§ 4.6.6 - L.R. 17 agosto 1998, n. 25.
Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19-12-1994, n. 46.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche e protezione civile
Data:17/08/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia degli eventi calamitosi.
Art. 3.  Compiti di protezione civile.
Art. 4.  Attività regionale.
Art. 5.  Attività del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6.  Attività della Giunta regionale.
Art. 7.  Attività del Comitato Regionale di Protezione Civile.
Art. 8.  Attività dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile.
Art. 9.  Commissione Tecnico-Scientifica di Protezione Civile.
Art. 10.  Censimento ed identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale.
Art. 11.  Monitoraggio degli eventi e delle situazioni di rischio potenziale.
Art. 12.  Programma regionale di previsione e prevenzione.
Art. 13.  Mappe di rischio.
Art. 14.  Verifica dell'attività di pianificazione urbanistica.
Art. 15.  Verifica delle condizioni di sicurezza di opere e infrastrutture.
Art. 16.  Interventi di adeguamento di opere pubbliche e private esistenti a condizioni di sicurezza.
Art. 17.  Programmi e corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale in materia di prevenzione dei rischi.
Art. 18.  Accertamento delle situazioni calamitose.
Art. 18 bis.  Stato di emergenza regionale
Art. 19.  Rilevazione dei danni.
Art. 20.  Sala operativa e unità di crisi.
Art. 21.  Accertamento dell'avvenuto superamento della situazione calamitosa.
Art. 22.  Provvedimenti atti alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Art. 23.  Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del servizio nazionale di protezione civile.
Art. 24.  Collaborazione con le Province, con le Comunità Montane e con i Comuni.
Art. 25.  Collaborazione con le associazioni di volontariato.
Art. 26.  Convenzioni.
Art. 27.  Norme transitorie.
Art. 28. 
Art. 29.  Disposizioni finanziarie.
Art. 30.  Pubblicazione.


§ 4.6.6 - L.R. 17 agosto 1998, n. 25.

Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19-12-1994, n. 46.

(B.U. 21 agosto 1998, n. 46).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     2. La Regione organizza l'attività regionale di protezione civile, avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

     3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

     4. A tal fine la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, nonché con gli altri Enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

 

     Art. 2. Tipologia degli eventi calamitosi.

     Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

     a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;

     b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;

     c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

     Art. 3. Compiti di protezione civile.

     1. Sono individuabili, nell'ambito dell'attività di protezione civile le seguenti funzioni:

     a) previsione degli eventi calamitosi e dei rischi ad essi connessi, da attuarsi mediante studi e ricerche, atti alla determinazione delle cause dei fenomeni e della probabilità che l'evento si verifichi, nonché alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi:

     b) prevenzione dei danni derivanti da possibili eventi calamitosi, da attuarsi mediante:

     - verifica di compatibilità dell'attività urbanistica con le mappe di rischio, di cui al successivo art. 14;

     - verifica delle condizioni di sicurezza di strutture ed infrastrutture, ed il conseguente adeguamento, ove necessario, di cui al successivo art. 15;

     - attività di informazione, formazione ed aggiornamento della popolazione sui rischi e sui comportamenti atti a fronteggiarli;

     c) soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, da attuarsi mediante l'adozione dei provvedimenti atti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, nonché l'esecuzione di interventi urgenti volti a scongiurare ulteriori danni;

     d) superamento dell'emergenza, da attuarsi mediante l'adozione, in forma coordinata con gli organismi istituzionali competenti, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

 

TITOLO II

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE REGIONALE

 

Cap. 1

Ordinamento

 

     Art. 4. Attività regionale.

     1. La Regione, in attuazione della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, partecipa all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento.

     2. Le attività di protezione civile, di competenza della Regione, sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture regionali che hanno competenza in ambito di protezione civile. Tale coordinamento riguarda, oltre alle strutture specifiche del servizio, anche quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti, coordinate secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di protezione civile la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con le strutture dello Stato.

 

     Art. 5. Attività del Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato:

     a) coordina gli interventi regionali in attuazione delle attività di cui al precedente art. 2 lett. b);

     b) propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti di competenza di quest'ultima;

     c) riceve le comunicazioni, di cui agli artt. 14 comma 2 lett. a), e 15 comma 3, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 dai Prefetti e dai Sindaci e ne valuta i contenuti al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;

     d) presiede il Comitato Regionale di Protezione Civile;

     e) svolge la funzione di commissario se delegato a norma dell'art. 5, comma 4 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

     f) cura il coordinamento e l'armonizzazione delle attività di protezione civile con quelle di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria a seguito di preventivi accordi o convenzioni;

     g) partecipa al Consiglio Nazionale di Protezione Civile.

