§ 2.1.148 - L.R. 29 luglio 2016, n. 17.
Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.SA.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:29/07/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa.)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Funzioni dell’Azienda)
Art. 4.  (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 5.  (Organi dell'Azienda)
Art. 6.  (Direttore generale)
Art. 7.  (Collegio sindacale)
Art. 8.  (Personale)
Art. 9.  (Bilancio)
Art. 10.  (Gestione Sanitaria Accentrata – GSA)
Art. 11.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 12.  (Riordino delle disposizioni in materia sanitaria e sociosanitaria)
Art. 13.  (Modificazioni e abrogazioni di norme)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.1.148 - L.R. 29 luglio 2016, n. 17.

Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.SA.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria

(B.U. 30 luglio 2016, n. 15)

 

Art. 1. (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa.)

1. E’ istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria di seguito denominata A.Li.Sa., ente del Servizio Sanitario Regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.

2. A.Li.Sa. ha sede in Genova e può essere articolata in sedi operative territoriali.

3. L’organizzazione e il funzionamento di A.Li.Sa. sono disciplinati dalla presente legge, dall’atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia di enti del servizio sanitario nazionale.

4. L’Azienda opera sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. L’Azienda, nell’esercizio delle sue attività e nel rispetto dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e dei principi, indirizzi e direttive dettati dalla Giunta regionale, persegue la realizzazione e lo sviluppo di un servizio sanitario ligure fondato in particolare su modalità partecipative basate su percorsi di condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse al fine di garantire l’equità di accesso ai servizi ricompresi nel Servizio Sanitario Regionale. Favorisce un’evoluzione equilibrata del Servizio Sanitario Regionale in sinergia con le politiche sociali in un percorso di valorizzazione dell’integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio, dei suoi cittadini e, in generale, degli aspetti che emergono dal tessuto sociale regionale, in un’ottica di leale collaborazione tra Regione, enti locali e i soggetti che partecipano allo sviluppo e al miglioramento del sistema sanitario regionale.

2. L’Azienda, sulla base degli indirizzi di programmazione dettati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, favorisce, propone, supporta o adotta direttamente strategie per:

a) la rilevazione continua dei dati;

b) l’aggregazione dei soggetti erogatori;

c) il consolidamento e l’organizzazione delle reti di specialità anche in un’ottica di sviluppo di nuovi punti di alta specialità;

d) il monitoraggio e la classificazione dello stato dell’edilizia sanitaria tenuto conto anche delle tecnologie esistenti;

e) lo sviluppo delle funzioni di controllo anche del tipo “audit” e “financial audit” e del sistema informativo;

f) lo sviluppo del sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale instaurando efficaci relazioni con il sistema dei controlli regionali;

g) lo sviluppo della continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari attraverso l’integrazione fra assistenza primaria, ospedaliera, domiciliare e residenziale;

h) l’elaborazione di modelli di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, al fine di assicurare alla persona la continuità di cura e di assistenza promuovendo un processo di integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie con il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e delle farmacie di comunità;

i) l’implementazione e l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale coinvolgendo le autonomie locali nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto pubblico e privato che opera sul territorio.

3. La Giunta regionale può stabilire modalità e criteri per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e individuare anche forme sperimentali, modalità e protocolli per promuovere il territorio come sede primaria dell’assistenza.

 

     Art. 3. (Funzioni dell’Azienda)

1. L’Azienda, nell’ambito e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e le relative attività connesse, tra cui le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio Sanitario Regionale.

2. A.Li.Sa. svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Regione;

b) la programmazione finanziaria della sanità regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale;

c) la proposta degli obiettivi dei Direttori delle Aziende sanitarie e dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

d) la programmazione, la governance e le politiche relative:

1) agli acquisti e agli investimenti in edilizia sanitaria: nell’ambito di tale funzione l’Azienda può impartire direttive su singole procedure o tipologie di procedure;

2) alle risorse umane e tecnologiche;

3) alla formazione del personale del Servizio Sanitario Regionale;

4) alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse professionali;

e) la definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché la definizione e il monitoraggio dei costi standard;

f) il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria;

g) la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing e del controllo interno;

h) le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati;

l) la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio Sanitario Regionale, anche in un’ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva;

m) l’attività di controllo del Servizio Sanitario Regionale realizzata anche con modalità e funzioni ispettive e con la verifica dell'andamento generale dell'attività delle Aziende sanitarie trasmettendo le proprie valutazioni e proposte alla Giunta regionale;

n) le attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati, nel rispetto della normativa nazionale;

o) il monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità valutando gli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici;

p) ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale.

