§ 5.2.86 - L.R. 6 luglio 2016, n. 13.
Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/07/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Obiettivi
Art. 4.  Piano regionale per l’immigrazione
Art. 5.  Coordinamento delle politiche per l’immigrazione e attuazione del Piano regionale per l’immigrazione
Art. 6.  Interventi
Art. 7.  Integrazione con le attività ordinarie della Regione
Art. 8.  Carta dei servizi e sportelli informativi
Art. 9.  Conferenza regionale per i migranti
Art. 10.  Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati
Art. 11.  Registro delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori
Art. 12.  Registro regionale dei Mediatori culturali
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Norma finanziaria
Art. 15.  Dichiarazione di urgenza


§ 5.2.86 - L.R. 6 luglio 2016, n. 13.

Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati

(B.U. 6 luglio 2016, n. 26)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Basilicata nell’ambito delle proprie competenze e in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione.

2. La Regione riconosce e promuove i processi di inclusione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati.

3. Le politiche regionali mirano a garantire pari opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e di istruzione, ad assicurare la tutela delle donne e dei minori immigrati, a favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali, religiose e linguistiche, a promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, a incoraggiare, sostenere e tutelare l’associazionismo e la cooperazione degli immigrati, eliminando ogni forma di discriminazione e contrastando lo sfruttamento degli immigrati favorendo la cittadinanza attiva per i migranti e diffondendo l’esercizio congiunto di diritti e doveri.

 

     Art. 2. Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:

a. i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea ed i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale (di seguito denominati cittadini stranieri migranti);

b. i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;

c. gli apolidi ed i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.

 

     Art. 3. Obiettivi

1. La Regione Basilicata, in raccordo con gli Enti pubblici e le Organizzazioni Non Governative presenti sul territorio, promuove la realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) per l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a. considerare i fenomeni migratori come componenti strutturali e ordinarie del contesto socio economico regionale collocandoli nell’ambito di programmazioni adeguate e definite;

b. rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo, economico, sociale e culturale che limitano la reciproca e completa integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, considerando i fenomeni migratori opportunità di sviluppo per la società e il territorio regionale;

c. dare piena attuazione alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, sullo status dei rifugiati e sul diritto di asilo, garantendo percorsi dedicati all’inserimento sociale di cittadini stranieri migranti particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

d. accrescere la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei cittadini, nelle istituzioni pubbliche e private e nelle realtà associative e produttive che agiscono sul territorio regionale, agevolando l’accoglienza e l’ospitalità dei migranti e dei rifugiati presso i singoli cittadini o le famiglie lucane che lo richiedano;

e. acquisire conoscenze strutturate e aggiornate sui flussi migratori che interessano il territorio regionale anche ai fini di una corretta informazione;

f. promuovere, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche:

- la conoscenza dell’ordinamento italiano;

- l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;

- l’apprendimento dell’educazione civica;

- l’informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza;

g. promuovere la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati e dei rifugiati e la loro partecipazione alla vita pubblica locale con particolare attenzione ai processi di inserimento socio-lavorativo;

h. contrastare le forme di razzismo e di discriminazione, lo sfruttamento lavorativo e sessuale nonché i fenomeni criminosi e quelli relativi all’economia sommersa;

i. favorire lo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri e italiani in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati;

j. sostenere iniziative di cooperazione internazionale.

 

     Art. 4. Piano regionale per l’immigrazione

1. Il Piano regionale per l’immigrazione è approvato dal Consiglio regionale e definisce le linee guida in materia di programmazione integrata in favore dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati.

2. Il Piano regionale ha valenza biennale ed è elaborato sulla base dei fabbisogni relativi alla presenza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati in Basilicata tenendo conto del contesto italiano e comunitario e delle normative vigenti.

3. Il Piano regionale per l’immigrazione è attivato in favore di tutti i destinatari individuati nell’art. 2 con modalità ed interventi specifici.

4. Il Piano regionale definisce anche le metodologie per far fronte a flussi migratori straordinari conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni improvvise di instabilità politica e disciplina gli interventi straordinari per la prima accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza.