 

     Art. 6. Attività della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato:

     a) approva gli indirizzi per l'attuazione delle attività regionali di protezione civile;

     b) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

     c) approva gli atti concernenti forme di collaborazione in materia di protezione civile con altre Regioni o strutture dello Stato;

     d) approva le convenzioni da stipulare ai sensi del successivo art. 26;

     e) presenta al Consiglio regionale, periodicamente, e secondo l'occorrenza, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di Protezione Civile.

 

     Art. 7. Attività del Comitato Regionale di Protezione Civile.

     1. E' istituito il Comitato regionale di Protezione Civile, quale organo consultivo della Regione, per assicurare la compatibilità ed il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella specifica materia.

     2. Il Comitato, in particolare, esprime pareri in ordine:

     - ai programmi regionali di previsione e prevenzione;

     - alle mappe di rischio;

     - ai piani di intervento.

     3. Il Comitato regionale di Protezione Civile è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore regionale delegato, assistito dal dirigente generale del dipartimento presso il quale è attestato l'Ufficio di Protezione Civile e dal dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile ed è composto:

     - dai Prefetti della regione o loro delegati;

     - dal Commissario di Governo della regione o suo delegato;

     - dai Questori della regione o loro delegati;

     - dai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco della regione o loro delegati;

     - dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della regione o loro delegati;

     - da due Presidenti di Comunità Montane, designati dall'UNCEM o loro delegati;

     - dai Sindaci dei due comuni capoluogo o loro delegati, nonché dai Sindaci di due comuni designati dall'ANCI o loro delegati;

     - dal responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;

     - dal dirigente dell'ufficio periferico del Servizio Nazionale Dighe o suo delegato;

     - da un rappresentante dell'Ente Irrigazione per la Basilicata;

     - dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino o suo delegato;

     - dal Direttore generale dell'ARPAB o suo delegato;

     - dal Comandante della Regione Militare o suo delegato;

     - dal Comandante della Regione Basilicata dei Carabinieri o suo delegato;

     - dal Comandante della Guardia di Finanza o suo delegato;

     - dal Presidente della Croce Rossa Italiana o suo delegato;

     - da tre rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, nominati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato su designazione delle stesse Associazioni.

     4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o dell'assessore delegato, con preavviso che indica gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima di quello della seduta, salvo convocazione urgente in fase operativa.

     5. Nella seduta annuale obbligatoria, in ogni caso, il Comitato esamina le situazioni verificatesi nel periodo precedente, e propone, ove ne ravvisi la necessità, adeguamenti agli indirizzi generali dell'attività di protezione civile della Regione, ovvero aggiornamenti del programma regionale.

     6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa, e comunque fino alla nomina successiva; il predetto Comitato è attestato presso la sede regionale di Protezione Civile, il cui dirigente designa il funzionario addetto ai servizi di segreteria.

     7. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Ai componenti del predetto Comitato non dipendenti di pubblica amministrazione è dovuto il trattamento di missione e di trasferta spettante ai dirigenti regionali.

 

     Art. 8. Attività dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile.

     1. L'Ufficio di Protezione Civile cura lo svolgimento delle attività regionali di cui alla presente legge.

     2. L'Ufficio sarà dotato di strumentazioni e di sistemi, anche informatici, al fine di poter raccogliere, conservare ed aggiornare dati ed informazioni concernenti l'attività e la predisposizione dei programmi, nonché per ricevere e fornire tempestivamente informazioni e indicazioni operative in ordine alle attività di intervento.

     3. Gli Uffici regionali: Lavori Pubblici, Tutela della natura, OO.PP. e Difesa del suolo, Geologico e Prevenzione dei rischi naturali e sismici, Autonomie Locali, Foreste e tutela del territorio, Formazione Professionale, Istruzione, Sistema informativo regionale, Prevenzione e sicurezza ambientale, Sanità, Territorio di Matera e altri eventualmente interessati, sono tenuti a collaborare con il servizio di protezione civile e, all'occorrenza, a partecipare alle sedute del Comitato Regionale.

