nonchè ai Governatori che gli hanno attribuito i propri voti conformemente all'allegato B.

     i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro.

     ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

 

     Art. 29.

     Presidente

 

     (1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere nè Governatore nè Amministratore, nè loro supplente.

     (2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.

     (3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.

     (4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

 

     Art. 30.

     Dirigenti e dipendenti della Banca

 

     (1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni.

     (2) Il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1.

     (3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, previa assicurazione del rispetto dei massimi standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente presta la dovuta attenzione all'assunzione di personale su una base geografico-regionale la più estesa possibile.

 

     Art. 31.

     Carattere internazionale della Banca

 

     (1) La Banca non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o modificare il suo scopo o le sue funzioni.

     (2) La Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro nè si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell'intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca.

     (3) Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità. Ogni membro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Capitolo VI DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 32.

     Sedi della Banca

 

     (1) La sede principale della Banca è a Pechino, Repubblica Popolare Cinese.

     (2) La Banca può creare agenzie e succursali altrove.

 

     Art. 33.

     Canali di comunicazione; depositari

 

     (1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo.

     (2) Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire il proprio patrimonio nella valuta del summenzionato membro, come pure altre attività patrimoniali della Banca.

     (3) La Banca può detenere le sue attività patrimoniali presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 34.

     Rapporti e informazioni

 

     (1) La lingua di lavoro della Banca è l'inglese; per tutte le decisioni e le interpretazioni secondo l'articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo.

     (2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa può ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni.

     (3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale contenente lo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni.

     (4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca può pubblicare ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.

 

     Art. 35.

     Cooperazione con membri

     e organizzazioni internazionali

 

     (1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonchè, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca.

     (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

 

     Art. 36.

     Rimandi

 

     (1) Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti.

     (2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all'altro sesso.

 

     Capitolo VII RECESSO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI 21

 

     Art. 37.

     Recesso

 

     (1) Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notifica scritta alla sede principale della medesima.

     (2) Il recesso diviene effettivo, e l'adesione cessa, alla data precisata nella notifica, ma in nessun caso prima di sei (6) mesi successivi alla data in cui la Banca ha ricevuto la notifica. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro può tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca l'annullamento della sua notifica di recesso.

     (3) Un membro che recede conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l'insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di ricezione della notifica di recesso. Se quest'ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna responsabilità per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notifica di recesso.

 

     Art. 38.

     Sospensione

 

     (1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti.

     (3) Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.

 

     Art. 39.

     Liquidazione dei conti

 

     (1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, delle garanzie, delle partecipazioni azionarie o di altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi (di seguito «altri finanziamenti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabilità in relazione a prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie o altri finanziamenti assunti dalla Banca in seguito nè partecipa ai ricavi o alle spese della Banca.

     (2) Nel momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell'ambito della liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro.

     (3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo sottostà alle seguenti condizioni:

     i) ogni importo dovuto al Paese interessato per le sue quote va trattenuto finchè detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione azionaria o ad altri finanziamenti; detto importo può, a scelta della Banca, essere destinato a coprire uno qualunque dei suddetti impegni che giunga a scadenza. Nessun importo va invece trattenuto a cagione dell'impegno condizionale del Paese risultante da future chiamate sulle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote può essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro;

     ii) sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su azioni, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l'importo complessivo degli impegni derivanti da prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti di cui al numero i;

     iii) i pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria;

     iv) se la Banca subisce perdite su prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l'ammontare di tali perdite supera la riserva contro le perdite esistente alla stessa data, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l'importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l'ex membro resta tenuto a rispondere a ogni chiamata di azioni non versate conformemente all'articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote.

     (4) Se la Banca cessa la sua attività conformemente all'articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all'applicazione di detti articoli, è considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.

 

     Capitolo VIII SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA

 

     Art. 40.

     Sospensione temporanea delle operazioni

 

     In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilità di decidere in proposito.

 

     Art. 41.

     Cessazione delle operazioni

 

     (1) La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.

 

     Art. 42.

     Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti

 

     (1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità dei membri risultante dalle azioni non versate del capitale sociale della Banca nonchè dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali.

     (2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima al patrimonio della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o ad azioni non versate o a chiamata. Prima di ogni versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.

 

     Art. 43.

     Distribuzione dell'attivo

 

     (1) Non è effettuata alcuna distribuzione di attivo ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che:

     i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto, e

     ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (2) Ogni distribuzione di attivo della Banca ai membri è proporzionale alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed è effettuata alla data e alle condizioni ritenute eque dalla Banca stessa. Le parti di attivo distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di attività. Nessun membro può ricevere la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.

     (3) Ogni membro che riceve parti di attivo distribuite in virtù del presente articolo beneficia degli stessi diritti sulle medesime di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.

 

     Capitolo IX STATUS, IMMUNITÀ, PRIVILEGI ED ESENZIONI

 

     Art. 44.

     Scopo del presente capitolo

 

     (1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo.

     (2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.

 

     Art. 45.

     Status della Banca

 

     La Banca ha piena personalità giuridica e, segnatamente, beneficia della piena capacità legale di:

     i) stipulare contratti;

     ii) acquistare e alienare beni mobili e immobili;

     iii) agire e rispondere in giudizio; e

     iv) adottare tutte le altre misure necessarie od opportune ai fini del suo scopo e delle sue attività.

 

     Art. 46.

     Immunità dalla giurisdizione

 

     (1) La Banca beneficia dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione ad atti e fatti compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, di garantire obbligazioni, di acquistare, vendere o sottoscrivere titoli; in tali casi l'azione contro la Banca può esser proposta solo presso il giudice competente dello Stato nel cui territorio la Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato di ricevere la notifica o la comunicazione di atti processuali oppure abbia emesso o garantito titoli.