5. Il Piano regionale esplicita gli indirizzi, le strategie, gli obiettivi, le risorse finanziarie, le attività di monitoraggio e valutazione e, sulla base dei finanziamenti stanziati, definisce gli interventi con le azioni da attivare, i soggetti ammissibili, le risorse organizzative e tecniche nonché le modalità di selezione.

 

     Art. 5. Coordinamento delle politiche per l’immigrazione e attuazione del Piano regionale per l’immigrazione

1. La Giunta regionale propone e cura l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate.

2. E’ istituito, con delibera di Giunta regionale, presso il Dipartimento Presidenza della Giunta regionale il “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” costituito dai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali o loro delegati integrato da ulteriori organismi regionali e dai soggetti istituzionali ed associativi che agiscono nel settore dell’accoglienza dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati operanti da almeno dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta o suo delegato ed ha il compito di:

a. fornire indirizzi metodologici nella definizione del Piano regionale per l’immigrazione;

b. mettere a sistema progetti ed azioni relativi ai fenomeni migratori;

c. mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati nell’ambito del territorio regionale;

d. promuovere attività di sostegno ai migranti, rifugiati, lavoratori anche stagionali presenti, dare attuazione alle intese con il Governo, con gli Enti locali, anche con il coinvolgimento dei rappresentanti dei progetti SPRAR e dei titolari di altri interventi di accoglienza e d’integrazione, con le parti sociali e il volontariato;

e. condividere standard operativi comuni tra i vari Enti gestori, al fine di migliorare la consistenza delle risorse finanziarie e umane, velocizzare le procedure e implementare l’efficacia dei risultati;

f. concordare programmi in materia di protezione e inclusione sociale che considerino specificamente le problematiche dei rifugiati e dei migranti;

g. contribuire a definire Linee guida emanate dal Dipartimento regionale per le Politiche della Persona per le Aziende sanitarie locali per una omogenea applicazione delle norme nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari della regione, per i rifugiati ed i migranti, considerando anche le problematiche derivanti dalle culture di provenienza dei migranti e dei rifugiati;

h. promuovere l'attivazione di programmi di intervento per l’alfabetizzazione e l’accesso ai servizi educativi, per l’istruzione e la formazione professionale, per l’inserimento lavorativo, la lotta al lavoro nero ed al caporalato e il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e la comunicazione interculturale a favore dei migranti e dei rifugiati;

i. curare l’attuazione del Piano in collaborazione con le strutture regionali interessate, tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell’imprenditoria locale e stabilire annualmente, con apposite Linee guida, le procedure ed i termini per la presentazione dei progetti nonché i criteri e le modalità di approvazione degli stessi e di erogazione dei contributi.

 

     Art. 6. Interventi

1. Il Piano regionale per l’immigrazione prevede l’erogazione di finanziamenti finalizzati ai seguenti interventi:

a. realizzazione del Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM);

b. gestione dell’accoglienza e dell’orientamento legale e sociale degli stranieri migranti e dei rifugiati presso le comunità locali sulla base degli standard qualitativi previsti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR;

c. supporto all’inserimento lavorativo;

d. sostegno alla creazione di nuove attività economiche imprenditoriali con lo strumento del microcredito che coinvolgano direttamente i destinatari individuati all’art. 2, comma 1, lett. a) e b);

e. gestione di assistenza specifica per categorie di cittadini stranieri migranti e rifugiati particolarmente vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli, minori non accompagnati, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o sottoposte a pratiche di mutilazioni genitali femminili;

f. interventi per favorire la presenza di mediatori linguistico-culturali presso le strutture sanitarie quali le sedi dei distretti, ospedali, consultori familiari ed ambulatori che registrano un maggiore accesso di stranieri;

g. interventi di formazione degli adulti volti a favorire:

- l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana;

- il proseguimento degli studi e riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli formativi acquisiti nei paesi di origine;