     4. Il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile, per finalità di programmazione e di interventi, convoca incontri con i dirigenti dei settori di cui al precedente comma. Nel caso di eventi calamitosi di notevole vastità ed intensità, o qualora le condizioni obiettive lo dovessero richiedere, il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile coordina gli Uffici di cui al precedente comma, sia ai fini della valutazione di eventi calamitosi in atto o potenziali, che per l'attività di rilevamento dei danni.

 

Cap. 2

Attività e organizzazione regionale in materia di previsione degli eventi calamitosi

 

     Art. 9. Commissione Tecnico-Scientifica di Protezione Civile.

     1. E' istituita la Commissione Tecnico-Scientifica di Protezione Civile con la funzione di:

     a) predisporre e organizzare gli indirizzi, le fasi e le modalità di studio in materia di previsione degli eventi calamitosi;

     b) valutare le informazioni tratte dagli studi, dalle ricerche e dai dati raccolti, al fine della predisposizione degli elaborati di previsione degli eventi calamitosi;

     c) dare le indicazioni operative ai fini della predisposizione del programma regionale di previsione e prevenzione, delle mappe di rischio e dei piani di intervento di cui agli articoli successivi;

     d) valutare, anche mediante verifiche periodiche in corso di redazione, gli strumenti di previsione di cui alla precedente lett. c);

     e) esprime pareri circa la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le situazioni di pericolosità rilevate dalle mappe di rischio.

     2. La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta da:

     - un esperto in materia di rischio geologico;

     - un esperto in materia di rischio idrogeologico;

     - un esperto in materia di rischio chimico e batteriologico;

     - un esperto in materia di rischio ambientale;

     - un esperto in materia di rischio sismico;

     - un esperto in materia di lotta agli incendi;

     - un esperto in materia di rischio delle strutture di trasporti;

     - un esperto in materia di organizzazione del pronto soccorso;

     tale Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva.

     3. La Commissione è coordinata dal dirigente dell'Ufficio regionale di Protezione Civile, che designa un funzionario per il servizio di segreteria.

     4. La Commissione si avvale dell'apporto degli studi e delle ricerche della comunità scientifica, del mondo accademico, delle istituzioni pubbliche e degli apporti volontari di privati, nonché della collaborazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile previo accordi o convenzioni.

     5. Ai componenti della Commissione, estranei all'Amministrazione regionale, spettano i gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia.

     6. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione.

 

     Art. 10. Censimento ed identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale.

     1. L'Ufficio Regionale di Protezione Civile, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 9 ed avvalendosi dell'apporto dei dati forniti dalla comunità scientifica, dagli istituti di ricerca, nonché dai competenti uffici dello Stato e degli Enti Locali, con i quali siano stati preventivamente stipulati accordi o convenzioni, provvede alla raccolta dei dati e degli elementi necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 11. Monitoraggio degli eventi e delle situazioni di rischio potenziale.

     1. L'Ufficio regionale di Protezione Civile cura la raccolta e la catalogazione dei dati inviati dai competenti uffici dello Stato e degli Enti Locali, nonché dagli istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati operanti nel settore del monitoraggio e dell'osservazione dei fenomeni di rischio potenziale.

     2. E' istituito l'Osservatorio Regionale per il monitoraggio sismico, finalizzato al rilevamento e alla registrazione delle caratteristiche degli eventi tellurici. Per il suo funzionamento potranno essere stipulate convenzioni con altri istituti scientifici e di ricerca, nonché con esperti del settore. In tale ambito la Regione potrà avvalersi del Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area Mediterranea.

     3. Per le finalità del monitoraggio degli eventi sismici potranno essere promossi rapporti di collaborazione con gli Enti Locali.

 

     Art. 12. Programma regionale di previsione e prevenzione.

     1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio, in stretto raccordo con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale, in armonia con le indicazioni della Commissione Tecnico-Scientifica e dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 225/92.

     2. Il programma di previsione consiste in una approfondita relazione di studio, che partendo dai dati censiti e catalogati dei rischi potenziali, attraverso la loro elaborazione con modelli e procedure previsionali, di tipo anche statistico, perviene ad una valutazione di ciascun rischio, con particolare riferimento alla probabile entità dell'evento, all'entità dei danni che può causare e alla probabilità che esso si verifichi.

