§ 51.4.149 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34.
Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:15/02/2016
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di squadre investigative comuni
Art. 3.  Richiesta dell'autorità competente di altro Stato membro di costituzione di squadre investigative comuni
Art. 4.  Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga
Art. 5.  Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati
Art. 6.  Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine
Art. 7.  Responsabilità civile dello Stato italiano per i danni cagionati dalla squadra investigativa comune
Art. 8.  Copertura finanziaria


§ 51.4.149 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34.

Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

(G.U. 10 marzo 2016, n. 58)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

 

     Art. 2. Iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di squadre investigative comuni

     1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni.

     2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la richiesta può essere formulata anche quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento.

     3. Quando diversi uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, la richiesta è formulata d'intesa fra loro.

     4. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

 

     Art. 3. Richiesta dell'autorità competente di altro Stato membro di costituzione di squadre investigative comuni

     1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro è trasmessa al procuratore della Repubblica il cui ufficio è titolare di indagini che esigono un'azione coordinata e concertata con quelle condotte all'estero o al procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti di indagine della squadra investigativa comune devono essere compiuti.

     2. Il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta di cui al comma 1, se ritiene che essa interessi altro ufficio del pubblico ministero, la trasmette immediatamente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

     3. Il procuratore della Repubblica informa della richiesta proveniente dall'autorità competente di altro Stato membro il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

     4. Se la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune prevede il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, non dà corso alla richiesta e ne dà comunicazione, senza ritardo, all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti e al Ministro della giustizia.

 

     Art. 4. Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga

     1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti.

     2. L'atto costitutivo indica:

     a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale;

     b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore è indicato tra uno di essi.

     c) l'oggetto e le finalità dell'indagine;

     d) il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute.

     3. All'atto costituivo è allegato il piano d'azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione.

     4. Quando ravvisano la necessità investigativa, le autorità che hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalità dell'indagine e possono prorogare il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute.

     5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalità di cui al comma 4, può essere modificata la composizione della squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati.

     6. Le attività della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del pubblico ministero.

     7. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune è indicato nell'atto costitutivo.

 

     Art. 5. Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati

     1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine ad essi assegnate.

     2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.

 

     Art. 6. Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine

     1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana.

     2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.

     3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.

     4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate:

     a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;

     b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;

     c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di successivo avvio di un'indagine penale;

     d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra.

     5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all'autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.

     6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorità degli altri Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

 

     Art. 7. Responsabilità civile dello Stato italiano per i danni cagionati dalla squadra investigativa comune

     1. Lo Stato italiano è responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

     2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

     3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza dei membri distaccati.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, pari ad euro 305.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 9 luglio 2015, n. 114.