- gli sbocchi occupazionali anche con piani di rientro nei Paesi di provenienza, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento nell’ambito del sistema pubblico;

h. diffusione di iniziative promozionali e attività formative, anche con il coinvolgimento del mondo scolastico ed universitario, relative alla cultura dell’accoglienza e dell’integrazione nonché alla conoscenza del diritto d’asilo, con particolare riguardo agli operatori della pubblica amministrazione;

i. interventi mirati alla formazione sui temi dell’educazione interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale non docente;

j. interventi in favore del diritto allo studio universitario che prevedano programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti nelle Università degli studi e negli istituti di ricerca regionali e nei Paesi di emigrazione,

k. formazione di mediatori culturali qualificati;

l. ristrutturazione ed adeguamento, nonché affitto, arredamento e manutenzione delle strutture abitative destinate all'ospitalità dei rifugiati da parte degli enti locali;

m. riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di accoglienza, iniziative rivolte all’aggregazione sociale e culturale degli stranieri accolti nella comunità locale anche attraverso il recupero di strutture pubbliche.

2. Sono titolari degli interventi di cui al comma 1, nell’ambito delle reciproche competenze, i Comuni, le Province, gli Enti locali, le Istituzioni scolastiche, le Aziende sanitarie, le ATER e gli altri soggetti pubblici nonché le Fondazioni, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale che abbiano nelle proprie finalità l’accoglienza e l’inclusione dei rifugiati e dei cittadini stranieri migranti.

3. E’ data priorità finanziaria ad interventi che considerino l’accoglienza di stranieri migranti e rifugiati come parte integrante di programmi di sviluppo e di valorizzazione delle vocazioni agricole, industriali, turistiche e artigianali delle comunità locali, anche con riferimento a progetti di economia solidale, cooperativa e di inclusione occupazionale per giovani e donne.

4. I finanziamenti concessi sono ammessi fino alla misura massima dell’80% dell’importo complessivo del progetto.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia istituzionale e garantire l’incremento effettivo e moltiplicativo dell’investimento regionale sono favorite le forme associate dei soggetti titolari di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Integrazione con le attività ordinarie della Regione

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, conforma normative settoriali e strumenti di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie al fine di garantire ai cittadini stranieri e ai rifugiati l’effettivo accesso ai servizi rivolti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, alla conciliazione, all’istruzione e alla formazione professionale, all’inserimento lavorativo, all’inclusione sociale e alle politiche abitative.

 

     Art. 8. Carta dei servizi e sportelli informativi

1. La Regione, attraverso specifici protocolli, promuove la Carta dei servizi per i cittadini stranieri migranti e rifugiati per informare in modo trasparente e diretto sull’offerta dei servizi disponibili nonché sulle modalità di accesso.

2. La Carta dei servizi esplicita gli strumenti volti a favorire un’accoglienza rispettosa dei diritti dei cittadini migranti e rifugiati e delle loro famiglie nella comunità regionale allo scopo di rafforzare i processi d’integrazione.

3. Gli sportelli informativi nell’ambito della Carta dei servizi assicurano adeguato orientamento ai cittadini stranieri migranti e rifugiati al sistema integrato dei servizi presenti sul territorio e nel panorama normativo con l’obiettivo di superare barriere che possono ostacolare la realizzazione dei diritti soggettivi.

 

     Art. 9. Conferenza regionale per i migranti

1. Con cadenza biennale, l’Ufficio competente del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale per i migranti, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere indicazioni utili alla redazione del Piano regionale per l’immigrazione.

2. Alla Conferenza regionale sono invitati a partecipare di diritto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations Higt Commissioner for Refugees -“UNHCR”) e il Servizio Centrale, ognuno con un proprio rappresentante.

3. Le risultanze della Conferenza regionale per i migrati sono trasmesse, con apposito verbale, entro trenta giorni dallo svolgimento dei lavori, dal Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari competenti e alla Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati.

