§ 59.8.27 - D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.
Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:28/01/2016
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 6.  Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 7.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 8.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 9.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 10.  Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 11.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 12.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 13.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 14.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 15.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 16.  Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 17.  Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 18.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 19.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 20.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 21.  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 22.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 23.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 24.  Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 25.  Abrogazioni
Art. 26.  Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 27.  Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 28.  Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 29.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 30.  Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 31.  Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 32.  Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 33.  Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 34.  Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 35.  Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 36.  Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 37.  Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 38.  Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 39.  Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 40.  Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 41.  Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 42.  Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 43.  Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 44.  Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 45.  Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Art. 46.  Disposizioni finanziarie
Art. 47.  Entrata in vigore


§ 59.8.27 - D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

(G.U. 9 febbraio 2016, n. 32)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

     Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

     Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

     Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonchè i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

     1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

     a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

     b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;

     c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

     2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;";

     3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;";

     4) la lettera n) è abrogata;

     5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

     n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purchè costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

     n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

     n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;

     n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

     n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

     n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"

     2) la lettera b) è abrogata;

     3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";

     4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";

     5) la lettera g) è abrogata;

     6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'università e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

     7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per le attività che riguardano il settore turistico";

     8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;";

     9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

     "l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare;

     l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;

     l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

     l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonchè per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

     l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;

     l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara".

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.";

     c) al comma 3:

     1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport";

     2) la lettera b) è abrogata;

     3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)";

     4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

 

     Art. 6. Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5 bis. (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:

     a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;

     b) farmacista;

     c) fisioterapista;

     d) guida alpina;

     e) agente immobiliare.

     2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

     3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

     4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorità competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.

     5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorità competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

 

     Art. 5 ter. (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online.

     2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

     3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorità competente dà notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato necessario che sia già in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonchè l'autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

 

     Art. 5 quater. (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine,è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

     2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.

     3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

     4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

     5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

 

     Art. 5 quinquies. (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

     2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

     3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

     4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

     5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

     6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 5 sexies. (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.

     2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.

     3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonchè degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.

     4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

     a) l'identità del professionista;

     b) la professione interessata;

     c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

     d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;

     e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

     5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.

     6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.

     7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

     8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchè la libera circolazione di tali dati.

     9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

 

     Art. 5 septies. (Accesso parziale) - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;

     b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;

     c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

     2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

     3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.

     4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.

     5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

     6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

     a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

     b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

     2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

     a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

     b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

     c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;

     d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

     e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.

     3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

     4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:

     a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

     b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonchè con le autorità competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

     c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     5. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

     1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

     1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

     1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).";

     2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.".

 

     Art. 10. Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

     "Art. 8 bis. (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali:

     a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

     b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

     c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

     d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;

     e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;

     f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;

     g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;

     h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;

     i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

     l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;

     m) tutti i professionisti che esercitano attività regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;

     n) professionisti che esercitano attività regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.

     2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Tali informazioni riguardano:

     a) l'identità del professionista;

     b) la professione in questione;

     c) le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

     d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;

     e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

     3. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano, altresì, entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

     4. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5.

     5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.

     6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     7. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data.

     8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.

     9. Avverso l'allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.

     10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

     11. Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonchè sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

     2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.";

     3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

     "e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

     e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.";

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole "titolo III, capo IV" sono sostituite dalle seguenti: "titolo III, capi III, IV e IV-bis";

     b) al comma 4, dopo le parole: "alla sanità pubblica" sono inserite le seguenti: "e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente,".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 la parola: "indice" è sostituita dalle seguenti: "può indire";

     b) al comma 6:

     1) le parole: "con decreto motivato" sono sostituite dalle seguenti: "con proprio provvedimento";

     2) le parole: "Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.";

     c) al comma 7 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole "o di condanne per reati penali" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali";

     b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale.";

     c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     "9-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

 

     Art. 17. Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     "Art. 17 bis. (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.

     2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.

     3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

     4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali".

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis";

     2) alla lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;".

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "se sancisce una formazione acquisita nella Comunità," sono sostituite dalle seguenti: "che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è".

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati"sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";

     2) la lettera b) è abrogata;

     b) al comma 2:

     1) le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente";

     2) la lettera b) è abrogata;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1);

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) la lettera a) è abrogata;

     2) alla lettera c) le parole: "la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda";

     b) al comma 3 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

     c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

     a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

     b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).