3. L’organizzazione della funzione ispettiva, di cui al comma 2, lettera m), e le relative modalità di esercizio sono disciplinate con regolamento adottato sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale che possono indicare azioni coordinate con altri soggetti e autorità del sistema regionale dedicati al servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema sociosanitario ligure.

4. A.Li.Sa. svolge altresì:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 20 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio Sanitario Regionale e dei relativi allegati.

5. L'attribuzione di tali attività ad A.Li.Sa. determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e degli IRCCS, nonché per quanto compatibile con il loro regime giuridico-amministrativo, degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale.

 

     Art. 4. (Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale svolge nei confronti di A.Li.Sa. funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

2. A tal fine la Giunta regionale:

a) determina annualmente indirizzi per l'attività di A.Li.Sa. e ne verifica l'attuazione;

b) fissa criteri e principi per lo svolgimento delle funzioni attribuite ad A.Li.Sa.;

c) determina indirizzi e vincoli per la programmazione e gestione finanziaria;

d) emana indirizzi e direttive per lo svolgimento di attività di controllo, ispettive e di verifica di competenza di A.Li.Sa.;

e) adotta direttive vincolanti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione esercita il controllo sull’atto aziendale di A.Li.Sa. ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni ed esercita il controllo contabile nei confronti dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 9 bis della medesima legge regionale.

 

     Art. 5. (Organi dell'Azienda)

1. Sono organi di A.Li.Sa.:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio sindacale.

 

     Art. 6. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa in materia di nomine dei Direttori generali delle Aziende sanitarie.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante di A.Li.Sa., esercita i poteri di direzione e gestione e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA e le altre funzioni previste dalla presente legge, da leggi regionali o dalla Giunta regionale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, che disciplina i casi di revoca, di risoluzione del contratto di lavoro e di vacanza dell’ufficio. Il trattamento economico annuo del Direttore generale è stabilito in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell’atto aziendale.

5. Spetta al Direttore generale l’adozione dei seguenti atti:

a) atto aziendale e conseguenti provvedimenti di attuazione;

b) nomina e revoca del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo e del Direttore sociosanitario;

c) nomina dei membri del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa in materia di Aziende sanitarie;

d) nomina dell’Organismo Interno di Valutazione o nucleo di valutazione;

e) dotazione organica di A.Li.Sa.;

f) nomina dei responsabili delle strutture di A.Li.Sa. e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;

g) atti di bilancio;

h) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;

i) regolamento sulla tenuta contabile della GSA di cui alla presente legge.

6. Spetta al Direttore generale l’adozione di ogni altro atto necessario al funzionamento di A.Li.Sa. previsto dalla presente legge o sulla base di funzioni attribuite dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale.

7. Il Direttore generale esercita i poteri connessi alle funzioni di cui alla presente legge nelle forme e con le modalità stabiliti dall’atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi.

8. L’atto aziendale determina l’organizzazione degli uffici e delle funzioni di A.Li.Sa. L’atto aziendale può prevedere l’istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.

9. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull’andamento della gestione di A.Li.Sa. e la presenta alla Giunta regionale che la trasmette alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 7. (Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale ai sensi della normativa vigente in materia di Aziende sanitarie.

2. Il Collegio sindacale:

a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) vigila sull’osservanza delle disposizioni normative vigenti;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;

e) svolge l’attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Collegio verifica, in particolare, la regolarità amministrativa e contabile vigilando sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esprimendo valutazioni sul bilancio di esercizio per garantirne l’assetto organizzativo e contabile e l’adeguatezza.

4. A.Li.Sa. può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del decreto del Ministro della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).

5. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie.

 

     Art. 8. (Personale)

1. A.Li.Sa. è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti del comando e del distacco secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Il personale trasferito dai soggetti di cui al comma 1 ad A.Li.Sa. mantiene, ove più favorevole, il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto dall'Amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

3. La dotazione organica definitiva di A.Li.Sa. è determinata con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

 

     Art. 9. (Bilancio)

1. Per la gestione economico-finanziaria di A.Li.Sa. si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie.

2. A.Li.Sa. è tenuta all’equilibrio economico.

3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono adottati ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A.Li.Sa. può redigere in via sperimentale il bilancio sociale ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 10. (Gestione Sanitaria Accentrata – GSA)

1. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato, nonché il monitoraggio dei conti correnti e dei capitoli del bilancio regionale perimetrati sanità sono disciplinate con regolamento di A.Li.Sa., che garantisce l’automatico adeguamento alle indicazioni in materia del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, ivi compresa la casistica contabile in materia di GSA e di bilancio consolidato.