     (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, nessuna azione verso la Banca può essere intentata da un membro, una sua agenzia o un suo organo, nè da persone fisiche o giuridiche che agiscano direttamente o indirettamente per essi o siano succeduti loro nei crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, nello Statuto e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati con essa.

     (3) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.

 

     Art. 47.

     Immunità del patrimonio e degli archivi

 

     (1) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprietà in forza di un atto legislativo o amministrativo.

     (2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.

 

     Art. 48.

     Esenzione del patrimonio da ogni limitazione

 

     Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca è esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.

 

     Art. 49.

     Privilegi in materia di comunicazioni

 

     Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

 

     Art. 50.

     Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti

 

     I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca:

     i) godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunità, e beneficiano dell'inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali;

     ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono nè cittadini nè soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunità concernenti restrizioni all'immigrazione, formalità di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonchè delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e

     iii) beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.

 

     Art. 51.

     Esenzioni tributarie

 

     (1) La Banca, il suo patrimonio, proprietà, redditi nonchè operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da ogni forma di tributo e da ogni dazio doganale. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente pagamento, ritenuta o riscossione di tributi o diritti.

     (2) Nessuna imposta è riscossa su o rispetto a salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri funzionari e dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di imposizione sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai propri cittadini o soggetti nazionali di altro tipo.

     (3) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, nè sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:

     i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure

     ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è il luogo o la valuta di emissione o pagamento o è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.

     (4) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, nè sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:

     i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure

     ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.

 

     Art. 52.

     Rinunce

 

     (1) La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.

 

     Capitolo X EMENDAMENTI, INTERPRETAZIONE, ARBITRATO

 

     Art. 53.

     Emendamenti

 

     (1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.

     (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, è richiesta l'unanimità del Consiglio dei Governatori per l'approvazione di ogni emendamento che modifichi:

     i) il diritto di recedere dalla Banca;

     ii) la limitazione della responsabilità di cui all'articolo 7 paragrafi 3 e 4; e

     iii) i diritti relativi all'acquisto di capitale sociale di cui all'articolo 5 paragrafo 4.

     (3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell'emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L'emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.

 

     Art. 54.

     Interpretazione

 

     (1) Ogni divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalità, tale membro può farsi rappresentare direttamente nel Consiglio per la durata dell'esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori.

     (2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell'attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 55.

     Arbitrato

 

     Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorità eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.

 

     Art. 56.

     Approvazione tacita

 

     Ogni qualvolta è richiesta l'approvazione di un membro affinchè la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.

 

     Capitolo XI DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 57.

     Firma e deposito

 

     (1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015.

     (2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.

 

     Art. 58.

     Ratifica, accettazione o approvazione

 

     (1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28. Il depositario dà debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari.

     (2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Art. 59.

     Entrata in vigore

 

     Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all'Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.

 

     Art. 60.

     Assemblea inaugurale e avvio delle operazioni

 

     (1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori.

     (2) In occasione dell'assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:

     i) elegge il Presidente;

     ii) elegge gli Amministratori della Banca conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, con la possibilità di decidere di eleggere meno Amministratori per un periodo iniziale inferiore a due anni considerando il numero di membri e di firmatari non ancora divenuti membri;

     iii) adotta le misure per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca; e

     iv) adotta tutte le altre misure necessarie per preparare l'avvio delle operazioni della Banca.

     (3) La Banca comunica ai membri la data in cui inizierà le operazioni.

     Fatto a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese, il 29 giugno 2015 in un solo originale depositato negli archivi del depositario, i cui testi in inglese, cinese e francese fanno ugualmente fede.

 

     Allegato A

 

     Sottoscrizioni iniziali al capitale sociale autorizzato da parte degli Stati che possono divenire membri secondo l'articolo 58

 

 

     Allegato B

 

     ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

 

     Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l'organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni.

     1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o più membri di una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione costituisce il numero di voti che l'Amministratore può esprimere secondo l'articolo 28 paragrafo 3.

     2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali).

     a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 6%.

     b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 15%.

     3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari più turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consiglio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti.

     a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 15%.

     b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 60%.

     4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere alla luce delle decisioni sul formato e sulla composizione del Consiglio di amministrazione prese conformemente all'articolo 25 paragrafo 2.

     a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali è fissato in nove.

     b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali è fissato in tre.

     5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore può designare un solo candidato. I candidati ad Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati ad Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali.

     6. Votazione. Ogni Governatore può votare per un solo candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l'ha designato secondo l'articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.

     7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile.

     a) Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce i passi ulteriori per portare a termine l'elezione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda dei casi.

     8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleggere, si tengono i turni successivi necessari. Nei turni successivi:

     a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non può ripresentarsi;

     b) votano unicamente: i) i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla seguente lettera c;

     c) i voti di tutti i Governatori che votano per un determinato candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappresenta la percentuale di adeguamento applicabile. Si presume che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espresso tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale dei voti al di sopra della percentuale di adeguamento. Si presume altresì che gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considerazione in questo calcolo, abbiano aumentato il numero totale dei voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell'elezione di tale candidato. Questi ultimi Governatori possono votare al turno successivo;

     d) se in un turno resta un solo Amministratore da eleggere, quest'ultimo può essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si presume che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all'elezione dell'ultimo Amministratore.

     9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all'elezione o i cui voti non contribuiscono all'elezione di un Amministratore può attribuire i voti di cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l'accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore.

     10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Amministratori da parte dei Governatori nonchè la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondatore ha il privilegio di designare l'Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.

 


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2016 (Comunicato pubblicato nella G.U. 22 agosto 2016, n. 195).