     3. Il programma di prevenzione, sulla base delle indicazioni fornite dal programma di previsione, individua:

     a) gli interventi atti a prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;

     b) le opportune attività informative e formative.

     4. I programmi regionali di previsione e prevenzione sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, acquisito il parere del Comitato Regionale di Protezione Civile.

     5. I programmi restano in vigore fino all'approvazione di quelli successivi e saranno revisionati ogni triennio, sulla base di nuove informazioni e dati, ovvero di nuove acquisizioni di studio o mutamento delle condizioni su proposta della Commissione Tecnico-Scientifica. Per le modificazioni e gli adeguamenti si osservano le procedure di approvazione.

 

     Art. 13. Mappe di rischio.

     1. La Regione definisce le mappe dei rischi, in relazione ai singoli tematismi, che costituiscono la esplicazione, su supporto cartografico, delle risultanze del Piano Regionale di Previsione.

     2. Le mappe di rischio contengono prescrizioni, vincoli, indirizzi e direttive in ordine all'espletamento di tutte le attività di pianificazione territoriale nell'ambito del territorio regionale.

     3. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio regionale, su Proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale di Protezione Civile.

 

Cap. 3

Attività e organizzazione regionale in materia di prevenzione degli eventi calamitosi

 

     Art. 14. Verifica dell'attività di pianificazione urbanistica.

     1. L'attività di pianificazione urbanistica dei Comuni è sottoposta a verifica preventiva di compatibilità con le mappe di rischio. In tal senso i Comuni, in fase preventiva all'adozione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, acquisiscono, contestualmente al parere dell'Ufficio Geologico Regionale, anche il nulla-osta dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile in relazione alle situazioni di rischio.

     2. Ai fini del rilascio del predetto nulla-osta, il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile a seguito delle verifiche svolte, e acquisito il parere della Commissione Tecnico-Scientifica, dichiara la compatibilità delle previsioni con le situazioni di pericolosità rilevate dalle mappe di rischio.

 

     Art. 15. Verifica delle condizioni di sicurezza di opere e infrastrutture.

     1. L'Ufficio regionale di Protezione Civile predispone, organizza e coordina interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza degli edifici pubblici e privati, con priorità per quelli di importanza strategica, al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione può avvalersi, oltre che dei propri uffici, anche delle strutture tecniche di altri Enti pubblici interessati, quali Province, Comuni, Comunità Montane, nonché di strutture private di comprovata qualificazione ed esperienza.

 

     Art. 16. Interventi di adeguamento di opere pubbliche e private esistenti a condizioni di sicurezza.

     1. In base alle risultanze delle verifiche di cui all'art. 15, e alle indicazioni dei Piani Regionali di Previsione e Prevenzione, la Regione predispone e coordina interventi di adeguamento a condizioni di sicurezza di opere pubbliche e private, con il concorso degli Enti locali.

     2. Il programma degli interventi, dimensionato in relazione alle disponibilità finanziarie, darà priorità agli interventi relativi alle opere pubbliche di importanza strategica e agli edifici pubblici e privati suscettibili di affollamento che, in relazione al loro uso, possono costituire, in caso di evento calamitoso, pericolo per la incolumità di un elevato numero di persone.

     3. Il programma degli interventi è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile.

     4. In relazione all'attuazione del programma di interventi, nonché di ogni altra opera eseguita in relazione alle finalità di cui all'art. 1, l'Ufficio Regionale di Protezione Civile, oltre a poter progettare e dirigere la realizzazione degli interventi, assume in ogni caso compiti di sorveglianza mediante verifiche e controlli da effettuarsi anche in corso d'opera.

 

     Art. 17. Programmi e corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale in materia di prevenzione dei rischi.

     1. In ottemperanza alle indicazioni fornite dai Piani Regionali di Previsione e Prevenzione, la Giunta regionale approva i progetti di formazione, informazione e aggiornamento in materia di protezione civile, da attuare sia presso sedi regionali, che presso Enti pubblici e istituzioni private senza scopo di lucro, con finalità di protezione civile. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere amministrazioni pubbliche con personale esperto nelle tematiche da trattare.