 

     Art. 10. Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati

1. E’ istituita la Consulta regionale per i cittadini stranieri migranti e rifugiati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo con organismi istituiti presso le Prefetture di Potenza e di Matera. In particolare:

a. formula proposte ed esprime pareri consultivi sugli interventi di programmazione regionale in favore di cittadini stranieri migranti e rifugiati e delle loro famiglie, anche in relazione alla prospettiva di genere, alla tutela e alla difesa dei loro diritti nonché alla loro qualità di vita e condizione d’integrazione sociale;

b. promuove e favorisce il lavoro di Rete tra quanti nelle comunità locali si impegnano a vario titolo per assicurare i diritti degli immigrati e dei rifugiati, valorizzando l’esperienza di ciascuno;

c. promuove la costituzione e lo sviluppo di associazioni e di cooperative composte in prevalenza o esclusivamente da cittadini stranieri migranti e rifugiati.

3. La Regione, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Regionale sul Lavoro (Basil), raccoglie dati e realizza studi e ricerche sui fenomeni migratori con approfondimenti e specifiche sessioni tematiche, promuovendo la ricerca scientifica riguardo alle problematiche correlate alla migrazione. Le attività di ricerca e di documentazione sono garantite, attraverso un Centro studi e documentazione delle culture dei migranti che attiva rapporti di partenariato e collaborazione con Enti, Università, Società scientifiche, Associazioni, esperti italiani e stranieri.

4. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Giunta regionale ed è costituita:

a. dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che ne assume le funzioni di Presidente;

b. dai dirigenti generali o loro delegati dei Dipartimenti della Presidenza, Politiche della Persona, Politiche Agricole e Forestali e Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

c. da sei rappresentanti dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati delle principali comunità presenti sul territorio regionale, individuati attraverso i criteri di rappresentanza e rotazione tra le Associazioni iscritte al Registro di cui all’art.11;

d. da tre rappresentanti designati tra le Associazioni, le fondazioni e gli enti che svolgono attività significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale iscritte al Registro di cui all’art.11;

e. da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f. da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

g. da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti e Associazioni (Unioncamere, ANCI, Ufficio Scolastico regionale, Ufficio regionale del Lavoro, Università degli Studi della Basilicata, Amministrazione Provinciale di Potenza e di Matera).

h. da un rappresentante designato dal Centro per la Giustizia Minorile.

5. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. Qualora non siano pervenute le designazioni nel termine indicato, la Consulta è validamente costituita purché siano assicurate le designazioni della maggioranza dei componenti.

6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con specifico provvedimento, definisce modalità e funzionamento della Consulta e del Centro studi e documentazione delle culture dei migranti.

 

     Art. 11. Registro delle Associazioni e degli Enti per fenomeni migratori

1. E’ istituito, presso il competente Ufficio del Dipartimento Presidenza, il Registro regionale delle Associazioni e degli Enti per i fenomeni migratori.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e criteri d’iscrizione e la tenuta del registro.

3. La Regione promuove la formazione e l’aggregazione delle Associazioni dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati con specifici strumenti di sostegno contenuti nel Piano regionale per l’immigrazione.

 

     Art. 12. Registro regionale dei Mediatori culturali

1. E’ istituito il Registro regionale dei Mediatori culturali, al fine di disporre di soggetti specializzati e in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.

2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina modalità e criteri d’iscrizione e la tenuta del registro.

3. Sulla base di Protocolli d’intesa tra Regione ed Enti interessati ai servizi di accoglienza e d’integrazione i soggetti specializzati iscritti nel Registro regionale potranno essere utilizzati per attività di mediazione, accompagnamento e orientamento.

 

     Art. 13. Abrogazione

1. La legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione) e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

 

     Art. 14. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse regionali, statali e comunitarie, annualmente approvate con la legge di bilancio.

2. Ai componenti degli organismi di cui alla presente legge non è dovuto nessun compenso al di fuori del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed alle attività connesse alle funzioni.

3. Il comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 24 aprile 2009, n. 10 è così modificato:

“2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con proprio atto, può contribuire al piano dell’attività della fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.”

 

     Art. 15. Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.