§ 57.1.153 - L. 26 maggio 2016, n. 89.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:26/05/2016
Numero:89


Sommario
Art. 1. 


§ 57.1.153 - L. 26 maggio 2016, n. 89.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

(G.U. 28 maggio 2016, n. 124)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

     b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42

 

     All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta"».

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1 bis. (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). - 1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

     b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

 

     Art. 1 ter. (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

     2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

 

     Art. 1 quater. (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia). - 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

     a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

     b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

     3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

     4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.

     5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

 

     Art. 1 quinquies. (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità). - 1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

     2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 1 sexies. (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

     2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

 

     Art. 1 septies. (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali). - 1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

     b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";

     c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

     d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.

     2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonchè i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2 bis. (Scuole di specializzazione non mediche). - 1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 2 ter. (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori). - 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue".

 

     Art. 2 quater. (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.

     2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 2 quinquies. (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). - 1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

 

     Art. 2 sexies. (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità). - 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

     b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

     2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

     3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

     4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

     5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

     6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».