     2. I progetti di cui al comma 1 hanno le finalità di attività formative informative e di aggiornamento, da attuare nei confronti di:

     - del personale delle amministrazioni, degli Enti e delle Istituzioni che possono essere chiamati ad intervenire nel caso di calamità, al fine di ottimizzare i programmi di intervento e preordinare l'organizzazione dell'attività di soccorso, elevandone gli standards di efficienza ed efficacia;

     - dei professionisti dei tecnici e degli operatori dei settori interessati dai programmi di prevenzione, al fine di formarli ed aggiornarli su metodologie e normative da applicare, al fine di ridurre i danni conseguenti a possibili eventi calamitosi;

     - dei docenti e degli alunni delle scuole, di qualsiasi ordine e grado, della Regione, al fine di consentire la formazione di una moderna coscienza di protezione civile e di educarli all'assunzione di comportamenti razionali in caso di evento calamitoso.

 

Cap. 4

Attività e organizzazione regionale in materia di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi

 

     Art. 18. Accertamento delle situazioni calamitose.

     1. Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente l'Ufficio Regionale di Protezione Civile, che provvede ad informare il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, a norma del comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 225/92; il predetto Ufficio provvede ad acquisire, con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestività ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e dell'entità dell'evento calamitoso.

     2. L'Ufficio di Protezione Civile assicura, in ogni caso, l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali.

     3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 il dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile è autorizzato ad avvalersi delle altre strutture ed uffici regionali.

 

     Art. 18 bis. Stato di emergenza regionale [1]

     1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.

     2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:

     a) i comuni interessati dall'emergenza;

     b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;

     c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti;

     d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

     3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice di Protezione Civile”, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa.

     4. In presenza di un'emergenza, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 25/98, la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.

     5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

     6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 25/98.

     7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale.

     8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

 

     Art. 19. Rilevazione dei danni.

     1. L'Ufficio Regionale di Protezione Civile, e, secondo le occorrenze, gli altri uffici regionali, collaborano con gli Enti locali per la determinazione degli ambiti territoriali danneggiati e per la valutazione dei danni verificatisi, con particolare riferimento ai seguenti settori:

     - opere beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli altri Enti locali;

     - strutture e coltivazioni agricole e forestali;

     - attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

     - altri beni privati.

     2. Qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo Comune, all'attività di cui al precedente comma provvede l'amministrazione comunale, ad eccezione delle opere, dei beni e dei servizi pubblici di esclusivo interesse regionale.

 

     Art. 20. Sala operativa e unità di crisi.

     1. E' istituita, presso l'ufficio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regionale" quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente dell'Ufficio ed è presidiata nell'arco delle 24 ore.

     2. La Sala operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle necessarie attrezzature e strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare, la organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati riguardanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi. La Sala operativa è, altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.

     3. In situazioni di emergenza la Sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente all'Ufficio Protezione Civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

     4. In caso di evento calamitoso in atto o potenziale, qualora, sulla base degli elementi disponibili, si renda necessario un intervento di coordinamento delle attività di soccorso, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato può istituire una unità di crisi, costituita dalle autorità componenti in tutto o in parte il Comitato Regionale di cui al precedente art. 7, integrato dai funzionari degli uffici interessati e da consulenti di qualificata e comprovata esperienza.

     5. In caso di evento calamitoso il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato può autorizzare l'operatività del settore di protezione civile per 24 ore giornaliere, e può attribuire al dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

 

Cap. 5

Attività e organizzazione regionale per il concorso al superamento dell'emergenza

 

     Art. 21. Accertamento dell'avvenuto superamento della situazione calamitosa.

     1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, ricevuta apposita comunicazione dall'Autorità designata al coordinamento dell'intervento, predispone, avvalendosi dell'Ufficio regionale di protezione civile, la verifica dell'avvenuto superamento della situazione calamitosa, nonché dei provvedimenti tecnici adottati.

 

     Art. 22. Provvedimenti atti alla ripresa delle normali condizioni di vita.

     1. La Regione, a seguito della verifica dell'avvenuto superamento della situazione calamitosa di cui all'art. 21, promuove e coordina le attività volte alla ripresa delle normali condizioni di vita, mediante la eliminazione delle opere provvisionali e delle infrastrutture predisposte per fronteggiare temporaneamente esigenze di servizi durante l'emergenza.

     2. La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo, verifica l'avvenuta revoca dei provvedimenti e delle ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza.

 

TITOLO III

COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E ISTITUZIONI

 

     Art. 23. Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del servizio nazionale di protezione civile.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con le altre Regioni.

     2. La Regione può addivenire ad intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.

 

     Art. 24. Collaborazione con le Province, con le Comunità Montane e con i Comuni.