 

     Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Alla data del 30 settembre 2016 l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa ed è istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con decorrenza 1 ottobre 2016.

2. A.Li.Sa. succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ARS in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso. Ad A.Li.Sa. sono trasferiti i beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dalla soppressa ARS.

3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili registrati e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Gli atti adottati dalla Giunta regionale costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

4. Il Commissario straordinario di ARS provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi e alla redazione del bilancio di esercizio in corso, alla data del 30 settembre 2016.

5. Il Commissario straordinario di ARS trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e gli atti adottati ai sensi del comma 4 entro il 30 settembre 2016; la Giunta regionale ne prende atto con apposito provvedimento.

6. Il Commissario straordinario di ARS cessa da tale carica il 30 settembre 2016.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016, nomina un Commissario straordinario di provata esperienza nell’ambito della gestione del servizio sanitario, con mandato annuale rinnovabile, per assicurare ogni utile provvedimento amministrativo e di riorganizzazione, compresi i relativi provvedimenti di attuazione, per il passaggio fra l’ARS soppressa ed A.Li.Sa., nonché per l’avvio dell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi della presente legge.

8. All’atto della nomina del Commissario straordinario, la Giunta regionale fissa criteri e principi per la redazione dell’atto di autonomia aziendale, nonché indirizzi e direttive per l’adozione del regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

9. Nello svolgimento dell’incarico, il Commissario straordinario esercita le funzioni del Direttore generale di cui all’articolo 6.

10. Il Commissario straordinario, entro quindici giorni dalla nomina, adotta una dotazione organica provvisoria che trasmette alla Regione.

11. Il Commissario straordinario di A.Li.Sa. nominato ai sensi del presente articolo adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l’atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla nomina, adotta altresì il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

12. Le funzioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), sono svolte da A.Li.Sa. a decorrere dal 1° gennaio 2017.

13. Il Commissario straordinario provvede alla nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore sociosanitario per una durata correlata al proprio incarico.

14. L’utilizzo a qualsiasi titolo da parte di A.Li.Sa. di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio Sanitario Regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

15. Le ulteriori funzioni della soppressa ARS compatibili con la presente legge e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all’Area Sanità e Sociale e in generale all’ARS, previste dalle norme vigenti regionali in materia, sono trasferite ad A.Li.Sa.

16. Le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.

 

     Art. 12. (Riordino delle disposizioni in materia sanitaria e sociosanitaria)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un Testo unico di riordino delle disposizioni in materia sanitaria e sociosanitaria contenente:

a) funzioni e organizzazione delle rinnovate Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo l’articolazione delle Aziende sanitarie locali in due settori aziendali rispettivamente definiti Area territoriale e Area ospedaliera, che afferiscono direttamente alla direzione generale;

b) revisione dell’articolazione dei distretti delle Aziende sanitarie locali, con la finalità di renderli più funzionali nell’erogazione dei servizi e più corrispondenti ai bisogni reali della cittadinanza;

c) riforma della disciplina in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie e relativi controlli di cui alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati - Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni, attribuendone la competenza in capo ad A.Li.Sa.

 

     Art. 13. (Modificazioni e abrogazioni di norme)

1. All’articolo 14 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalità con le quali un Organismo consultivo composto dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci e dai Presidenti delle Conferenze di Distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.:

a) nell’analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio;

b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio – ospedale – territorio;

c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuità e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

d) nell’individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali.

1 ter. L’Organismo di cui al comma 1 bis formula pareri e proposte per il miglioramento e la qualificazione dell’offerta assistenziale.”.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 17, comma 3, lettera c), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) il Titolo VII della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutte le disposizioni di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute in ogni altra normativa regionale incompatibili con la presente legge sono abrogate.

4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2016-2018:

Anno 2016

variazione compensativa di euro 106.788,60, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;

Anno 2017

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;

Anno 2018

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell’ambito della Missione 13 “Tutela della salute” Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.