§ 1.5.132 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.
Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:20/12/2012
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario [...]
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))
Art. 5.  (Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)
Art. 6.  (Elenco regionale dei Revisori dei conti)
Art. 7.  (Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria))
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Disposizioni finali)
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.132 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 24)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

     1. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, lettera e)” sono soppresse.

     2. (Omissis) [1].

     3. (Omissis) [2].

     4. (Omissis) [3].

     5. (Omissis) [4].

     6. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

     7. (Omissis) [5].

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale))

     1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7].

     3. (Omissis) [8].

     4. Gli articoli 25, 28, 29, 30 e 33 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

     1. (Omissis) [9].

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

     1. (Omissis) [10].

     2. (Omissis) [11].

 

     Art. 5. (Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)

     1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.

     2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati dalla Giunta regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente [12].

     3. Il Collegio svolge le seguenti attività:

     a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

     b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

     c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

     d) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

     e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

     f) [effettua le certificazioni di cui all’articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione] [13].

     4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

     5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

     6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall’espressione del parere ai fini dell’adozione del disegno di legge.

     7. La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

     8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

     9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

     10. Le funzioni dell’organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento [14].

 

     Art. 6. (Elenco regionale dei Revisori dei conti)

     1. Ai fini dell’articolo 5 è istituito, presso la Giunta regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria.

     2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

 

     Art. 7. (Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità)

     1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

     2. In caso di sostituzione in corso di mandato di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

     3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:

     a) dimissioni volontarie;

     b) decadenza;

     c) revoca.

     4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei Revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

     5. Il componente del Collegio può essere revocato dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio o per la mancata partecipazione a più di due sedute nel corso dell’anno [15].

     6. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

     7. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni componente del Collegio è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 21.000,00, maggiorato del 30 per cento per il Presidente del Collegio. L’ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all’impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità [16].

     8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’indennità è proporzionalmente ridotta.

     9. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

     a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti, nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado [17];

     b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

     c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

     10. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale [18].

     11. (Omissis) [19].

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria))

     1. (Omissis) [20].

     2. (Omissis) [21].

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Disposizioni finali)

     1. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al Titolo IV della l.r. 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni si applicano per quanto compatibili con quanto disposto dall’articolo 13 della l.r. 10/2008, come modificato dall’articolo 3 della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione, l’elenco di cui all’articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la nomina dei componenti del Collegio avviene entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell’elenco.

     3. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, adotta il provvedimento di cui all’articolo 9 ter, comma 1, introdotto dall’articolo 1 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[2] Sostituisce l’art. 9 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[3] Insersice gli artt. 9 bis e 9 ter nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[4] Modifica il comma 2 dell’art. 16 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[5] Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell’art. 63 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[6] Sostituisce l'art. 26 della L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.

[7] Sostituisce il comma 1 dell’art. 27 della L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.

[8] Modifica il comma 4 dell’art. 27 della L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.

[9] Modifica il comma 3 dell’art. 13 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[10] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[11] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[12] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[13] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 29 luglio 2016, n. 17.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2018 n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5.

[19] Comma sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 18 marzo 2013, n. 5.

[20] Modifica il comma 2 dell’art. 55 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15.

[21] Modifica il comma 3 dell’art. 55 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15.