     1. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni, oltre alle specifiche competenze attribuite in materia di protezione civile dalla Legge 225/92 collaborano con la Regione per le finalità di cui all'art. 1 mediante le seguenti attività:

     - trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale;

     - partecipano all'attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione;

     - partecipano all'attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture.

     2. I Comuni, inoltre, collaborano con la Regione anche mediante le seguenti attività:

     - acquistano, preventivamente all'adozione in Consiglio Comunale, il parere di conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, rilasciato dal dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile;

     - comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni calamitose in atto o potenziali;

     - fronteggiano l'evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove concedibili di contributi statali o regionali;

     - partecipano all'attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie strutture tecniche qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo comune;

     - comunicano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale delegato l'avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l'autorità preposta al coordinamento dell'intervento;

     - partecipano all'adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle normali condizioni di vita.

 

     Art. 25. Collaborazione con le associazioni di volontariato.

     1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso o interventi operativi e superamento dell'emergenza, stimolando iniziative di qualificazione delle stesse associazioni e fornendo sussidi e attrezzature.

     2. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile avviene con coordinamento funzionale sulla base delle direttive delle autorità preposte.

 

     Art. 26. Convenzioni.

     1. La Regione, per le attività di previsione e prevenzione, definite dalla presente legge, può stipulare apposite convenzioni con l'Università degli Studi della Basilicata, con Enti e organi tecnici di natura pubblica ed Istituzioni scientifiche pubbliche e private.

     2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Organi dello Stato quali i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, enti pubblici, aziende pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato, da impiegare nelle operazioni di protezione civile a supporto delle strutture regionali e locali.

     3. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private, al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, o, se delegato, del dirigente dell'Ufficio di Protezione Civile, la tempestiva esecuzione dei lavori di somma urgenza, nonché la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare nelle fasi operative di emergenza, a supporto delle strutture regionali di Protezione Civile.

     4. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

 

     Art. 27. Norme transitorie.

     1. Le prescrizioni di cui all'art. 14 entreranno in vigore solo dopo l'avvenuta approvazione delle mappe di rischio da parte del Consiglio Regionale.

     1 bis. Nelle more del riordino della normativa di settore, per quanto non espressamente previsto nella presente legge o in contrasto con essa, si applicano le norme di cui al d.lgs. n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile” e di ogni altra normativa nazionale e/o unionale in materia di protezione civile [2].

     2. L'Ufficio di Protezione Civile dovrà essere strutturato ed organizzato con la necessaria dotazione di personale qualificato e con professionalità specifiche nei diversi settori d'intervento. La Giunta regionale promuoverà gli atti necessari a definire entro sei mesi l'organizzazione della struttura regionale, prevedendo espressamente le posizioni dirigenziali in relazione ai tematismi afferenti le diverse ipotesi di rischio.

 

     Art. 28.

     1. E' abrogata la Legge Regionale 19 dicembre 1994 n. 46 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di Protezione Civile".

 

     Art. 29. Disposizioni finanziarie.

     1. Le spese di funzionamento del Comitato Regionale di Protezione Civile e della Commissione Tecnico-Scientifica di cui agli artt. 7 e 9, gravano sul capitolo n. 550 del bilancio regionale.

     2. Le spese conseguenti al conferimento di incarichi per consulenza, alla stipula di convenzioni di cui al precedente art. 26, nonché le spese relative agli interventi di adeguamento a condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture pubbliche e private gravano sul capitolo 182 del bilancio regionale. L'oggetto del capitolo 182 del bilancio regionale viene così modificato: "Spese per le attività e i programmi di Protezione Civile".

     3. E' istituito il fondo regionale di solidarietà per la protezione civile, nel quale possono confluire contribuzioni finanziarie ed apporti di mezzi, strumenti ed attrezzature da parte di soggetti pubblici e privati.

     4. Per le finalità di cui al precedente comma e limitatamente ai versamenti di contribuzioni finanziarie è istituito per memoria nell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 il capitolo 1071, così denominato: "Introiti relativi a versamenti di soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle attività di protezione civile". Tali entrate, con apposita variazione di bilancio comportano un corrispondente incremento del capitolo 182 del bilancio regionale.

 

     Art. 30. Pubblicazione.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2024, n. 23.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 settembre 2024, n. 23.