     4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.";

     d) al comma 6:

     1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,";

     2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite le seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente";

     e) al comma 7 le parole: "Con decreto del Ministro interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento dell'autorità competente interessata";

     f) al comma 8 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

     g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     "8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

     a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

     b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

     8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.".

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento dell'Autorità competente".

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste" sono inserite le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonchè".

 

     Art. 25. Abrogazioni

     Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono abrogati:

     a) l'articolo 26;

     b) gli allegati II e III.

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,";

     b) al comma 3, le parole: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55";

     c) al comma 7 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: "attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.";

     d) al comma 8:

     1) le parole: "il Ministero dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

     2) dopo la parola: "notificano" sono inserite le seguenti: ", attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.";

     e) al comma 9 le parole: "una comunicazione della Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "un atto delegato adottato dalla Commissione europea";

     f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo così la possibilità di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonchè tenersi al passo con i progressi della professione.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "cinque";

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.".

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

     a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

     b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.";

     b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";

     c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis.";

     d) al comma 5:

     1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "di infermiere";

     2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le seguenti: ", abilità";

     e) al comma 6:

     1) alla lettera a) le parole: "un'adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "un'estesa";

     2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" è soppressa;

     3) alla lettera c) le parole: "dovrebbe essere scelta" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere scelta" e le parole: "dovrebbe essere acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere acquisita";

     f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

     a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonchè di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

     b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

     c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

     d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

     e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

     f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

     g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

     h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

     b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

     a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

     b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

     1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

     2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).

     1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

     a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

     b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

     c) "Diploma de licenţa de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "a tempo pieno" sono inserite le seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento".

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.

     6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purchè accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

     a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;

     b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

     c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite le seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,";

     b) al comma 4:

     1) all'alinea, la parola: "competenze" è sostituita dalla seguente: "abilità";

     2) alla lettera a) dopo le parole: "medico veterinario" sono aggiunte le seguenti: "e della pertinente legislazione dell'Unione";

     3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonchè delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;";

     4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonchè una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;";

     5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;";

     6) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;";

     7) alla lettera f):

     a) le parole: "i prodotti alimentari animali o di origine animale" sono sostituite dalle seguenti: "i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale";

     b) dopo le parole: "consumo umano" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;";

     8) le lettere g) ed h) sono abrogate.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale" sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia";

     b) al comma 3:

     1) alla lettera a), le parole: "un'adeguata conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "una conoscenza dettagliata" e dopo le parole " in special modo" sono inserite le seguenti: "delle scienze ostetriche,";

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonchè conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;";

     3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;";

     4) alla lettera e), le parole: "la necessaria comprensione" sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata".

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;";

     b) alla lettera b) la parola: "o" è sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";

     c) alla lettera c), la parola: "o" è sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno".

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e le parole: "da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse.

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II.";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

     a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

     b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).".

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2:

     1) dopo le parole: "almeno cinque anni" sono inserite le seguenti: "che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti,";

     2) alla lettera b) prima delle parole: "sei mesi di tirocinio" sono inserite le seguenti: "durante o al termine della formazione teorica e pratica,".

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;";

     b) alla lettera g), le parole: "nel settore dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto";

     c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

     "g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

     g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;

     g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

     a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

     b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.";

     b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

     a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

     b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonchè delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

     c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

     d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

     e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonchè la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

     f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

     g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

     h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

     i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonchè della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

     l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

     m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

     1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

     1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5.".

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

     b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al secondo periodo, le parole: "a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "I titoli di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione" e le parole: "all'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.";

     c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

     a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

     b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

     c) 1° luglio 2013 per la Croazia;

     d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

     2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

     2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purchè la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.".

 

     Art. 44. Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente Capo:

     "Capo IV-bis

     RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI

 

     Art. 58 bis. (Quadro comune di formazione) - 1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

     2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

     4. È possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;

     b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;

     c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.

     5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

 

     Art. 58 ter. (Prove di formazione comuni) - 1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.

     2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.

     3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacità organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

     4. È possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

     b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;

     c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

     5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.".

 

     Art. 45. Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

     1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 59 bis. (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:

     a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;

     b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;

     c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;

     d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);

     e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;

     f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 59 ter. (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:

     a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonchè di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;

     b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.

     2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

     3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:

     a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

     b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

     c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.".

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 47. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.